del 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2006)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2–4 della legge federale del 19 giugno 19591
concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni,
ordina:
Art. 1 Coefficienti
La capacità finanziaria dei Cantoni si determina secondo una chiave di calcolo composta dei quattro coefficienti seguenti:
Art. 2 Statistiche
I singoli coefficienti sono calcolati sul fondamento delle statistiche seguenti:
- i redditi cantonali degli anni 2002 e 2003 secondo i conti nazionali;
- i gettiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni nella media degli anni 2002 e 2003 secondo la statistica «Finanze pubbliche in Svizzera», tenuto conto dell’imposizione dei frontalieri;
- l’onere fiscale medio degli anni 2001–2004 secondo la statistica dell’onere fiscale;
- la superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi, secondo la statistica della superficie della Svizzera;
- la superficie coltivabile nelle regioni di montagna secondo il censimento agricolo del 2003;
- i dati relativi alla popolazione residente media dei Cantoni dell’anno in questione.
Art. 3 Metodo di calcolo
- Ciascun coefficiente è convertito in una serie di indici la cui media nazionale è stabilita a 100.
- Le serie di indici sono convertite in modo che la cifra minima ammonti a 70. La formula applicata è la seguente:
(indice−100)30100−ciframinima+100.
3. In base alle quattro serie di indici è calcolata una media ponderata. I coefficienti 1 e 2 sono ponderati con il fattore 1,5 e i coefficienti 3 e 4 con il fattore 1.
4. La media ponderata è convertita con un fattore d’estensione di 2,7 mediante la formula seguente:
Indice della capacità finanziaria = 100 + [(media ponderata –100) × 2,7)].
5. Il fattore d’estensione 2,7 rimane costante durante i periodi successivi di perequazione finanziaria fintanto che non si proceda a una modificazione dei coefficienti e della loro ponderazione.
6. L’indice minimo della capacità finanziaria è 30.
Art. 4 Indici generali
In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:
Art. 5 Raggruppamento dei Cantoni
In applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 19732che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, questi ultimi sono raggruppati, secondo la loro capacità finanziaria, nei tre gruppi seguenti:
Art. 6 Disposizioni transitorie
- Per quanto concerne la capacità finanziaria da applicare nel caso di aiuti finanziari e indennità sono determinanti le disposizioni della legge del 5 ottobre 19903sugli aiuti finanziari e le indennità nonché quelle della legislazione speciale.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta alla ripartizione delle quote spettanti ai Cantoni sugli introiti federali dell’anno 2006.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta al calcolo dei contributi cantonali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità, per l’anno 2006.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 4)
Determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007