(OMob)
del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 72, 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951(LM),2
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina la mobilitazione di militari per prestare:
- servizio d’appoggio a favore di autorità civili secondo l’articolo 67 LM, a eccezione del servizio d’appoggio per gestire catastrofi in Svizzera secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b LM;
- servizio d’appoggio per accrescere la prontezza dell’esercito secondo l’articolo 68 LM;
- servizio attivo secondo l’articolo 77 capoverso 3 LM.
Art. 2 Genere, mezzi e momento della chiamata in servizio
- I militari sono chiamati a prestare servizio mediante chiamata personale o pubblica trasmessa con i mezzi appropriati.
- La chiamata in servizio deve essere emanata il più presto possibile e comunicata quanto prima ai militari interessati.
- Il Comando Operazioni decide in merito al genere della chiamata in servizio e ai mezzi necessari alla sua trasmissione. Il Comando Istruzione aiuta ad applicare la decisione.
Art. 3 Diffusione della chiamata in servizio
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni nonché i Cantoni e i Comuni appoggiano con tutti i mezzi a loro disposizione la diffusione delle chiamate in servizio emanate.
Art. 4 Misure preventive
- L’Aggruppamento Difesa adotta le misure preventive in vista di una probabile mobilitazione.
- Esso sottopone periodicamente a esame le misure di cui al capoverso 1.
Art. 5 Chiamata in servizio di Svizzeri all’estero per il servizio di difesa nazionale
- Se necessario per l’esercito, gli Svizzeri all’estero sono chiamati a prestare il servizio di difesa nazionale.
- Il Comando Operazioni stabilisce il loro luogo d’entrata in servizio, il loro equi-paggiamento e il loro impiego.
- Non sono chiamati in servizio gli Svizzeri all’estero che possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e se questo Stato impedisce l’entrata in servizio. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Art. 6 Obbligo di entrare in servizio e dati sull’entrata in servizio
- Ogni militare chiamato in servizio è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata emanata. Sono fatti salvi le dispense e i congedi rilasciati da un organo competente al riguardo.
- Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti:
- 3 la designazione della formazione nell’ambito di una mobilitazione;
- il luogo d’entrata in servizio;
- il comportamento in occasione dell’entrata in servizio.
Art. 7 Dispensa o congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo
- Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo secondo l’articolo 145 LM.
- I militari possono, su richiesta, essere dispensati o congedati dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se:
- nel caso di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo devono adempiere nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) un compito importante per il quale non è a disposizione nessun’altra persona idonea; e
- il fabbisogno dell’esercito lo consente.
- La dispensa è accordata unicamente se:
- il compito importante deve essere adempiuto verosimilmente durante tutta la durata del servizio; e
- non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.
- Un congedo è accordato unicamente se l’andamento del servizio lo consente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19944sul congedo personale.
- Dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che devono adempiere compiti importanti nei settori civili della RSS sono possibili per ovviare a situazioni d’emergenza o di penuria.
Art. 8 Compiti importanti
Sono considerati compiti importanti nei settori civili della RSS le attività:
- che beneficiano di un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM;
- dei Governi di Cantoni e degli Esecutivi di Comuni;
- degli organi di condotta civili della RSS, compresi i comandanti della protezione civile a titolo principale o accessorio;
- delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l’esercito e la protezione civile con beni d’importanza vitale;
- degli organi giudiziari.
Art. 9 Domanda di dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo
- L’organo responsabile dell’adempimento dei compiti importanti nei settori civili della RSS e la persona interessata presentano congiuntamente la domanda di dispensa o di congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo al Comando Istruzione.
- Il Comando Istruzione valuta la domanda e la trasmette al Comando Operazioni per decisione.
- La domanda di dispensa deve essere presentata il più presto possibile, ma al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo. La domanda di congedo deve essere presentata non appena sono noti i motivi per il congedo.
- La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità finché la decisione in merito alla domanda di dispensa o di congedo non è passata in giudicato.
Art. 10 Riesame della decisione di dispensa o di congedo
- Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.
- La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.
- Il Comando Operazioni può in ogni momento riesaminare le sue decisioni se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.
Art. 11 Annullamento di una decisione di dispensa
Il Comando Operazioni può annullare la dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se, in occasione di una chiamata, circostanze particolari, quali il numero ridotto di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.
Art. 12 Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati
- I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti.5
- Detti compiti comprendono in particolare:
- la diffusione delle chiamate in servizio;
- l’assistenza in caso di un’eventuale requisizione;
- i controlli dei preparativi per una chiamata in servizio.
Art. 13 Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni
- In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio.6
- L’organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio.
Art. 14 Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni
- In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni diffondono se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi.7
- In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d’entrata in servizio o con un centro logistico dell’esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell’entrata in servizio e al centro logistico dell’esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servizio invernale su queste strade e vie.
- In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale.8
- L’obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio.
Art. 15 Obblighi delle imprese di trasporto titolari di una concessione
- Nel caso di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale.9
- I costi di trasporto sono a carico della Confederazione.
- Per garantire il contatto permanente con l’esercito, le Ferrovie federali svizzere devono designare un organo di collegamento per se stesse e per i contatti con le altre imprese di trasporto titolari di una concessione e devono annunciarlo all’esercito.
Art. 16 Modifica di un altro atto normativo
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Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.