513.12•Ordinanza sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme
513.12OSMCNFederal Council Ordinance15 giu 2008
(OSMCN)1
del 21 maggio 2008 (Stato 1° aprile 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 20162,3
ordina:
Lo Stato maggiore è subordinato all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
La CENAL:
Il DDPS determina l’effettivo regolamentare dello Stato maggiore.
Allo Stato maggiore possono essere attribuite o assegnate persone di cui all’articolo 6 della legge militare del 3 febbraio 199513a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età.
I membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo militare svolgono il servizio d’istruzione nella loro funzione:
Indipendentemente dalla prestazione di servizio secondo l’articolo 11, le domande di differimento del servizio dei membri dello Stato maggiore sono trattate e giudicate dal comandante.Sono applicabili le istruzioni dell’Aggruppamento Difesa sulle procedure di differimento del servizio.
Per la promozione in funzioni specifiche di stato maggiore di suoi membri soggetti all’obbligo militare, in deroga all’articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 1 OOPSM15, devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla presente ordinanza.
In deroga all’articolo 4 capoverso 2 e all’allegato 1a numero 1.10.1 dell’ordinanza del 16 dicembre 200916sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS, i dati dei membri dello Stato maggiore concernenti le conoscenzeparticolariacquisite nella vita civile, come lingue o formazione particolare, possono essere rilevati senza previo consenso delle persone interessate.
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del 27 novembre 200017sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2008.
(art. 7 cpv. 3 e 13)
1.1 Per le funzioni specifiche di stato maggiore non indicate nella seguente tabella valgono le condizioni di promozione e incorporazione statuite dall’OOPSM18. 1.2 A seconda della provenienza o della futura funzione dei partecipanti, il comandante dello Stato maggiore, d’intesa con lo stato maggiore di condotta dell’esercito, invece di un corso di stato maggiore può prevedere un servizio di uguale durata in seno all’Amministrazione nell’interesse della CENAL.
Per i gradi esposti di seguito devono essere assolti i seguenti servizi d’istruzione:
| Grado | Funzione | Servizio d’istruzione |
|---|---|---|
| 1. ten o I ten | Specialista | C SM I, parte 1 |
| 2. cap o magg | Specialista o esperto/a | C SM I, parte 2 |
| 3. maggiore | sost cdt | C cond II, parte 1 |
| 4. magg o ten col | Specialista, esperto/a o capo intervento | C SM II, parte 1/2 |
| 5. ten col | sost cdt | C cond II, parte 2 |
| 6. col | cdt | C cond II |
| Legenda: ten tenente I ten primo tenente cap capitano magg maggiore ten col tenente colonnello col colonnello C SM Corso di Stato maggiore C cond Corso di condotta |
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
RS 513.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
Abrogata dall’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087). ↩
Abrogata dall’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
RS 512.21 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
RS 510.10 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7499). ↩
RS 512.21 ↩
RS 510.911 ↩
[RU 2001 11] ↩
RS 512.21 ↩
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