(OITIP)1
del 14 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 54, 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM)2,
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
- La presente ordinanza regola l’istruzione dei militari, dei distaccamenti di truppa e delle formazioni in vista di impieghi sussidiari di sicurezza, nell’ambito di operazioni degli organi civili di polizia.
- Essa non è applicabile:
- alle esercitazioni sulle piazze d’istruzione dell’esercito;
- agli esercizi di pianificazione, di stato maggiore e di presa di decisioni.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intendono per:
a. impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito:
il sostegno agli organi civili di polizia 1. per la protezione di persone e beni degni di particolare protezione (art. 67 cpv. 1 lett. b LM),
2. per la protezione dei confini nazionali (art. 67 cpv. 1 lett. e LM), nonché
3. per il servizio d’ordine (art. 83 LM);
b. organi civili di polizia:
i membri dei corpi civili di polizia o di servizi civili della Confederazione o dei Cantoni con poteri di polizia.
Art. 3 Truppe da istruire
- Il comandante delle Forze terrestri3designa, secondo le opzioni del capo Comando Operazioni4, le formazioni che, nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia devono essere istruite per impieghi sussidiari di sicurezza.
- Per i compiti del servizio d’ordine devono essere istruiti soltanto la Polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni.
Art. 4 Competenze
Nel loro ambito di competenza, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità possono ordinare l’istruzione della truppa nel quadro di impieghi civili di polizia e attribuire loro materiale di polizia supplementare.
Art. 5 Condizioni
L’istruzione nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia può essere ordinata soltanto se:
- serve esclusivamente all’addestramento della truppa;
- in occasione dell’istruzione, la truppa non fornisce sostegno né sgrava gli organi civili di polizia; e
- le autorità civili competenti approvano l’istruzione.
Art. 6 Poteri di polizia
- Alla truppa è consentito l’impiego dell’arma da fuoco soltanto per legittima difesa e in stato di necessità.
- e3.5
Art. 7 Responsabilità e organizzazione dell’istruzione
- Gli organi civili di polizia chiamati a partecipare sono responsabili per l’istruzione tecnica.
- Prima dell’inizio dell’istruzione, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità concordano i dettagli con gli organi civili di polizia.
Art. 8 Spese
- Di regola, la Confederazione assume le spese che l’istruzione causa agli organi civili di polizia (spese d’istruzione).
- Alla Confederazione non possono essere addebitate spese d’istruzione se l’istruzione è ordinata in vista di un impiego concreto per un servizio d’appoggio o un servizio d’ordine.
Art. 9 Esecuzione
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Diritto vigente: modifica
.6
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.