512.301•Ordinanza del DDPS sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
512.301OASAM-DDPSDepartmental Ordinance1 gen 2020
(OASAM-DDPS)
del 21 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 novembre 20031sull’attività fuori
del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello (OASAM),
ordina:
Il DDPS incarica il Comando Istruzione dell’Aggruppamento Difesa di vigilare sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate conformemente all’articolo 3 OASAM, come pure di controllare tale attività.
I moduli d’istruzione di cui all’articolo 4 OASAM durano due giorni al massimo.
Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all’allegato.
In caso di necessità la Base logistica dell’esercito può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggiamento dati in prestito.
Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento si applicano per analogia gli obblighi dei militari.
Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, le società militari e le associazioni militari mantello devono concludere le assicurazioni seguenti: a. per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicurazione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime:
| franchi | |
|---|---|
| 1. decesso | 30 000 |
| 2. invalidità | 80 000 |
| 3. diaria | 30 |
| 4. spese di cura | illimitate; |
b. un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione minima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla proprietà).
Danni alle culture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile devono essere annunciati al Centro danni del DDPS.
Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20033sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
(art. 3)
Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente:
P = M + T1 + (T2 × 0.2)
Un punto vale almeno un franco.
M = numero dei membri aventi diritto di partecipazione; il valore minimo attribuito a M è «1000»;
T1 = numero di militari che annualmente partecipano:
T2 = numero di militari che annualmente partecipano a:
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