Legge sulla tariffa delle dogane

632.10LTDFederal Act1 gen 1988

(LTD)

del 9 ottobre 1986 (Stato 1° marzo 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19853,

decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Obbligo doganale generale
  1. Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
  2. Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
Art. 2 Computo dei dazi
  1. Se non è prescritta un’altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l’imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.
  3. Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l’aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

Sezione 2: Tariffe doganali

Art. 3 Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l’aumento.

Art. 4 Tariffa d’uso
  1. Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch’esso può applicare provvisoriamente in virtù dell’articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19825sulle misure economiche esterne.
  2. Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.
  3. Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:6
    1. diminuire adeguatamente le aliquote;
    2. ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
    3. 7 determinare i contingenti doganali.8
Art. 5 Tariffa d’esportazione
  1. Le merci non menzionate nella tariffa d’esportazione sono esenti dai dazi d’uscita.
  2. Se, per effetto di condizioni straordinarie all’estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d’esportazione non siano sufficienti a impedire l’esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un’aliquota.
  3. Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d’esportazione non più giustificate dallo stato dell’approvvigionamento del Paese.
  4. Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l’esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d’esportazione.

Sezione 3: Misure straordinarie

Art. 6 Stato di necessità

In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l’estero

Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all’estero, le relazioni commerciali con l’estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sezione 4: Statistica del commercio esterno

Art. 8

Sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).

Sezione 5: Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali

Art. 9 Modifiche nell’ambito del Sistema armonizzato
  1. Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell’articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 19839sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.
  2. Esso può, giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d’uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell’aggravio daziario.
Art. 9a Modifiche convenute nell’ambito dell’OMC

Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein©La_lista_d®10si applica provvisoriamente.

Sezione 6: Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo

Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio
  1. Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.
  2. Le autorità incaricate dell’esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.
  3. Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agricoltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.11
  4. Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge del 20 aprile 199812sull’agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:
    1. la determinazione di prezzi soglia;
    2. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato 2;
    3. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c.13
Art. 11 Clausole di salvaguardia
  1. Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.
  2. In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)14.
  3. Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.

Sezione 7: Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

Art. 12 Modificazione della tariffa generale
  1. Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.15
  2. Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l’entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall’Assemblea federale o dal popolo.
Art. 13 Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti
  1. Il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale, se:16
    1. applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
    2. 17 sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9a o in base alla sezione 6;
    3. vengono fissati nuovi prezzi soglia;
    4. sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.
  2. L’Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 14 Commissione per la politica economica

Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.

Art. 15 Esecuzione
  1. Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.
  2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica la tariffa d’uso.18
Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente
  1. Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.
  2. La legge federale del 19 giugno 195919su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.
Art. 17 Referendum e entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198820

Disposizione finale

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell’ambito dell’abrogazione della legge sui cereali.

Allegato 1

(art. 1 cpv. 1)

Tariffa generale: Tariffa doganale svizzera

Allegato 2

(art. 1 cpv. 1 e 10 cpv. 4 lett. b)

Tariffa generale: Contingenti doganali

Footnotes

  1. RS 101

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429;FF 2015 2395).

  3. FF 1985 III 327

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429;FF 2015 2395).

  5. RS 946.201

  6. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).

  7. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033;FF 1996 IV 1).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217;FF 1991 I 892).

  9. RS 0.632.11

  10. La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).

  11. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863;FF 2012 1757).

  12. RS 910.1

  13. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033;FF 1996 IV 1).

  14. Nuova espr. giusta la cifra I n. 16 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  15. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826;FF 1994 IV 923).

  16. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097;FF 2006 1709).

  17. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236;FF 1997 II 1).

  18. Nuovo testo giusta la cifra I n. 17 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

  19. [RU 1959 1397]

  20. Art. 1 dell’O del 4 nov. 1987 (RU 1987 2309).

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