512.311•Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio
512.311Departmental Ordinance1 gen 2004
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}(Ordinanza del DDPS sul tiro)
dell’11 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 3 capoverso 3, 26 capoversi 1 e 2, 40 capoverso 1 lettera a, 41 capoverso 2 e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031sul tiro,2
ordina:
L’istruzione al tiro a 300 m con il fucile d’assalto e l’istruzione al tiro a 25 e 50 m con la pistola comprende:
L’organizzazione responsabile dello svolgimento del tiro fuori del servizio assicura i partecipanti alle manifestazioni di tiro per giovani, a manifestazioni di tiro al di fuori delle società riconosciute e a tiri storici contro le conseguenze di infortuni e di danni materiali nonché le pretese in materia di responsabilità civile.
Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente:
La FST è l’unica associazione nazionale di tiratori riconosciuta.
Le società di tiro indirizzano tutte le domande, le richieste e le notificazioni al membro competente della commissione cantonale di tiro.
Le società di tiro poste sotto sorveglianza speciale possono organizzare esercizi federali soltanto in presenza di un membro della commissione cantonale di tiro.
I tiratori stranieri possono partecipare agli esercizi federali, sempre che adempiano le condizioni di cui all’articolo 12 dell’ordinanza sul tiro. Tuttavia, essi non hanno diritto alle prestazioni della Confederazione, ma sono autorizzati a ritirare munizione a pagamento. La loro assicurazione di responsabilità civile dev’essere garantita dalla società di tiro.
Per gli esercizi federali possono essere utilizzati soltanto i fogli di stand ufficiali.
Una persona può essere impiegata come marcatore a partire dall’anno in cui compie 15 anni.
I risultati ottenuti al tiro in campagna devono essere attestati dalla società di tiro organizzatrice mediante apposizione del timbro sul foglio di stand.
Le armi d’ordinanza della Confederazione che durante gli esercizi si rivelano difettose vanno spedite dai loro detentori, etichettate e accompagnate da una descrizione del guasto, al più vicino punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs).
Le armi personali in prestito possono essere consegnate:
Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori:
La consegna di armi personali in prestito ha luogo nella misura in cui lo consentono le scorte.
Le armi personali in prestito possono essere prestate a terzi per partecipare a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 21 novembre 201836sull’equipaggiamento personale dei militari, sempre che l’utente offra garanzie per un maneggio, una manutenzione e una custodia dell’arma conformi alle prescrizioni.
Il detentore è responsabile dell’arma in prestito confidatagli e risponde in caso di danno o perdita.
L’ordinazione e la restituzione della munizione sono disciplinate nell’allegato 4.
La munizione per il tiro fuori del servizio è consegnata dall’Aggruppamento Difesa.
Le società di tiro riconosciute tengono una contabilità della munizione ritirata, sparata e riconsegnata; esse conservano tale contabilità durante cinque anni.
Eventuali difetti alla munizione e all’imballaggio devono essere comunicati immediatamente all’Aggruppamento Difesa allegando il bollettino di consegna e l’imballaggio con l’etichetta del pertinente invio.
Le indennità alla FST sono versate conformemente all’allegato 6 in base ai rapporti di tiro ricevuti.
Le scadenze che devono essere rispettate dalle società di tiro sono stabilite dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un apposito elenco ufficiale.
Il libretto delle prestazioni è consegnato gratuitamente dall’autorità militare cantonale.
Le società di tiro registrano tutti i partecipanti agli esercizi federali nel sistema SAT-Admin conformemente allo scadenzario dell’Aggruppamento Difesa.
La società di tiro annuncia i tiratori «rimasti» al membro competente della commissione cantonale di tiro mediante il sistema SAT-Admin.
La società di tiro deve conservare i fogli di stand e i rapporti di tiro per cinque anni dalla loro restituzione da parte del membro della commissione cantonale di tiro.
L’Aggruppamento Difesa può chiedere i fogli di stand per un controllo ulteriore e, se del caso, domandare alle società interessate, mediante una decisione di revisione, la restituzione delle prestazioni della Confederazione indebitamente ricevute.
Per le decisioni di revisione dell’Aggruppamento Difesa è determinante esclusivamente il rapporto di tiro allestito dalla società di tiro.
L’informazione degli interessati e i moduli sono disciplinati nell’allegato 5.
L’ordinanza del DDPS del 29 febbraio 199660sul tiro fuori del servizio è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(art. 17 cpv. 4)
1Di regola, gli esercizi devono esser tirati nella successione dei singoli programmi.
2Ogni singolo esercizio dev’essere eseguito dal tiratore senza interruzione.
3Durante il tiro in campagna gli esercizi devono essere tirati senza interruzione e su comando.
1Con il moschetto o il fucile, i singoli esercizi possono essere eseguiti nella posizione a terra con l’arma sia libera, sia appoggiata oppure con l’arma su bipiede. Con il fucile d’assalto 57, il programma dev’essere eseguito con l’arma su appoggio mediano oppure anteriore, con il fucile d’assalto 90, con l’arma su bipiede.
2Nella posizione «a terra, arma libera» con il moschetto o il fucile, il busto può poggiare soltanto sui due gomiti. Né la parte superiore del braccio o l’avambraccio né il dorso della mano o il paragrilletto possono essere appoggiati. L’utilizzazione di cuscini o imbottiture analoghe è vietata.
3Nella posizione «a terra, arma appoggiata» con il moschetto o il fucile, l’arma appoggia sul supporto libero e senza fissaggio. Invece di appoggiare direttamente l’arma è possibile appoggiare sul supporto la mano che tiene l’arma oppure adagiare l’avambraccio. In questo caso il fucile non può toccare il supporto. La parte superiore del braccio non può né appoggiare sopra né contro il supporto.
4Come sostegno possono essere utilizzati supporti in legno imbottiti o treppiedi e altri supporti simili. I supporti che permettono di stabilizzare lateralmente l’arma sono vietati.
5Durante il tiro con il fucile d’assalto, il caricatore non deve toccare il suolo.
6Con armi corte da fuoco è permesso tirare con una o due mani, senza appoggio e con le braccia libere. L’arma stessa (impugnatura) dev’essere tenuta con una sola mano. È vietato l’uso di cappi.
7Nel tiro con la pistola, per tutti i generi di fuoco e i programmi cronometrati il tiro inizia dalla posizione «Pronti». Il braccio di tiro o, se si tira con le due mani, le braccia, devono essere inclinati verso il basso di 45 gradi al massimo rispetto alla verticale e tenuti in tale posizione. Se il banco di carica lo impedisce, la pistola e il braccio di tiro devono essere abbassati almeno fino a sopra detto banco senza toccarlo.
8Nella posizione «Pronti», il tiratore attende tenendo l’arma verso il basso fino al comando «Fuoco» o fino all’apparizione dei bersagli. Soltanto al comando «Fuoco» o quando i bersagli cominciano a girare, il tiratore può puntare l’arma. Levando l’arma, il bersaglio dev’essere mirato soltanto puntando l’arma dal basso.
1La pistola può essere tolta dal contenitore soltanto al banco di carica e dev’essere deposta scarica (caricatore tolto, carrello-otturatore aperto) sul banco di carica, con la canna rivolta verso il bersaglio.
2È consentito riempire il caricatore con munizione soltanto al comando «caricare».
3Per il tiro colpo per colpo, si deve caricare di volta in volta una sola cartuccia.
4Nel fuoco rapido è consentito caricare soltanto il numero di cartucce previste per il rispettivo genere di fuoco.
5Nel tiro colpo per colpo, dopo ogni colpo l’arma dev’essere deposta scarica (caricatore tolto, carrello-otturatore aperto) sul banco di carica, con la canna rivolta verso il bersaglio.
6Al termine di un fuoco rapido, l’arma dev’essere deposta scarica (caricatore tolto, carrello-otturatore aperto) sul banco di carica, con la canna rivolta verso il bersaglio.
7Soltanto dopo che tutte le armi sono state deposte conformemente ai capoversi 5 e 6 è consentito impartire il comando «mostrare».
8Dopo la conclusione dell’ultimo programma di tiro i partecipanti devono eseguire un controllo della scarica e presentare la pistola, nella linea di fuoco, al direttore di tiro. Dopo l’esecuzione del controllo, la pistola dev’essere riposta nel contenitore. Soltanto in seguito viene mostrato l’ultimo programma.
9Dopo l’ordine di caricare, i programmi cronometrati devono essere comandati come segue:
Impianti 25 m dotati di bersagli girevoli:
«È pronto?»
In caso di obiezione si comanda «Attendere»;
se entro 3 secondi non vi è alcuna obiezione, i bersagli girano e riappaiono dopo 7 secondi;
i tempi di tiro iniziano e terminano nel momento in cui girano i bersagli;
il tempo è indicato ogni 10 secondi e sono indicati anche gli ultimi 5 secondi (45, 35 e 25 secondi).
Impianti 25 m dotati di bersagli fissi (anche bersagli su picchetto):
«È pronto?»
In caso di obiezione si comanda «Attendere»;
se non vi è alcuna obiezione, si continua con il comando
«Attenzione» e dopo 7 secondi «Fuoco»;
i tempi di tiro iniziano con il comando «Fuoco» e terminano con il comando «Alt»;
il tempo è indicato ogni 10 secondi e gli ultimi 5 secondi sono scanditi.
Impianti 50 m:
«È pronto?»
In caso di obiezione si comanda «Attendere»;
se non vi è alcuna obiezione, si continua con il comando
«Attenzione» e poi «Fuoco»;
i tempi di tiro iniziano con il comando «Fuoco» e terminano con il comando «Alt»;
il tempo è indicato ogni 10 secondi e gli ultimi 5 secondi sono scanditi.
1Ogni foglio di stand deve essere compilato interamente. Inoltre, le indicazioni richieste devono essere marcate con una «x» nella pertinente rubrica. Nel caso degli obbligati al tiro, l’etichetta adesiva dell’invito a eseguire il tiro obbligatorio dev’essere incollata sul foglio di stand. Se manca l’invito scritto a eseguire il programma obbligatorio, tutti i dati devono essere rilevati dal libretto di servizio.
2Il segretario di tiro iscrive con penna a sfera o con timbro, in modo ben leggibile, i risultati di tiro sul foglio di stand, sempre che ciò non sia fatto mediante una stampante elettronica.
3Soltanto i monitori di tiro possono correggere le iscrizioni sui fogli di stand. Le iscrizioni errate vengono cancellate con una riga, le correzioni sono iscritte accanto o sopra e autenticate con la firma (visto di correzione). Il numero di cartucce acquistate, sparate e restituite dev’essere iscritto sul foglio di stand dal monitore di tiro e dal capo munizioni.
4Non è ammesso cancellare le iscrizioni sul foglio di stand o scrivervi sopra.
5I monitori di tiro provvedono affinché i fogli di stand siano raccolti man mano, immediatamente controllati e ricalcolati. Ai tiratori è vietato trattenere i propri fogli di stand o portarli a casa.
6Il tiratore certifica con la sua firma l’esattezza dei risultati di tiro.
7Nel caso di impianti elettronici per indicare i colpiti, dotati di stampante dei fogli di stand o di striscia di controllo dei colpiti, la tenuta dei fogli di stand avviene giusta l’elenco degli obblighi.
8Il tiratore certifica con la firma sul retro del foglio di stand l’osservanza dell’ordine concernente le munizioni.
1Gli esercizi comprendono:
| Esercizio | Genere di fuoco | Bersagli | N. dei colpi |
|---|---|---|---|
| 1 | fuoco colpo per colpo | A 5 punti | 5 |
| 2 | fuoco colpo per colpo | B 4 punti | 5 |
| 3 | fuoco rapido | B 4 punti | 5 |
| 1 × 2 colpi e 1 × 3 colpi mostrati alla fine | |||
| 4 | fuoco rapido | B 4 punti | 5 |
| 1 × 5 colpi mostrati alla fine | |||
| Totale | 20 |
2Gli esercizi interrotti senza colpa del tiratore possono essere ripetuti con munizione gratuita.
1Gli esercizi comprendono:
| Esercizio | Genere di fuoco | Bersaglio | N. dei colpi |
|---|---|---|---|
| 1 | fuoco colpo per colpo | Bersaglio d’ordinanza per il tiro alla pistola a fuoco rapido | 5 |
| 2 | fuoco rapido | ||
| 1 × 5 colpi in 50 secondi | 5 | ||
| 1 × 5 colpi in 40 secondi | 5 | ||
| 1 × 5 colpi in 30 secondi | 5 | ||
| Totale | 20 |
2Gli esercizi interrotti senza colpa del tiratore possono essere ripetuti con munizione gratuita.
3I tiratori allineati su un rango devono sparare contemporaneamente e al comando (n. 13 cpv. 5).
1Gli esercizi comprendono:
| Esercizio | Genere di fuoco | Bersagli | N. dei colpi |
|---|---|---|---|
| 1 | fuoco colpo per colpo | P 4 punti | 5 |
| 2 | fuoco rapido | P 4 punti | 5 |
| 1 × 5 colpi in 60 secondi | |||
| 3 | fuoco colpo per colpo | B 5 punti | 5 |
| 4 | fuoco rapido | B 5 punti | 5 |
| 1 × 5 colpi in 30 secondi | |||
| Totale | 20 |
2Gli esercizi interrotti senza colpa del tiratore possono essere ripetuti con munizione gratuita.
3Il fuoco rapido è sparato su comando.
1Gli esercizi comprendono:
| Esercizio | Genere di fuoco | Bersagli | N. dei colpi |
|---|---|---|---|
| 1 | fuoco colpo per colpo 1 minuto per colpo o 6 colpi, marcati singolarmente, in 6 minuti | B 4 punti | 6 |
| 2 | fuoco rapido | B 4 punti | 6 |
| 2 × 3 colpi in 60 secondi per serie | |||
| 3 | fuoco rapido | B 4 punti | 6 |
| 1 × 6 colpi in 60 secondi | |||
| Totale | 18 |
2L’arma può essere puntata soltanto al comando «Per sparare pronti».
3Per il fucile d’assalto, il moschetto e il fucile valgono gli stessi tempi di tiro. Nel fuoco colpo per colpo, il tempo è indicato ogni 60 secondi e dopo 5 minuti, ogni 10 secondi. Gli ultimi 5 secondi sono enunciati. Il tempo del fuoco rapido inizia con il comando «Fuoco». Il tempo è indicato ogni 10 secondi. Gli ultimi 5 secondi sono enunciati.
1Gli esercizi comprendono:
| Esercizio | Genere di fuoco | Bersagli | N. dei colpi |
|---|---|---|---|
| 1 | fuoco colpo per colpo 20 secondi per colpo | Bersaglio d’ordinanza per il tiro alla pistola a fuoco rapido | 3 |
| 2 | fuoco rapido | ||
| 1 × 5 colpi in 50 secondi | 5 | ||
| 1 × 5 colpi in 40 secondi | 5 | ||
| 1 × 5 colpi in 30 secondi | 5 | ||
| Totale | 18 |
2I tiratori allineati su un rango devono sparare contemporaneamente e al comando (n. 13 cpv. 5)
1Gli esercizi comprendono:
| Esercizio | Genere di fuoco | Bersaglio | N. dei colpi |
|---|---|---|---|
| 1 | fuoco colpo per colpo 1 minuto per colpo o 6 colpi, marcati singolarmente, in 6 minuti | B 5 punti | 6 |
| 2 | fuoco rapido | B 5 punti | 6 |
| 2 × 3 colpi in 60 secondi per serie | |||
| 3 | fuoco rapido | B 5 punti | 6 |
| 1 × 6 colpi in 60 secondi | |||
| Totale | 18 |
2I tiratori allineati su un rango devono sparare contemporaneamente e al comando (n. 13 cpv. 5)
(art. 22 cpv. 2)
Il bersaglio A combinato ha il fondo bianco, largo almeno 150 cm e alto 165 cm, e al centro un cerchio nero di 60 cm di diametro. Il campo dei punti, di 100 cm di diametro, è suddiviso in cinque o dieci circoli equidistanti.
Bersaglio A combinato
Il bersaglio da campagna B combinato ha il fondo grigio chiaro, largo almeno 150 cm e alto 165 cm. Al centro è raffigurato un busto verde largo 45 cm e alto 50 cm, circondato da una zona in tinta grigia e oliva di 100 × 100 cm. Il campo dei punti, di 100 cm di diametro, è suddiviso in quattro campi o dieci circoli equidistanti.
Bersaglio da campagna B combinato
Il bersaglio P combinato ha il fondo bianco e misura 100 × 100 cm. Al centro ha un cerchio nero di 20 cm di diametro. Il campo dei punti, di 100 cm di diametro, è suddiviso in quattro o dieci circoli.
Bersaglio P combinato
Il bersaglio B combinato per pistola ha il fondo grigio chiaro di 100 × 100 cm. Al centro è raffigurato un busto verde largo 45 cm e alto 50 cm. Il campo dei punti, di 100 cm di diametro, è suddiviso in cinque campi o dieci circoli.
Bersaglio B combinato per pistola
Il fondo nero del bersaglio è alto 76 cm e largo 45 cm ed è circondato da un bordo bianco largo 1 cm. Esso è suddiviso in cinque zone di valutazione (da 10 a 6) separate da linee bianche, larghe 1 mm circa. La zona centrale, valutata dieci punti, è delimitata da due linee verticali, lunghe 5 cm e distanti 10 cm l’una dall’altra, collegate fra loro alle estremità superiori e inferiori da due semicerchi di 5 cm di raggio.
La zona di 10 punti è larga 10 cm e alta 15 cm. Le zone valutate da nove a sei punti hanno una forma analoga. La loro larghezza aumenta di volta in volta di 10 cm (5 cm da ogni lato) e la loro altezza di 15 cm (7,5 cm in alto e 7,5 cm in basso). Le zone di valutazione sono designate con numeri (eccettuata la zona di 10 punti). I colpiti nella zona nera del bersaglio al di fuori del cerchio sei valgono zero punti.
Bersaglio d’ordinanza per il tiro alla pistola a fuoco rapido a 25 m
(art. 22 cpv. 2)
1Nel tiro colpo per colpo si marca dopo ogni colpo.
2Nel fuoco rapido si marca dopo ogni numero prestabilito di colpi.
Per marcare i colpiti sui bersagli d’ordinanza si usano:
1Per marcare i colpiti sui bersagli da campagna si usano, secondo la distanza, palette di 30 cm oppure di 10 cm di diametro, di colore nero da una parte e arancione dall’altra.
2I colpiti sono marcati con la paletta arancione. Se il bersaglio non è colpito, si marca sventolando la paletta nera.
Negli esercizi federali, ogni colpito dev’essere marcato muovendo la paletta dall’estremità del bersaglio verso il centro, finché il suo orlo interno si trovi alla distanza di una larghezza di mano dal foro lasciato dalla pallottola.
Se il bordo del foro lasciato dalla pallottola tocca la linea che divide due campi, si marca il valore più alto.
Per gli zeri oppure se è colpito un altro bersaglio, si marca sventolando la paletta nera. Dopo detta indicazione, gli zeri sono inoltre indicati conformemente al numero 4. Se il colpo non è sul bersaglio, si marca sventolando dall’orlo superiore del bersaglio verso il basso.
Per poter accertare esattamente il valore dei colpiti occorre coprire i fori con cura e sostituire i bersagli crivellati dai colpi.
Il valore dei colpiti è indicato come segue: a. bersagli a quattro punti:
| 4 punti | paletta rossa e bianca, immobile | |
|---|---|---|
| 3 punti | paletta bianca, immobile, si tocca leggermente la figura | |
| 2 punti | paletta arancione, immobile | |
| 1 punto | paletta nera, immobile |
b. bersagli a cinque punti:
| 5 punti | paletta con banderuola rossa, si mostra prima il foro, poi si sventola | |
|---|---|---|
| 4 punti | paletta rossa e bianca, immobile | |
| 3 punti | paletta bianca, immobile | |
| 2 punti | paletta arancione, immobile | |
| 1 punto | paletta nera, immobile |
c. bersagli decimali:
| 10 punti | paletta bianca, mostrare la posizione dei colpiti e far girare una volta sul cerchio del valore 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 punti | paletta rossa e bianca, mostrare la posizione dei colpiti e far girare una volta sul cerchio del valore 7 | ||||||
| 8 punti fino a 1 punto | paletta arancione, per mostrare il foro giusta il numero 4; in seguito, paletta nera per mostrare il valore dei colpiti sul bordo del bersaglio, secondo lo schema seguente: | ||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 | 9/10 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 |
1I sistemi di bersagli elettronici possono essere impiegati unicamente se rispettano le esigenze dell’elenco degli obblighi in vigore. Gli organizzatori del tiro sono tenuti a provvedere alla manutenzione accurata di tali impianti secondo le istruzioni del fabbricante.
2Gli impianti di bersagli elettronici possono essere azionati soltanto da persone appositamente istruite.
3Per principio, per gli esercizi federali dev’essere utilizzato il corrispondente programma di marcatura. Oltre all’indicazione ordinaria dei colpiti, è consentito utilizzare indicatori supplementari più precisi (marcatura centesimale, monitor o monitor LCD).
4Per principio, è valevole l’indicazione di ogni colpito, eccetto in caso di scelta errata del programma da parte del marcatore o se l’indicatore è stato attivato da una causa esterna dimostrata (fulmine, urto con il sensore ecc.). Se il tiratore non è responsabile dell’errore, egli può scegliere se riconoscere il colpito indicato o ripetere il colpo marcato erroneamente. Se in occasione di esercizi federali devono essere ripetuti colpi singoli o esercizi interi, le spese per la munizione sono a carico della Confederazione. Le ripetizioni devono essere giustificate nel rapporto di tiro.
5Se si constata che l’indicazione dei colpiti è sbagliata per motivi tecnici o errori di manutenzione, i monitori di tiro responsabili devono:
1I colpi non tirati entro il tempo stabilito sono iscritti nel foglio di stand con zeri. Un tiro suppletivo è consentito soltanto in caso di rottura del materiale, cartucce inesplose o guasti che il tiratore non avrebbe potuto evitare di sua iniziativa.
2Per i colpi tirati in ritardo nel fuoco rapido, colpo per colpo, dev’essere annullato il medesimo numero dei migliori colpiti. Negli impianti di bersagli elettronici vengono cancellati gli ultimi colpiti in più.
3Ogni colpo sparato dal tiratore è valido e dev’essere conteggiato.
4Sono valevoli soltanto i colpi sparati sul proprio bersaglio. Se, durante il tiro colpo per colpo, due o più colpi di valore ineguale si trovano sul bersaglio, si abbassa il bersaglio a mezza altezza e si mostrano al centro del bersaglio due palette incrociate. Indi, si ricoprono i fori e il bersaglio viene rimesso nella posizione di tiro. Il tiratore può ripetere il tiro non marcato.
5Se, in una serie, si trovano sul bersaglio più colpi del numero prescritto, si abbassa il bersaglio a mezza altezza e si mostrano due palette incrociate. Indi, si marcano e annotano tutti i colpiti. In seguito, il monitore di tiro decide definitivamente:
6Sugli impianti a bersagli girevoli sono considerati validi soltanto i colpiti che presentano fori rotondi. I fori irregolari di lunghezza superiore agli 11 mm, provenienti da colpi sparati troppo tardi, sono considerati come zeri.
(art. 54, 56 cpv. 2 e 58 cpv. 2)
1La FST deve inviare le sue ordinazioni all’Aggruppamento Difesa.
2I comitati d’organizzazione (CO) che organizzano una manifestazione di tiro autorizzata dalla FST inviano la loro ordinazione all’Aggruppamento Difesa presentando un attestato d’assicurazione.
1Le società di tiro inviano, entro il 20 settembre dell’anno in corso, per mezzo del sistema SAT-Admin le ordinazioni di munizioni, unitamente ai rapporti di tiro, al membro competente della commissione cantonale di tiro per verifica e trasmissione al presidente della commissione cantonale di tiro. Quest’ultimo trasmette le ordinazioni per mezzo del sistema SAT-Admin all’Aggruppamento Difesa entro il 30 ottobre dell’anno corrente.
2Le ordinazioni di munizioni per gli impianti di tiro collettivi devono essere inviate, entro il 20 settembre dell’anno in corso, per mezzo del sistema SAT-Admin al membro competente della commissione cantonale di tiro per verifica e trasmissione al presidente di tale commissione. Quest’ultimo trasmette le ordinazioni per mezzo del sistema SAT-Admin all’Aggruppamento Difesa entro il 30 ottobre dell’anno corrente.
3Eventuali ordinazioni supplettive devono essere effettuate direttamente per mezzo del sistema SAT-Admin.
L’ordinazione di munizione è indirizzata all’Aggruppamento Difesa unitamente alla domanda di cui agli articoli 4 e 4a .
L’ordinazione di munizione è indirizzata all’Aggruppamento Difesa unitamente alla domanda di cui all’articolo 3.
1La munizione per manifestazioni di tiro poco importanti, fino a 5000 colpi per genere di munizione, può essere ritirata presso una società di tiro.
2.
| Organizzazione | Categoria | Ordinazione/ destinatario | Termine | Fornitura | Restituzione | Fatturazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 SSV (o in sostituzione, da parte del CO della pertinente manifestazione) | A, B, C* | Aggruppamento Difesa | secondo le prescrizioni della FST | bollettino di consegna del Cen log Es-TH/AS ZL Uttigen | lista di sgombero/documento di trasporto al Cen log Es‑TH/AS ZL Uttigen. Tutta la munizione rimanente va interamente resa | Aggruppamento Difesa |
Per l’acquisto di munizione per un importo superiore a 30 000 franchi occorre versare all’Aggruppamento Difesa un acconto pari al 50 per cento della munizione ordinata.
* A = esercizi federali, B = gare di tiro della società, C = feste di tiro
| Organizzazione | Categoria | Ordinazione/ destinatario | Termine | Fornitura | Restituzione | Fatturazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Società di tiro riconosciute e impianti di tiro collettivi | A, B | SAT-Admin | entro il 20. 9. dell’anno precedente | bollettino di consegna del Cen log Es-TH /AS ZL Uttigen | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa Restituzione della munizione gratuita da parte dell’Aggruppamento Difesa | |
| C | Aggruppamento Difesa | istruzioni della FST | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa | |||
| Ordinazioni supplettive | A, B | SAT-Admin | nell’anno in corso | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa | ||
| 23 Manifesta- zioni di tiro al di fuori delle società di tiro e tiri storici | B, C | accordo della società di tiro e menzione dell’autorizzazione dell’Aggruppamento Difesa per l’esecuzione e per il ritiro della munizione | 3 mesi prima della manifestazione | bollettino di consegna del Cen log Es-TH /AS ZL Uttigen | tutta la munizione rimanente va interamente resa | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa |
1La consegna della munizione avviene conformemente alle istruzioni dell’Aggruppamento Difesa.
2Per il ritiro di munizione o la restituzione di eccedenze e di materiale d’imballaggio non sono rimborsate spese di trasporto.
1La restituzione di munizione dopo il 20 settembre dell’anno corrente sarà accreditata nel rendiconto dell’anno successivo.
2La restituzione ha luogo conformemente alle istruzioni dell’Aggruppamento Difesa.
3Il materiale d’imballaggio è soggetto all’obbligo di restituzione. Può essere restituito, unitamente ai nastri caricatori per cartucce 90 per fucile, man mano o contemporaneamente al ritiro della nuova munizione.
La munizione non utilizzata e il materiale d’imballaggio devono essere restituiti al centro di fornitura entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione.
1Le spese di trasporto per la fornitura delle ordinazioni annuali ordinarie delle società di tiro sono a carico della Confederazione.
2Le spese di trasporto delle forniture di ordinazioni suppletive alle società di tiro sono addebitate sul rendiconto annuale alla tariffa del Servizio cargo. Se le ordinazioni suppletive sono ritirate direttamente presso il centro di fornitura, non vi sono addebitamenti.
3Le spese di trasporto per tutte le forniture di munizione relative ad altri tiri sono addebitate al destinatario alla tariffa del Servizio cargo.
1Per il trasporto di munizione e di materiale d’imballaggio devono essere utilizzati esclusivamente i documenti di trasporto forniti. I documenti di trasporto supplementari necessari devono essere richiesti al centro di fornitura.
2Il numero di palette, telai e coperchi per palette dev’essere annotato sul documento di trasporto.
3Al bollettino di consegna è allegata una lista di sgombero che, compilata secondo il modulo, è inviata al centro di fornitura entro il 20 settembre dell’anno corrente.
(art. 76)
Il «Manuale per il tiro fuori del servizio» in versione elettronica (App-SAT) contiene le prescrizioni e i moduli concernenti il tiro fuori del servizio.
1Al più tardi alla fine di febbraio, sulla base delle loro ordinazioni nel sistema SAT-Admin le società di tiro ricevono automaticamente il fabbisogno annuale di moduli, in particolare di fogli di stand, dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, per incarico dell’Aggruppamento Difesa.
2Le ordinazioni suppletive di stampati devono essere indirizzate all’Aggruppamento Difesa.
3Le società di tiro di nuova fondazione o i monitori che organizzano per la prima volta un corso per giovani tiratori devono ordinare il pacco di moduli direttamente all’Aggruppamento Difesa.
4Gli UFT, le commissioni cantonali di tiro e le autorità militari cantonali ricevono i modelli dei moduli in vigore.
5I moduli obsoleti non vanno più utilizzati e devono essere distrutti. I moduli in vigore sono visualizzabili in Internet all’indirizzo www.armee.ch/SAT o scaricati dall’App-SAT.
(art. 64 e 65 cpv. 1)
1La FST riceve annualmente dalla Confederazione indennità per l’organizzazione e l’esecuzione degli esercizi federali e dei corsi di tiro per ritardatari.
2L’indennità ammonta a due franchi: a. per ogni programma obbligatorio (PO) eseguito con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 12/15 da: 1. militari, 2. UFT, 3. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro, 4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m, 5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani; b. per ogni tiro in campagna eseguito da partecipanti secondo gli articoli 17 e 18, di nazionalità svizzera, con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 12/15; c. per ogni partecipante a un corso di tiro per ritardatari.
1Le società di tiro riconosciute ricevono annualmente dalla Confederazione indennità per le spese amministrative e per l’organizzazione dei tiri, nonché per la copertura assicurativa.
2Le indennità per il PO ammontano a:
1. militari,
2. ESO,
3. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,
4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;
c. 6 franchi per ogni PO ripetuto da obbligati al tiro.
3L’indennità per il tiro in campagna eseguito con il F ass 90 o 57 oppure con la pistola 75, la pistola 49 o la pistola 12/15 ammonta a 10 franchi per ogni partecipante secondo gli articoli 17 e 18 di nazionalità svizzera.
4Le indennità per i corsi dei giovani tiratori ammontano a:
5Le indennità per i corsi di tiro per ritardatari ammontano a:
I capi cantonali dei giovani tiratori ricevono annualmente, per ogni circondario di tiro cantonale, un contributo di 150 franchi alle spese per gli invii postali.
(art. 2 cpv. 2)
1Il prezzo di vendita della munizione d’ordinanza per armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco è stabilito come segue:
2I prezzi comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
RS 512.31 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Introdotta dall’art. 12 dell’O del DDPS del 25 ago. 2009 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4773). ↩
RS 514.10 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
RS 510.512 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 4 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6797). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 2 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6733). ↩
Regolamento 59.10; non pubblicato nella RU. ↩
RS 510.10 ↩
RS 321.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DDPS del 23 gen. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 557). ↩
RS 514.54 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
RS 514.10 ↩
RS 514.54 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643) ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 2 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6733). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Abrogati dal n. I dell’O del DDPS del 4 dic. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6797). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5643). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 825). ↩
[RU 1996 1351, 1999 1378, 2003 362] ↩