512.313•Ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro
512.313Departmental Ordinance1 gen 2004
(Ordinanza sugli ufficiali di tiro)1
dell’11 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 30, 32 capoverso 2, 40 capoverso 1 lettera b e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032sul tiro,3
ordina:
La presente ordinanza è applicabile:
I circondari di tiro federali sono stabiliti nell’allegato.
I compiti dell’UFT concernenti i corsi di tiro fuori del servizio sono disciplinati nell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 200310sui corsi di tiro.
Per quanto riguarda la durata del mandato, la durata d’esercizio della funzione e il limite d’età dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si applicano le regolamentazioni cantonali.
Possono essere nominati membri di una commissione cantonale di tiro gli Svizzeri membri di una società di tiro riconosciuta.
Il presidente della commissione cantonale di tiro può essere incaricato dall’UFT di preparare e dirigere corsi di tiro.
Ogni anno, il presidente della commissione cantonale di tiro presenta all’UFT competente un rapporto annuale sull’attività della sua commissione.
Il presidente della commissione cantonale di tiro può assistere, una volta l’anno, a un’assemblea dei delegati dell’associazione distrettuale, regionale o cantonale dei tiratori, tenuta nel suo circondario di tiro, per rappresentarvelo.
Per ogni esercizio di tiro controllato, occorre allestire un rapporto di controllo standardizzato. L’Aggruppamento Difesa mette a disposizione l’apposito modulo.
Il membro della commissione cantonale di tiro verifica e corregge i fogli di stand e i rapporti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Egli provvede a vidimare i rapporti di tiro nel sistema SAT-Admin all’attenzione del presidente della commissione cantonale di tiro.
Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono accettare la nomina in seno a un organo di un’associazione per il tiro fuori del servizio soltanto previo consenso dell’Aggruppamento Difesa.
I termini che devono essere rispettati dagli UFT e dalle commissioni cantonali di tiro sono stabiliti dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un apposito scadenzario ufficiale.
L’Aggruppamento Difesa provvede affinché gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possano beneficiare di un’istruzione e di un perfezionamento conformi alla loro funzione.
Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono pubblicare atti e rapporti concernenti la loro attività soltanto con l’autorizzazione dell’Aggruppamento Difesa.
L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del DMF del 2 dicembre 197416concernente le attribuzioni e le indennità delle commissioni di tiro è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(art. 2)
| Circondario | Cantoni | Regioni, distretti |
|---|---|---|
| 1 | GE, VD | VD: Nyon, Morges, Ouest Lausannois |
| 2 | VD | Lausanne, Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut |
| 3 | VS | Bas-Valais |
| 4 | VS | Oberwallis |
| 5 | FR | |
| 6 | BE | Berner Jura |
| 7 | BE | Bern-Mittelland e Seeland |
| 8 | BE | Emmental e Oberaargau |
| 9 | BE | Oberland |
| 10 | BS, BL | |
| 11 | SO | |
| 12 | LU | |
| 13 | AG | |
| 14 | ZH | Zürich, Affoltern, Horgen, Meilen, Hinwil, Uster e Dietikon |
| 15 | SH, ZH | ZH: Pfäffikon, Winterthur, Andelfingen, Bülach e Dielsdorf |
| 16 | UR, SZ, OW, NW, ZG | |
| 17 | TI, GR | GR: Moesa |
| 18 | TG, SG | SG: Alttoggenburg, Gossau, Untertoggenburg, Wil, Rorschach, St. Gallen, Unter- e Ober-Rheintal |
| 19 | GL, AR, AI, SG | SG: Gaster, See, Sargans, Werdenberg, Neutoggenburg e Obertoggenburg |
| 20 | GR | senza Moesa |
| 21 | NE | |
| 22 | JU |
(art. 32)
1.1 Per il controllo degli esercizi di tiro e degli impianti di tiro, la partecipazione a corsi di tiro, a sedute e ad altre attività analoghe secondo la presente ordinanza sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti:
1.2 Se l’attività di servizio degli UFT, dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si limita a 5 ore o meno (compreso il viaggio), l’indennità giornaliera è ridotta della metà. Il diritto all’indennità giornaliera completa sussiste se l’attività di servizio supera le 5 ore (compreso il viaggio).
1.3 .
1.4 Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal domicilio e il ritorno allo stesso.
1.5 Se debitamente comprovati, per lavori d’ufficio in genere, lo studio di atti, l’allestimento di rapporti e perizie, i lavori di preparazione di riunioni, la verifica di rapporti di tiro, i controlli delle munizioni ecc., comprese le relative spese d’ufficio, le spese telefoniche, le spese per il fax, le spese per le riproduzioni ecc., possono essere corrisposte le indennità giornaliere massime seguenti:
a. 8 indennità giornaliere agli UFT;
b. 5 indennità giornaliere ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro;
c. 2 indennità giornaliere ai membri delle commissioni cantonali di tiro.
1.6 Per il corso preparatorio dei quadri, i lavori di preparazione e di chiusura dei corsi concernenti i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per capi dei giovani tiratori può essere corrisposta per ogni corso al massimo un’indennità giornaliera.
1.7 Agli UFT attivi nei circondari di tiro nei quali sono parlate due lingue nazionali l’Aggruppamento Difesa può inoltre concedere annualmente il versamento di un’indennità giornaliera al massimo in caso di ricorso a traduttori esterni.
1.8 Le indennità giornaliere di cui al numero 1.5 possono essere ridotte o stralciate (art. 53 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro) in caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini.
1.9 Per la rappresentanza negli organi specializzati secondo l’articolo 5 capoverso 1 gli UFT possono far valere 10 mezze giornate all’anno al massimo.
1.10 Nelle riunioni con le società di tiro o nelle ispezioni degli impianti di tiro gli UFT possono far valere per il lavoro amministrativo una mezza indennità giornaliera al massimo per ciascun caso.
1.11 Per un rapporto d’istruzione speciale alla fine degli esercizi di tiro secondo l’articolo 23 capoverso 3 i membri delle commissioni cantonali di tiro possono far valere una mezza indennità giornaliera al massimo all’anno.
2.1 Per ogni foglio di stand verificato è corrisposta un’indennità di 30 centesimi. Sono considerati fogli di stand quelli:
2.2 Per i fogli di stand insufficientemente verificati non sussiste alcun diritto all’indennità.
3.1 L’indennità per i pasti che devono essere presi fuori del luogo di servizio o di domicilio è coperta mediante il versamento di un’indennità forfettaria che ammonta a:
Se l’attività di servizio degli ufficiali federali di tiro, dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si limita a 5 ore (compreso il viaggio), non sussiste alcun diritto a un pranzo o a una cena. È possibile conteggiare un pranzo o una cena se l’attività di servizio supera le 5 ore (compreso il viaggio).
3.2 Per i pernottamenti per ragioni di servizio, dietro presentazione della ricevuta sono rimborsate le spese di pernottamento effettive secondo le tariffe locali usuali, ma al massimo 180 franchi (compresa la colazione). Per il pernottamento in un alloggio privato sono versati al massimo 50 franchi (compresa la colazione) per notte.
3.3 Di principio, per i viaggi di servizio devono essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblici. È rimborsato il prezzo del biglietto di 1aclasse. A condizione che ne risulti un considerevole risparmio di spesa o di tempo, vi è la possibilità di utilizzare un autoveicolo privato per i viaggi di servizio. In tal caso, l’indennità si fonda sull’articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200117concernente l’ordinanza sul personale federale e, per la tratta più veloce tra il luogo di partenza e il luogo d’impiego, ammonta a:
a. 70 centesimi al chilometro per un’automobile;
b. 30 centesimi al chilometro per un motoveicolo o una motoretta.
4.1 I funzionari assunti al posto dei membri ordinari delle commissioni cantonali di tiro hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’ammontare di quella corrisposta a un membro della commissione cantonale di tiro per una prestazione giornaliera (compreso il viaggio) di almeno 5 ore e a una mezza indennità giornaliera per una prestazione (compreso il viaggio) di durata inferiore alle 5 ore. 4.2 Le altre indennità sono corrisposte conformemente alle disposizioni applicabili ai membri delle commissioni cantonali di tiro.
5.1 I funzionari che sono in servizio militare e ricevono il soldo non hanno diritto alle indennità previste nei numeri 1 e 3. Essi sono considerati distaccati dalla loro unità, dal loro corpo di truppa o dalla loro Grande Unità e ricevono le indennità stabilite nelle prescrizioni dell’esercito. 5.2 I funzionari al servizio della Confederazione che per l’esercizio della funzione beneficiano di un congedo pagato non hanno diritto all’indennità giornaliera.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479). ↩
RS 512.31 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Originaria: Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro (AIST) ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6479). ↩
RS 512.312 ↩
[RU 1991 1292, 1996 396.RU 2004 4881art. 30]. Vedi ora l’O del 15 nov. 2004 (RS 510.512 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 770). ↩
Non pubblicata nella RU. ↩
RS 172.220.111.31 ↩
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