512.151•Ordinanza del DDPS concernente l’istruzione premilitare
512.151OISP-DDPSDepartmental Ordinance1 gen 2004
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"title": "Ordinanza del DDPS del 28 novembre 2003 concernente l'istruzione premilitare (OISP-DDPS)",
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}(OISP-DDPS)
del 28 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visti gli articoli 2 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 20031concernente l’istruzione premilitare,
ordina:
| a. corsi per esploratori radio | Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta |
|---|---|
| b. corsi della musica militare | Formazione d’addestramento della fanteria |
| c. corsi per pontonieri | Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC |
| d. corsi per giovani autisti | Formazione d’addestramento della logistica |
| e. corsi veterinari e del treno | Formazione d’addestramento della logistica |
| f. corsi per maniscalchi | Formazione d’addestramento della logistica |
| g. corsi sanitari | Formazione d’addestramento della logistica |
| h. corsi «Ciber» | Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta |
Chi svolge un’istruzione premilitare registra i partecipanti, le rispettive prestazioni e il superamento del corso d’istruzione in una banca dati elettronica.
Le unità organizzative dirigenti mettono gratuitamente a disposizione delle società militari e delle associazioni militari mantello i documenti contabili necessari, la documentazione necessaria per i corsi e i libretti delle prestazioni militari.
Il Comando Istruzione12è l’organo di revisione per l’istruzione premilitare.
Il Comando Istruzione é incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le necessarie istruzioni.
L’ordinanza del DMF del 18 dicembre 197514concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(art. 6 cpv. 1)
Per lo svolgimento di corsi d’istruzione e corsi d’istruzione per monitori sono versate annualmente alle società militari e alle associazioni militari mantello le indennità seguenti:
1Sono versate le indennità giornaliere seguenti:
2Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal luogo di domicilio e il ritorno allo stesso. Se la durata dell’attività di servizio è inferiore a quattro ore, sussiste soltanto il diritto a metà dell’indennità giornaliera.
3Gli impiegati della Confederazione non hanno diritto al versamento di indennità giornaliere.
4Ai partecipanti a corsi d’istruzione e a corsi d’istruzione per monitori è rimborsato l’importo comprovato per i diplomi conseguiti prima del servizio; non sono rimborsate le spese per la conversione di licenze militari in licenze civili.
1I funzionari interessati e i partecipanti ai corsi d’istruzione premilitare e ai corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare ricevono un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene il corso.
2Gli ufficiali e i sottufficiali superiori che viaggiano in uniforme ricevono un’indennità pari alla metà della spesa comprovata per il biglietto di prima classe.
Mediante il preventivo annuo, le unità organizzative responsabili trasmettono al Comando Istruzione le domande per altre indennità per le prestazioni seguenti:
RS 512.15 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 1° nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3807). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309). ↩
Non pubblicata nella RU. ↩