514.51•Legge federale sul materiale bellico
514.51LMBFederal Act1 apr 1998
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del 13 dicembre 1996 (Stato 1° settembre 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 107 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19953,
decreta:
La legge ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale.
Sono sottoposte ad autorizzazione della Confederazione:
Sono fatte salve la legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero.
Le disposizioni relative all’autorizzazione di principio (art. 9–11) non si applicano alle aziende d’armamento della Confederazione.4Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all’importazione e all’esportazione (art. 17–19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d’armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l’esercito svizzero.
Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si distingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche:
L’autorizzazione è negata qualora l’acquirente abbia il proprio domicilio o la propria sede in un Paese verso il quale l’esportazione del materiale bellico in questione non sarebbe autorizzata.
La fabbricazione, le attività di mediazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all’estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.
L’esportazione di pezzi di ricambio di materiale bellico, la cui esportazione era già stata autorizzata in precedenza, è pure permessa se nel frattempo non sono subentrati eventi straordinari, tali da giustificare una revoca della precedente autorizzazione.
L’importazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede gli interessi del Paese.
L’autorizzazione è esclusa se sono state ordinate misure coercitive conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200224.
Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al controllo della fabbricazione, del commercio, delle attività di mediazione, dell’importazione, dell’esportazione e del transito di materiale bellico, come pure del trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o del conferimento di diritti sugli stessi beni, qualora concernano materiale bellico.
I titolari di un’autorizzazione giusta la presente legge e i titolari e il personale delle aziende interessate, sono tenuti a fornire agli organi di controllo ogni informazione utile per un controllo appropriato e a presentare gli atti richiesti.
Per le autorizzazioni previste dalla presente legge sono prelevati emolumenti. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.
Il Consiglio federale informa le Commissioni parlamentari della gestione circa i dettagli delle esportazioni di materiale bellico.
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.31 2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.32 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.33 4. Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l’infrazione commessa all’estero.
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.37
2. .38
3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.39
4. L’infrazione commessa all’estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se:
5. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale40è applicabile.41
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.44 2. .45 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.46
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2. .47 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.49 2. Il tentativo e la complicità sono punibili. 3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. 4. L’azione penale si prescrive in cinque anni.50
Se l’infrazione è commessa nell’ambito della conduzione aziendale, è applicabile l’articolo 6 della legge del 22 marzo 197451sul diritto penale amministrativo.
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione; è fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200452sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200453sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all’applicazione della presente legge.
La legge federale del 30 giugno 197255sul materiale bellico è abrogata.
.56
Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 199858
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
FF 1995 II 864 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1155; FF 1998 489). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2451;FF 2003 19761989). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
Abrogata dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, 2004 2611;FF 2000 2971). ↩
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC –RU 1974 1051). ↩
Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248;FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485). ↩
Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248;FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 4475405art. 1 lett. d;FF 2004 5273). ↩
Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
L’elenco stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’OCSE è disponibile al seguente indirizzo:www.oecd.org(disponibile solamente in francese e in inglese). ↩
RS 946.231 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 15 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). ↩
RS 172.021 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 43 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485). ↩
Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
RS 311.0 ↩
Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295;FF 2011 5323). ↩
RS 313.0 ↩
RS 312.4 ↩
RS 312.4 ↩
Abrogato dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248;FF 2000 2971). ↩
[RU 1973 113] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 1998 794. ↩
Abgrogato dal n. II 23 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437;FF 2007 5575). ↩
DCF del 25 feb. 1998. ↩