(OISP)
del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
Art. 1 Scopo
L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.
Art. 2 Settori specialistici
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premilitare.
Art. 3 Corsi d’istruzione
- Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute.
- Per i singoli corsi d’istruzione possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.
Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori
- Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare.
- Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi.
Art. 5 Prestazioni della Confederazione
- Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.2
- Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
- per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- per i partecipanti e i funzionari.
Art. 6 Assicurazione militare
Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.
Art. 7 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 marzo 19603concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
Art. 9 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…4
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.