514.511•Ordinanza concernente il materiale bellico
514.511OMBFederal Council Ordinance1 apr 1998
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"title": "Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)",
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"title": "Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)",
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}(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° marzo 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 13 dicembre 19961sul materiale bellico (LMB);
visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19952
sull’esercito e sull’amministrazione militare; e
visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19973sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4
ordina:
(art. 5 LMB) Per materiale bellico si intendono i beni elencati nell’allegato 1.
(art. 9 LMB)
Alla domanda di autorizzazione di principio devono essere allegati:
(art. 11 LMB)
(art. 18 LMB)
(art. 18 LMB) Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo, quando presenta la domanda d’esportazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non è necessaria.
(art. 17 cpv. 3, 22 e 22a LMB)9
(art. 15 e 16, risp. 16a e 16b LMB)
(art. 17 LMB)
(art. 20 seg. LMB) Non è necessaria alcuna autorizzazione specifica per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», o il conferimento di diritti sugli stessi beni verso gli Stati di cui all’allegato 2.
La fornitura da e per rappresentanze diplomatiche e consolari nonché da e per organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è equiparata all’importazione e all’esportazione.
(art. 29 LMB)
Chi ha l’obbligo di tenere la contabilità deve accertarsi, prima di consegnare il materiale o di trasferire i beni immateriali, «know-how» compreso, dei dati personali e dell’indirizzo del cliente o del contraente sulla base di un documento ufficiale d’identità, se quest’ultimo gli è sconosciuto.
L’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico ha il compito, in particolare, di verificare se le forniture di materiale bellico sono arrivate nel luogo di destinazione previsto e autorizzato.
(art. 31 LMB)
L’ordinanza del 10 gennaio 197352sul materiale bellico è abrogata.
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 settembre 2014 sono trattate conformemente al nuovo diritto.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
(art. 2)
Nota:I beni elencati nel presente elenco quale allegato all’ordinanza sul materiale bellico provengono dalla cosiddetta «Munitions List» (ML) del Regime Wassenaar. I numeri delle singole voci corrispondono a quelli della ML. Tutti i beni non contenuti nel presente elenco ma che figurano nella ML rientrano, in quanto «beni militari speciali», nel campo di applicazione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202 ).
| Voce | Descrizione dei beni | ||
|---|---|---|---|
| KM 1 | Armi da fuoco portatili di ogni calibro | ||
| KM 2 | Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1) | ||
| KM 3 | Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12 | ||
| KM 4 | Bombe, siluri, razzi, missili | ||
| KM 5 | Materiale per la direzione del tiro | ||
| KM 6 | Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri | ||
| KM 7 | Gas lacrimogeni e agenti antisommossa | ||
| KM 8 | Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti | ||
| KM 9 | Navi da guerra | ||
| KM 10 | Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili | ||
| KM 11 | Apparecchiature elettroniche | ||
| KM 12 | Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità | ||
| KM 13 | Materiali o costruzioni speciali o di protezione | ||
| KM 14 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 15 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 16 | Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti | ||
| KM 17 | Altre apparecchiature (robot, ecc.) | ||
| KM 18 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 19 | Sistemi d’arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser) | ||
| KM 20 | Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori | ||
| KM 21 | Software | ||
| KM 22 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 1 | Armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia: a. delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente riconoscibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento; b. delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica; c. delle armi da fuoco portatili e di fucili a ripetizione a munizione a percussione periferica; d. delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili. Nota: Il punto KM 1.d. sottopone a autorizzazione anche le armi seguenti: 1. moschetti, fucili e carabine anteriori al 1890 e loro riproduzioni; 2. rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riproduzioni. Nota: I punti KM 1.a. – KM 1.d. sottopongono a autorizzazione anche armi appositamente progettate per munizioni a salve, non in grado di sparare alcuna munizione di cui al punto KM 3. | ||
| KM 2 | Nota : Il punto KM 2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio e loro componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per uno di materiali contemplati nel punto KM 2.a. Nota : Il punto KM 2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione. | ||
| KM 3 | Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM 1, KM 2 o KM 12 Note: 1. I componenti appositamente progettati comprendono: a. pezzi in metallo o plastica quali inneschi a percussione, rivestimenti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metallici per munizioni; b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi di accensione; c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una volta sola; d. contenitori di combustibile per cariche; e. sottomunizioni compresi le bombe, le mine di ridotte dimensioni e i proiettili a guida terminale. 2. Il punto KM 3 non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata. | ||
| KM 4 | Bombe, siluri, razzi, missili nonché apparecchiature e accessori connessi, appositamente progettati a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati: Bombe, siluri, granate, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione, prodotti pirotecnici militari, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno dei beni contemplati nel punto KM 4). | ||
| KM 5 | Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati a. traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, apparati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli armamenti; b. sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integrazione di sensori (sensor integration equipment). | ||
| KM 6 | Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento Nota tecnica : Ai sensi del punto KM 6 il termine «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi. | ||
| KM 7 | Gas lacrimogeni e agenti antisommossa: 1. CA: cianuro di bromobenzile (CAS 5798-79-8); 2. CS: o-clorobenzilidenmalononitrile (CAS 2698-41-1); 3. CN: fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CAS 532-27-4); 4. CR: dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (CAS 257-07-8). Note: 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione: a. bromoacetato di etile; b. bromuro di xilile; c. bromuro di benzile; d. ioduro di benzile; e. bromo acetone; f. bromuro di cianogeno; g. bromo-metiletilchetone; h. cloro-acetone; i. iodacetato di etile; j. iodacetone. 2. Non sono sottoposti a autorizzazione i gas lacrimogeni o altri agenti antisommossa imballati singolarmente e utilizzati per autodifesa. | ||
| KM 8 | Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti: a. esplosivi e propellenti che rispondono ai parametri seguenti: 1. qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 Gpa (340 kbar); 2. esplosivi organici in grado di produrre pressioni di detonazione di 25 Gpa (250 kbar) o più, stabili a temperature di 250 °C (523 K) o più per un periodo uguale o superiore a 5 minuti; 3. propellenti solidi (UN Class 1.1) con impulso teorico specifico (in condizioni normali maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio; 4. propellenti solidi (UN Class 1.3) con impulso teorico specifico di 230 secondi per composti non alogenati, maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati e maggiore di 266 secondi per composti metallizzati; 5. propellenti per bocche da fuoco dotati di forza costante maggiore di 1200 kjoule/kg; 6. esplosivi, propellenti o materiali pirotecnici che possono mantenere un tasso di combustione costante maggiore di 38 mm al secondo nelle condizioni di pressione normale di 6,89 Mpa (68,9 bar) alla temperatura di 21 °C (294 K); oppure 7. propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo maggiore del 5 % a -40 °C (233 K); b. prodotti pirotecnici militari; c. altre sostanze come segue: 1. combustibili per aeromobili appositamente progettati a fini militari; 2. materiali militari contenenti agenti gelificanti per combustibili idrocarbonati appositamente concepiti per i lanciafiamme o le munizioni incendiarie, quali stearati metallici o palmitati (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e gelificanti M1, M2, M3; 3. ossidanti liquidi costituiti da acido nitrico fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro di ossigeno o che ne contengono. Nota : I combustibili per aeromobili sottoposti a autorizzazione del punto KM 8.c.1. sono prodotti finiti e non loro componenti. | ||
| KM 9 | Navi da guerra e accessori come segue nonché loro componenti appositamente progettati a fini di combattimento: a. navi da combattimento o navi appositamente progettate o modificate per l’attacco o per la difesa (di superficie o sottomarine), trasformate o meno in vista della loro utilizzazione commerciale, indipendentemente dal loro stato di manutenzione e di servizio e dalla presenza o meno di sistemi di lancio di armi o di una corazzatura e loro carene o parti di carene; b. motori come segue: 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini aventi le due caratteristiche seguenti: a. potenza di uscita di 1,12 MW (1500 CV) o più; b. velocità di rotazione di 700 giri/min o più; 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi le caratteristiche seguenti: a. potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1000 CV); b. immersione rapida; c. raffreddati a liquido; e d. ermetici; 3. motori diesel amagnetici con potenza di uscita di 37,3 KW (50 CV) o più e amagnetici per oltre il 75 % della massa. | ||
| KM 10 | Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, come segue: a. aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro componenti appositamente progettati; b. altri aeromobili, appositamente progettati o modificati a fini di attacco militare; c. motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati; d. aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli aerei con guida a distanza (RPVs, remotely piloted air vehicles) e veicoli autonomi programmabili, appositamente progettati o modificati a fini di combattimento e loro lanciatori, supporti a terra e apparecchiature associate per il comando e il controllo. Note : 1. Il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini militari che: a. non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari; e b. sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante. 2. Il punto KM 10.c. non sottopone ad autorizzazione: a. i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, autorizzati dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere utilizzati su aeromobili civili, nonché loro componenti appositamente progettati; b. i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati. 3. Ai sensi dei punti KM 10.b. e KM 10.c. relativi ai componenti appositamente progettati e materiali associati per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati a fini di combattimento, sono compresi soltanto i componenti militari e i materiali militari associati necessari alla modifica. 4. Il punto KM 10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricognizione. | ||
| KM 11 | Apparecchiature elettroniche, non specificate dal presente elenco, appositamente progettate a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati Nota : Il punto KM 11 comprende: a. le apparecchiature di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM), comprese le apparecchiature elettroniche di disturbo e contro disturbo, cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure; b. le apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori e i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei in ricevitori sonar. | ||
| KM 12 | Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) come segue nonché loro componenti appositamente progettati: Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fallire la missione. | ||
| KM 13 | Materiali o costruzioni speciali o di protezione e loro componenti come segue: a. piastre blindate, come segue: 1. fabbricate per adempiere una norma militare o una specificazione militare; o 2. adatte a fini di combattimento; b. costruzioni di materiali metallici e non metallici o relative combinazioni, appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari. Nota : Il punto KM 13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o costruire rifugi militari (shelters). | ||
| KM 14 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 15 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 16 | Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti la cui utilizzazione in un bene sottoposto ad autorizzazione può essere determinata in base alla composizione, alla geometria o alla funzione e che sono appositamente progettati per un bene contemplato nei punti KM 1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, Km 12 o KM 19 | ||
| KM 17 | Altre apparecchiature, materiali e biblioteche come segue nonché loro componenti appositamente progettati: a. robot, controllori di robot e dispositivi di estremità di robot, appositamente progettati a fini di combattimento; b. biblioteche (banche dati tecniche parametriche), appositamente progettate a fini di combattimento con i materiali contemplati dal presente elenco; c. apparecchiature di produzione di energia e di propulsione nucleare, compresi i reattori nucleari, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento. Nota tecnica : Ai sensi del punto KM 17 per «biblioteca» (banca dati tecnica parametrica) si intende una collezione di informazioni tecniche a carattere militare la cui consultazione permette di aumentare le prestazioni dei materiali e dei sistemi militari. | ||
| KM 18 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) | ||
| KM 19 | Sistemi d’arma ad energia diretta come segue e loro componenti appositamente progettati: a. sistemi a laser appositamente progettati per distruggere un bersaglio o farne fallire la missione; b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione; c. sistemi a radiofrequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione. Note : 1. I sistemi d’arma ad energia diretta di cui al punto KM 19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di: a. laser a impulsi o a onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella effettuata con munizioni convenzionali; b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; c. emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante. 2. Il punto KM 19 comprende le apparecchiature seguenti se appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia diretta: a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza e di manipolazione combustibile; b. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio; c. sistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione; d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di puntamento del fascio; e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro i bersagli multipli; f. ottiche adattive e dispositivi di coniugazione di fase (phase conjugators); g. iniettori di corrente per fasci di ioni di idrogeno negativi; h. componenti di acceleratore (accelerator components) qualificati per impiego spaziale; i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi (negative ion beam funnelling equipment); j. apparecchiature per il controllo e l’orientamento di un fascio di ioni ad alta energia; k. nastri qualificati per impiego spaziale per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi. | ||
| KM 20 | Nota : Il punto KM 20.a. comprende i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche. Nota : Il punto KM 20.b. non sottopone a autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore. | ||
| KM 21 | Software come segue: Software, appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di beni contemplati dal presente elenco. | ||
| KM 22 | (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML) |
(art. 6 e 7)
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Canada
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Irlanda EIRE
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
Spagna
Stati Uniti d’America
Svezia
Ungheria
(art. 6a cpv. 4)
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
RS 514.51 ↩
RS 510.10 ↩
RS 172.010 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 10 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227). ↩
Nuovo testo giusta la cifra III n. 1 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta l’all. 4 cifra II n. 2 dell’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227). ↩
RS 514.54 ↩
RS 514.54 ↩
RS 514.54 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). ↩
Nuovo testo giustal’all. 9 n. 10 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
RS 946.202 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 227). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’art. 17 n. 2 dell’O del 13 nov. 2024 sulla cooperazione militare internazionale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 685). ↩
RS 580.81 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 17 n. 2 dell’O del 13 nov. 2024 sulla cooperazione militare internazionale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 685). ↩
Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
RS 748.111.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 20 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 5495). Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 20 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen. 2025, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 76). ↩
Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595). ↩
Introdotta dall’appendice 2 n. 2 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671). ↩
[RU 1973 120, 256; 1978 199; 1980 536art. 91; 1987 791; 1992 2497; 1996 1035cifra II; 1997 17art. 38 n. 2] ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Abrogato dalla cifra IV n. 14 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.362.1 ↩
RS 0.362.32 ↩
RS 0.362.33 ↩
RS 0.362.311 ↩