523.51•Ordinanza dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sull’istruzione del personale insegnante
523.51Federal Office Ordinance1 gen 2003
del 12 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2004)
L’Ufficio federale della protezione civile,1
visto l’articolo 75 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20022sulla
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l’articolo 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033sulla protezione civile (LPCi),4
ordina:
La presente ordinanza disciplina l’istruzione del personale insegnante degli organi di condotta e della protezione civile.
I risultati conseguiti dai partecipanti di un modulo vengono controllati grazie alla valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni individuali sono valutate con note intere e mezze note su una scala da 1 a 6. La nota 6 è la migliore, la nota 1 la peggiore.
Le note utilizzate hanno il seguente significato:
| 6 = ottimo | 4 = sufficiente | 2 = cattivo |
|---|---|---|
| 5 = buono | 3 = insufficiente | 1 = inaccettabile |
La conseguenza di un’azione disonesta è una valutazione con la nota 1.
Per ogni modulo frequentato i partecipanti ottengono un’attestazione. I crediti di punto ottenuti sono registrati in un libretto d’attestazione.
Le decisioni relative al contenuto delle prestazioni individuali, allo svolgimento degli esami e alla valutazione delle prestazioni individuali competono al docente che insegna il modulo.
La consegna dei diplomi e dei certificati ha luogo una volta all’anno a condizione che qualcuno abbia conseguito un diploma o un certificato.
Gli organi cantonali responsabili della protezione della popolazione o della protezione civile sono informati in merito ai corsi federali offerti per l’anno successivo al più tardi nella settimana 32.
L’Ufficio federale conserva per almeno dieci anni l’elenco dei partecipanti, i loro risultati e un esemplare dei questionari e delle soluzioni di ogni prestazione individuale.
I membri della commissione e del corpo insegnante sono tenuti a mantenere il segreto sulla valutazione delle prestazioni nei confronti di terzi.
I seguenti atti legislativi sono abrogati:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
(art. 15, 16 e 16a )
1 Condizioni d’ammissione: – Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 3 anni o certificato equivalente – Aspirante istruttore della protezione civile a tempo pieno della Confederazione, di un Cantone o di un Comune 2 Struttura e contenuto dei moduli a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
| Moduli obbligatori | Contenuti | Punti |
|---|---|---|
| Formazione degli adulti | Principi metodico-didattici, chi impara, chi insegna, metodica didattica, comunicazione, conflitti, i sussidi didattici a colori | 6 |
| Basi della protezione civile 1 | Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile, la protezione civile nel cantone | 3 |
| Basi della protezione civile 2 | Politica di sicurezza (nozioni complementari), federalismo, storia, protezione della popolazione in altri Paesi | 2 |
| Basi della protezione civile 3 | Compiti del direttore dell’esercizio e dell’accompagnatore del corso di ripetizione | 4 |
| Comando della protezione civile | Basi, condotta, aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza nel Comune/ nella Regione, il comandante della protezione civile nell’organo di condotta, personale, amministrazione, costruzioni di protezione e materiale, corsi di ripetizione | 2 |
| Direttore del corso | La funzione di direttore del corso, preparativi in vista di un corso, svolgimento e valutazione del corso, assistenza allo stato maggiore del corso | 1 |
b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio
| Moduli obbligatori a scelta | Contenuti | Punti |
|---|---|---|
| Aiuto alla condotta 1 (compreso stage) e aiuto alla condotta 2 | Istruzione tecnica e formazione di docente di classe nei settori analisi della situazione, telematica e protezione ABC | 9 |
| Protezione e assistenza 1 (compreso stage) e protezione e assistenza 2 | Istruzione tecnica e formazione di docente di classe fino al livello di caposezione | 7 |
| Sostegno 1 (compreso stage) e sostegno 2 | Istruzione tecnica e formazione di docente di classe fino al livello di caposezione | 7 |
3 Prestazioni richieste L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti: a. Entro quattro anni: 1. sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori 2. sono stati totalizzati almeno 14 punti frequentando moduli obbligatori a scelta. b. Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.
1 Condizioni d’ammissione: – Attestato di capacità di un apprendistato professionale di almeno 2 anni o certificato perlomeno equivalente – Aspirante istruttore della protezione civile a tempo parziale di un cantone o un comune 2 Struttura e contenuto dei moduli a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
| Moduli obbligatori | Contenuti | Punti |
|---|---|---|
| Formazione degli adulti | Principi metodici e didattici | 11/ |
| Basi della protezione civile 1 | Politica di sicurezza (conoscenze di base), partner nella protezione della popolazione/nell’esercito, compiti e organizzazione della protezione civile | 11/ |
b. Moduli obbligatori a scelta con rispettivo punteggio
| Moduli obbligatori a scelta | Contenuti | Punti |
|---|---|---|
| Protezione e assistenza 1 (compreso stage) | Istruzione tecnica e istruzione per diventare docente di classe fino al livello di truppa | 4 |
| Sostegno 1 (compreso stage) | Istruzione tecnica e istruzione per diventare docente di classe fino al livello di truppa | 4 |
3 Prestazioni richieste L’iter d’istruzione è assolto con successo se sono state fornite le prestazioni seguenti: a. Entro quattro anni: 1. sono stati assolti con successo tutti i moduli obbligatori 2. sono stati totalizzati almeno 4 punti frequentando moduli obbligatori a scelta. b. Gli stage sono stati valutati almeno con la nota 4.
1 Condizioni d’ammissione: Personale a tempo pieno di un’organizzazione partner della protezione della popolazione 2 Struttura e contenuto dei moduli a. Moduli obbligatori con rispettivo punteggio
| Moduli obbligatori | Contenuti | Punti |
|---|---|---|
| Basi organi di condotta | Basi della politica di sicurezza, valutazione dei pericoli, partner nella protezione della popolazione, la protezione della popolazione nel Cantone | 1 |
| Istruzione nella condotta | Compiti e organizzazione degli organi di condotta, infrastruttura di condotta, risoluzione sistematica dei problemi, lavoro di stato maggiore | 1 |
3 Prestazioni richieste L’iter d’istruzione è assolto con successo se entro quattro anni sono stati assolti entrambi i moduli obbligatori.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
RS 520.1 ↩
RS 520.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ufficio federale della protezione civile del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5187). ↩
RS 833.1 ↩
RS 172.021 ↩
[RU 1994 2755] ↩
[RU 1994 2758] ↩
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