del 4 novembre 1987 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861
sulla tariffa delle dogane,
ordina:
Art. 1 Definizioni
- Il peso lordo (massa lorda) è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata.2
- Il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli
imballaggi il cui unico o precipuo scopo è di proteggere la merce durante il trasporto.3
3. È reputata tara la differenza tra il peso lordo e il peso netto.
4. La tara addizionale è il supplemento di peso in per cento del peso netto (aliquota di tara).
Art. 2 Imposizione secondo il peso lordo
- Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono tassate in base al peso lordo.4
- Le merci non imballate e le merci il cui imballaggio non offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono soggette ad una tara addizionale. Le aliquote per il computo della tara addizionale sono desumibili dall’allegato.
- Per giudicare se un imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto, bisogna fondarsi sulle esigenze del rispettivo genere di trasporto.5
Art. 3 Esenzione dalla tara addizionale
- Non sono soggette alla tara addizionale:
- le merci usualmente trasportate senza imballaggio nel traffico di collettame;
- le merci importate nel traffico viaggiatori in piccole quantità.
- I I seguenti invii possono essere tassati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono presentati e dichiarati sommariamente con il loro imballaggio:6
- gli invii che adempiono quasi integralmente le condizioni per l’ammissione in franchigia di dazio;
- gli invii destinati a scopi ufficiali, di utilità pubblica o di assistenza pubblica.
Art. 4 Imposizione degli imballaggi e dei supporti delle merci
Gli imballaggi e i supporti delle merci sono tassati a parte:7
- se essi sono soggetti a dazi molto più elevati di quelli applicati alla merce e, per loro natura, non è esclusa la loro riutilizzazione, oppure
- se dalle circostanze risulta chiaramente l’intenzione di eludere i dazi più alti cui sono assoggettati.
Art. 5 Imposizione secondo il peso netto
- A richiesta del vettore, presso l’ufficio doganale competente le merci sono tassate secondo il peso netto, con tara addizionale.
- Le merci per le quali nell’allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per l’imposizione secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e poi presentate per l’imposizione senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto.
Art. 6 Aliquote di tara
- Le aliquote di tara addizionale, espresse in per cento del peso netto, sono indicate nell’allegato.
- Il Dipartimento federale delle finanze può modificare le aliquote di tara o completare l’allegato qualora si rivelasse necessario in seguito a cambiamenti nel modo dell’imballaggio delle merci oppure per evitare abusi e ingiustizie.
Art. 7 Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore
- L’ordinanza sulla tara del 1° dicembre 19598è abrogata.
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.
(art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 6)
Aliquote di tara
[1] con indicazione della massa netta = 400 % della massa netta
[2] in caschi 5 %; altre = 10 %
[3] imposizione fruente dell’agevolazione doganale CA 02 o CA 03 = 0 %; altre = 10 %
[4] zucchero cristallizzato importato alla rinfusa = 0,5 %; altri prodotti = 1 %
[5] allo stato solido = 1 %; allo stato di sciroppo = 10 %
[6] succo di frutta a granelli = 10 %; altri prodotti = 5 %
[7] in % della massa netta
[8] sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos = 30 %; altri prodotti = 10 %: in % della massa netta
[9] in polvere = 1 %; altri = 10 %