(OPFC)
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 3 ottobre 20031concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),
ordina:
Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni
Capitolo 1: Potenziale di risorse
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata
- Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma:
- dei redditi determinanti delle persone fisiche;
- dei redditi determinanti tassati alla fonte;
- delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
- 2 degli utili determinanti delle persone giuridiche;
e .3 .
f. dei riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta.
- Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.
Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo
- L’anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all’anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.
- Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).
- Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima.
Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti
Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente permanente e non permanente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.
Art. 4 Indice delle risorse
- L’indice delle risorse di un Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.
- .4
- L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
- I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.
Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati
- Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall’applicazione di un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d’imposta standardizzata) al potenziale di risorse.5
- Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:6
- 7 la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell’ordinanza del 30 aprile 20258sulla statistica federale;
- la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19909sull’imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.
- L’aliquota d’imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.
- L’indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all’indice delle risorse.
- Il calcolo del gettito fiscale standardizzato e l’aliquota d’imposta standardizzata sono fissati nell’allegato 1.10
Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche
Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica
- Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD11, dopo deduzione di una franchigia unitaria.
- La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.12
- Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.
Art. 7 Base di calcolo per il Cantone
Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone secondo la LIFD13.
Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte
Art. 8 Base di calcolo
Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD14.
Art. 9 Composizione
Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:
- degli stranieri residenti sul territorio secondo l’articolo 83 LIFD15;
- dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l’articolo 93 LIFD;
- dei frontalieri tassati integralmente secondo l’articolo 91 LIFD;
- dei frontalieri tassati limitatamente secondo l’articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.
Art. 10 Calcolo
- Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all’imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma.
- Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali.
- Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell’anno precedente.
Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche
Art. 11 Base di calcolo
- La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza.
- Sono integrate nel calcolo:
- la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all’estero; e
- la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all’estero.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile
- La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.
- Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.
Art. 13 Calcolo del fattore alfa
- Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 4.
- Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.
Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone
La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell’allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.
Sezione 5 e 6: .
Art. 15 a 20
Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti
Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica
- Il calcolo dell’utile determinante di una persona giuridica si basa sull’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD16, dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD. Gli utili devono essere distinti in utili soggetti ad imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 199017sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
- Nell’anno della prima imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi, le spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3 LAID sono considerate, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID. A queste spese si applica una ponderazione più bassa; la ponderazione è fissata nell’allegato 6a . Il calcolo è effettuato nel primo anno, anche se il Cantone garantisce l’imposizione in altro modo entro cinque anni.
- Gli utili da brevetti e diritti analoghi sono ponderati con il fattore zeta 2.
- L’utile determinante di una persona giuridica corrisponde alla somma ponderata con il fattore zeta 1 degli utili soggetti ad imposizione ordinaria secondo il capoverso 1 e del risultato dei calcoli secondo i capoversi 2 e 3.
- Se il risultato del calcolo è negativo, l’utile determinante è uguale a zero.
Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2
- Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore zeta 1 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a .
- Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b LAID18. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore zeta 2 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a .
- I fattori zeta 1 e zeta 2 sono ricalcolati di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori dei relativi anni precedenti.
Art. 20c Calcolo per il Cantone
Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell’allegato 6a . Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.
Sezione 7: Riparti fiscali determinanti
Art. 21
- I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato degli accrediti d’imposta federale diretta allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo nonché di quelli allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo; gli accrediti sono conteggiati sul totale del gettito fiscale.
- Il calcolo dei riparti fiscali determinanti è effettuato separatamente per le persone fisiche e per le persone giuridiche.
- Il fattore di ponderazione per le persone fisiche corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi determinanti di tutti i Cantoni ai sensi delle sezioni 2 e 3 e il relativo gettito dell’imposta federale diretta durante gli anni di calcolo.
- Il fattore di ponderazione per le persone giuridiche corrisponde al rapporto tra la somma degli utili di tutti i Cantoni secondo la sezione 6a e il relativo gettito dell’imposta federale diretta durante gli anni di calcolo.
Sezione 8: Rilevamento dei dati
Art. 22
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.
Capitolo 2: Versamenti di compensazione
Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
- La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:
- la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere raggiunta con i minori mezzi finanziari possibili;
- la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.
- Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 7a .
Art. 23 Prestazione della Confederazione
La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a .
Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti
- La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a .
- Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.
- Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all’allegato 8.
Art. 25 e 26 {#tit_1/chap_2/art_25_26 omnilex-key=ch-fedlex--613.21--25 und 26}
Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione
Capitolo 1: Dati di base
Art. 27 Dati di base
I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 199219sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 199820sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.
Art. 28 Obbligo di fornire i dati
- I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
- Il Dipartimento federale dell’interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.
Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti
Art. 29 Indicatori parziali
- La compensazione dell’aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:
- 21 altitudine degli insediamenti: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- declività del terreno : altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
- 22 struttura dell’insediamento: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 10);
- 23 bassa densità demografica: superficie totale in ettari pro capite della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.
- .24
Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti
- Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.
- L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera.25
- L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
- Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:
- 26 per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti: alla popolazione del Cantone residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- per l’indicatore parziale declività del terreno: alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;
- 27 per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento: alla popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;
- 28 per l’indicatore parziale bassa densità demografica: alla popolazione residente permanente del Cantone.
- Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
- .29
Sezione 2: Versamenti di compensazione
Art. 31 Determinazione
L’importo di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
Art. 32 Utilizzazione
L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
- un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
- 30 un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla bassa densità demografica.
Art. 33 Contributi ai Cantoni
- I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
- Essi sono elencati nell’allegato 12.
Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
Art. 34 Indicatori parziali
- La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:
- povertà: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
- struttura di età: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
- integrazione degli stranieri: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da dodici anni al massimo in Svizzera.
- Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202531sulla statistica federale. In particolare:32
- l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale;
- l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
- le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200633sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- gli assegni cantonali di vecchiaia e di invalidità;
- le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
- gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
- le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio.34
- Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione.35
- Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.36
Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
- Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione, i quali corrispondono:
- al 47 per cento per l’indicatore «Povertà»;
- al 10 per cento per l’indicatore «Struttura di età»;
- al 43 per cento per l’indicatore «Integrazione degli stranieri».
- I fattori di ponderazione sono verificati nel quadro del rapporto sull’efficacia.
- Il calcolo dell’indice di aggravio si fonda sull’allegato 13.
- Gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica determinanti di un Cantone corrispondono all’indice di aggravio del Cantone ponderato in funzione della popolazione residente permanente. Se l’indice di aggravio di un Cantone è negativo, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo
Art. 36 Indicatori parziali
La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:
- grandezza del Comune: popolazione residente permanente;
- densità dell’insediamento: popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
- tasso di occupazione: numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
- Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione, che corrispondono:
- al 36 per cento per l’indicatore «Grandezza del Comune»;
- al 38 per cento per l’indicatore «Densità dell’insediamento»;
- al 26 per cento per l’indicatore «Tasso di occupazione».
- I fattori di ponderazione sono verificati nel quadro del rapporto sull’efficacia.
- Il calcolo dell’indice di aggravio si fonda sull’allegato 14.
- L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione.
- Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il valore medio degli indici di aggravio di tutti i Cantoni. Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore al valore medio degli indici di aggravio dei Cantoni, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
Sezione 3: Versamenti di compensazione
Art. 38 Determinazione
- L’importo di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
- L’aumento dei contributi di cui all’articolo 9 capoverso 2bisLPFC non è adeguato al rincaro.
Art. 39 Utilizzazione
L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
- due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni
- I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
- I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 15.
Titolo 3: Garanzia della qualità
Art. 41 Controllo dei dati e rapporto
- L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.
- Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.
- Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.
Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente
- In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’AFF prendono i seguenti provvedimenti:
- l’AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili;
- in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l’AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all’allegato 16.
- In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all’indice di aggravio, l’Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l’AFF.
- I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.
Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione
- I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l’errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza).37
- Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento interessato dall’errore.
- I versamenti di compensazione sono corretti solo per l’anno di riferimento nel quale l’errore raggiunge la soglia di rilevanza.
Art. 43 Documentazione
Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l’attuabilità.
Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità
- Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.38
- Il gruppo di studio si compone di:
- due rappresentanti dell’AFF;
- un rappresentante ciascuno dell’AFC e dell’UFS;
- due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.
- Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.
- Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.
- Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.
- Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.
- L’AFF assume il segretariato del gruppo di studio.39
Art. 45 Compiti del gruppo di studio
- Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:
- verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
- verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
- correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.
- Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.
Titolo 4: Rapporto sull’efficacia
Art. 46 Contenuti
- Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
a. fornisce informazioni:
1. sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;
b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;
c.40 presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
1. l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),
2. l’adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC),
3. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).
- Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
- Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.
- Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.
- Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.
Art. 47 Basi di dati
- Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
- I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia
- Per accompagnare l’elaborazione del rapporto sull’efficacia, il DFF istituisce un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il gruppo di studio si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni ed elabora raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.41
- I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
- Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.
- L’AFF assume il segretariato del gruppo di studio.42
Art. 48a Organo consultivo paritetico per la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
- Il DFF istituisce un organo che valuti in termini di fattibilità politica le ripercussioni delle raccomandazioni del gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia. L’organo è composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
- I Cantoni provvedono a un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
- In un regolamento interno il DFF disciplina la composizione e le modalità di lavoro dell’organo consultivo paritetico.
- L’AFF assume il segretariato dell’organo consultivo paritetico.
Art. 49 Consultazione
Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.
Titolo 5: Scadenza dei contributi
Art. 50
I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.
Titolo 6: Disposizioni transitorie
Sezione 1: .
Art. 51 a 53
Art. 54
Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore
Art. 55 Bilancio globale
- Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.
- Il bilancio globale della NPC illustra l’aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:
- al decreto federale del 3 ottobre 200343concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
- alla legge federale del 6 ottobre 200644che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e
- agli articoli 3–9 e 23 LPFC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni
- La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.
- Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18.
- I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.
- A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale.
- I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.
Sezione 2a: .
Art. 56a
Sezione 3: .
Art. 57
Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche
Art. 57a
Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta
- Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID45, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento.
- Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l’articolo 20a della presente ordinanza.46
- Il calcolo e i fattori beta per l’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’allegato 6a .47
Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta
- I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57b .
- Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.
2bis. Per le società non tassate definitivamente negli anni di calcolo 2020–2024, la quota di utili calcolata secondo il capoverso 2 è considerata di qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente secondo l’articolo 19 capoversi 5 e 6 nella versione del 1° gennaio 201648.49
- Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all’articolo 57b è considerata in misura proporzionale.
Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2
- Se per il calcolo del fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, sono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.
- Se negli anni di calcolo 2020–2026 i fattori zeta 1 e zeta 2 si situano al di fuori degli intervalli indicati di seguito, il relativo fattore zeta è fissato al valore più vicino all’interno dell’intervallo. Gli intervalli sono compresi:
- per il fattore zeta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cento;
- per il fattore zeta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cento.
Sezione 3b: Contributi complementari
Art. 57e Base di calcolo
- I contributi complementari di cui all’articolo 23a capoverso 4 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell’anno di riferimento 2023, addizionati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.
- I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni aventi diritto raggiungano, insieme alla somma definita nel capoverso 1, lo stesso valore. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 20.
Art. 57f Considerazione dei contributi complementari
- I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l’articolo 4 LPFC.
- Essi non sono presi in considerazione nel calcolo della dotazione minima.
Titolo 7: Disposizioni finali
Art. 58 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- ordinanza del 21 dicembre 197350che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
- ordinanza del 27 novembre 198951sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
Art. 59 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008
Allegato 1
(art. 1–5)
Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato
1. Potenziale delle risorse
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026
2. Gettito fiscale standardizzato
Commento del calcolo
Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette.
L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e sulle entrate fiscali della totalità dei Cantoni.
Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026
Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026 = 29,3 %
Allegato 2
(art. 7)
Reddito determinante delle persone fisiche
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026
Allegato 3
(art. 9 e 10)
Reddito determinante tassato alla fonte
1. Definizione delle variabili e dei parametri
BQA Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri
BQB Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente
BQC Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente
BQD Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
BQE Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
BQF Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
BQG Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente
TC Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A
TD Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D
TE Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
TF Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
TG Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia
Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni)
γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente
δ Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG
2. Formule di calcolo
(1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone:
γ · BQA
(2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:
γ · δ BQB
(3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente:
(4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:
(5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:
(6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:
(7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente:
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026
4. Commento del calcolo
4.1 Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).
4.2 Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso deglistranieri residenti sul territorio e deiconsiglieri d’amministrazione stranieri , per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formula di calcolo (1)].
4.3 Oltre al fattore γ, gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri.
4.3.1 Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determinante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB.
4.4 Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.
4.4.1 Formula (3) ,frontalieri dell’Austria : i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TC.
4.4.2 Formula (4), frontalieri della Germania : i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD ⋅ δ ⋅ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
4.4.3 Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra : l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ ⋅ δ ⋅ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versare alla Francia, TE ⋅ δ ⋅ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3
4.4.4 Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra) : l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF ⋅ δ ⋅ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
4.4.5 Formula (7), frontalieri dell’Italia : rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026
Allegato 4
(art. 13 e 14)
Sostanza determinante delle persone fisiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri
Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni
Sostanza netta
Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni
Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni
Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD52
Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito
Redditi determinanti delle persone fisiche
Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche
2. Calcolo del fattore alfa
2.1 Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:
2.2 Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2020–2022
4. Commento del calcolo del fattore alfa
Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026
Allegato 6a
(art. 20a , 20b e 20c )
Utili determinanti delle persone giuridiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri
I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all’imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.
2. Calcolo
2.1 Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:
2.2 Il fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche:
2.3 Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
2.4 La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel patent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l’articolo 20a capoverso 2:
2.5 Il fattore zeta 2 di cui all’articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel patent box nell’ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta spetta loro senza riduzione.
3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo per gli anni di calcolo 2020–2022
4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni di calcolo 2017–2024
4.1 Per gli anni di calcolo t = 2017–2024, gli utili determinanti delle persone giuridiche secondo l’articolo 57b sono calcolati secondo il metodo descritto nell’allegato 6 () della presente ordinanza nella versione valida fino al 31 dicembre 2025 e secondo il metodo descritto nel numero 2 del presente allegato (). Gli utili determinantisono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione:
4.2 Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:
4.3 Fattori beta nel periodo di transizione:
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026
Allegato 7
(art. 21)
Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026
Allegato 7a
(art. 22a )
Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
1. Definizione delle variabili e dei parametri
Contributo al Cantone finanziariamente debole r
Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r
Valore dell’indice della dotazione minima garantita
Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante
2. Calcolo
2.1 Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:
2.2 I valori dei parametrip et sono calcolati come segue:
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026
4. Commento del calcolo
4.1 Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantitaM .
4.2 Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parametrip et , che dipendono dalla quota della dotazione minima garantitaM , dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.
5. Versamento per l’anno 2026
Allegato 8
(art. 24)
Contributi dei Cantoni finanziariamente forti
1. Definizione delle variabili e dei parametri
A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti
Aq contributo di un Cantone finanziariamente forteq
eq media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo
RIq indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forteq
n numero di Cantoni finanziariamente forti
2. Calcolo
Il contributo di un Cantone finanziariamente forteq è calcolato come segue:
3. Commento del calcolo
Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RIq–100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, eq. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantonin finanziariamente forti,
Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.
4. Contributo per l’anno 2026
Allegato 9
Allegato 10
(art. 29)
Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati
- Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si considerano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
- La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.
- Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.
Allegato 11
Allegato 12
(art. 33)
Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2026
Allegato 13
(art. 35)
Indice di aggravio in base alla struttura demografica
Calcolo dell’indice di aggravio
a) Variabili e parametri:
Indicatore parziale «Povertà» del Cantonek
Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantonek
Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantonek
Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantonek
Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantonek
Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantonek
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Povertà» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Struttura di età» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Integrazione degli stranieri» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera c
Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantonek
b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:
,
,
.
La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.
c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantonek è calcolato come segue:
Allegato 14
(art. 37)
Indice di aggravio delle città polo
1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni
a) Variabili e parametri:
Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comuneg
Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comuneg
Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comuneg
Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni
Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comuneg
Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comuneg
Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comuneg
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Grandezza del Comune» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera a
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Densità dell’insediamento» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera b
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Tasso di occupazione» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera c
Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comuneg
b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:
,
,
.
La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.
c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:
2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni
a) Variabili e parametri:
LFg,k Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comuneg nel Cantonek
LFk Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantonek
eg,k Popolazione residente permanente del Comuneg nel Cantonek
ek Popolazione permanente residente del Cantonek
Gk Numero di Comuni nel Cantonek
b) Calcolo:
L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:
Allegato 15
(art. 40)
Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2026
Allegato 16
(art. 42)
Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili
In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.
1. Variabili
2. Parametri da stimare
a Costanti
b, c, d Coefficienti per le variabili indipendenti
vk Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)
uk,t Residui (errori di stima)
3. Equazioni di stima
Allegato 17
(art. 46)
Rapporto sull’efficacia
Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia
– Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
– Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
– Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali
– Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
– Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
– Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
– Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
– Oneri speciali per abitante
– Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
– Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
– Differenze di onere fiscale
– Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
– Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199554in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
– Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
– Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
– Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID55
– Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
– Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni
– Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
– Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover
Allegato 18
(art. 56)
Compensazione dei casi di rigore
1. Variabili e parametri
2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore
Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:
Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε, per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.
3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato
Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:
I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.
4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore
Il contributo iniziale a un Cantonek per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:
Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,
,
il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.
Condizione 2: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,
,
occorre distinguere tra due casi:
Caso 2a: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.
Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:
5. Determinazione del fattore epsilon
Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numeroh di Cantoniz che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globaleH a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:
.
Conz si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantonik , per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:
.
Il fattore ε e i Cantoniz sono stabiliti con un processo iterativo.
6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005
- = aggravio; – = sgravio dei Cantoni
7. Contributi per l’anno 2026: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2026
+ = Aggravio; – = Sgravio dei Cantoni
Allegato 19
Allegato 20
(art. 57e )
Contributi complementari
1. Definizione delle variabili e dei parametri
2. Calcolo
2.1 I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di ciascun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima della perequazione,, ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versamenti di compensazione dell’attuale anno di riferimento.
2.2 I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamente ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contributo complementare.
2.3 La somma dei contributi complementari deiCantoni finanziariamente deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno:
2.4 Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debolesi calcola moltiplicando il contributo complementare per abitanteper la popolazione
2.5 Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantonenel 2023e dei versamenti di compensazione per abitante nell’attuale anno di riferimentoè inferiore al valore mirato del contributo complementare,, il contributo complementare per abitantecorrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contributo complementare è uguale a zero.
2.6 Il limite del contributo complementare,, è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.
3. Contributi per l’anno 2026