del 26 marzo 1965 (Stato 1° aprile 1965)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19231
sul registro del naviglio,
ordina:
Art. 1
Il regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno, adottato il 21 novembre 19632dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno nel tenore modificato, è messo in vigore con effetto dal 1° aprile 1965, per il Reno tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, conformemente al testo allegato3.
Art. 2
Il Dipartimento federale delle finanze4è autorizzato a dichiarare obbligatorie, per tutta la Svizzera, le risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno, concernenti la modificazione degli allegati al regolamento, di cui al precedente articolo.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1965. Alla stessa data sono abrogati:
- l’ordinanza dell’8 agosto 19505concernente la chiusura doganale battelli del Reno;
- l’ordinanza del 13 dicembre 19576che mette in vigore un complemento al regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno;
- le ordinanze del 5 maggio 19557, del 10 luglio 19598, del 7 febbraio 19619, del 23 novembre 196110e del 28 luglio 196211che modificano gli allegati del regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno.