519.1•Ordinanza sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all’estero
519.1OPers-POEFederal Council Ordinance1 ago 2014
(OPers-POE)
del 6 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001sul personale federale (LPers);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952(LM),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 20013sul personale federale (OPers) e dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034concernente il personale militare.
Il DDPS, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.
Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordinanza del 22 novembre 20175concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio è stabilito nel luogo d’impiego dalla direzione dell’impiego.
Oltre ai diritti risultanti dalla LPers e dall’OPers8, in via supplementare il personale ha diritto al massimo a un giorno di lavoro rispettivamente prima dell’inizio e al termine dell’impiego.
Se, durante l’impiego, vengono danneggiati, rubati o persi oggetti appartenenti a un membro del personale, senza colpa dell’interessato, il DDPS è autorizzato a versare un’indennità di 5000 franchi al massimo se il danno non è coperto dall’assicurazione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi.
Per le persone attive in un impiego militare, la responsabilità per danni e la responsabilità penale sono rette dalla LM e dal codice penale militare del 13 giugno 192710.
I rapporti di lavoro che concernono un servizio d’appoggio all’estero per la protezione di persone e oggetti degni di particolare protezione e che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono immutati sino alla loro scadenza. In caso di rinnovo, il loro contenuto è retto dalla presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
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