(Ordinanza sulle preferenze tariffali)
del 16 marzo 2007 (Stato 1° aprile 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19811sulle preferenze
tariffali,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le preferenze tariffali generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo concesse sulle aliquote di dazio della legge del 9 ottobre 19862sulla tariffa delle dogane. Essa stabilisce le aliquote di dazio e le condizioni di riduzione dei dazi.
Art. 2 Campo di applicazione
- Ai sensi della presente ordinanza sono considerati Paesi in sviluppo i Paesi e territori di cui all’allegato 1.
- Il Consiglio federale esamina la pertinenza di una modifica dell’allegato 1 dopo ogni esame triennale dell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico basandosi su questo elenco.3
Art. 3 Preferenze tariffali generalizzate
- Ai prodotti originari provenienti da Paesi in sviluppo si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui all’allegato 2.
- Le aliquote di dazio preferenziali sono concesse soltanto se per i prodotti in questione viene prodotta una prova dell’origine secondo le disposizioni dell’ordinanza del 30 marzo 20114sulle regole d’origine.
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Art. 4 Contingenti doganali
- Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono indicate nell’allegato 2.6
- In caso di approvvigionamento insufficiente del mercato nazionale, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7può aumentare temporaneamente i contingenti per le merci delle voci di tariffa 1701.1300/14008dopo aver sentito gli ambienti interessati.
- Dopo aver sentito gli ambienti interessati, il DEFR può aumentare o ridurre i contingenti doganali per le merci della voce di tariffa 1701.9999 se i prezzi interni non corrispondono ai prezzi di mercato nell’Unione europea.
- La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica.
- Le quote di contingente doganale per contingenti doganali di cui al capoverso 1 sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- Il giorno in cui il rispettivo contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente viene attribuito proporzionalmente ai richiedenti le cui domande sono pervenute quello stesso giorno.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini9pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato d’utilizzazione dei contingenti doganali.
Art. 5 Deroga per le merci competitive a livello internazionale
- Per le merci dei Paesi in sviluppo più progrediti le preferenze tariffali possono essere sospese, se una concessione di preferenze tariffali per le merci provenienti da questi Paesi comporta, o rischia di comportare, che dette merci soppiantino le merci provenienti da altri Paesi in sviluppo.
- Condizione per la sospensione di preferenze tariffali è la competitività sul mercato internazionale del Paese in questione in una sezione della nomenclatura dell’allegato alla convenzione internazionale del 14 giugno 198310sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) (nomenclatura). Un Paese è considerato competitivo sul mercato internazionale quando la sua quota delle esportazioni mondiali nella sezione corrispondente supera il 3,25 per cento; è determinante il valore medio delle esportazioni negli ultimi tre anni.
- Nei confronti del medesimo Paese, le preferenze tariffali possono essere sospese per merci di diverse sezioni del SA.
- Le sospensioni delle preferenze tariffali di cui al capoverso 1 sono indicate nell’allegato 1.
Art. 6 Regime speciale per i Paesi in sviluppo meno progrediti
- L’importazione di prodotti originari dai Paesi in sviluppo meno progrediti (LDC,Least Developed Countries ) (allegato 1 colonna C) è esente da dazio.
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Art. 7 Cooperazione amministrativa
- L’assistenza amministrativa e la cooperazione amministrativa sono rette dagli articoli 38–45 dell’ordinanza del 30 marzo 201112sulle regole d’origine.
- Il DEFR può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione amministrativa in materia di controllo delle prove dell’origine o di lotta contro le pratiche fraudolente.
Art. 8 Ricorso alla clausola preferenziale
- Il DEFR può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall’articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali per i prodotti agricoli dei capitoli 1, 2, 4–8, 10–12 e 15–17 della tariffa doganale. A tale scopo pondera i bisogni dell’agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna.
- Per determinare se gli interessi dell’agricoltura siano lesi, l’Ufficio federale dell’agricoltura e la Segretaria di Stato dell’economia stabiliscono criteri comuni. Tra questi vi sono una crescita inusuale dei quantitativi importati, un aumento dell’offerta interna e una stagnazione della domanda interna, che comportano, o rischiano di comportare, un crollo dei prezzi alla produzione in Svizzera.
- Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, le aliquote di dazio di cui all’allegato 2 sono applicabili per la durata della sospensione, per quanto concerne le linee tariffali interessate, a tutti i Paesi beneficiari di preferenze speciali ai sensi dell’articolo 6.
- Conformemente all’articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 198213sulle misure economiche esterne, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale sulle misure adottate secondo il capoverso 1.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 gennaio 199714concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo è abrogata.
Art. 10
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.
Allegato 1
(art. 2, 5 cpv. 4 e art. 6)
Elenco dei Paesi e territori in sviluppo
Legenda
Colonna A: Codice ISO del Paese
Colonna B: Nome del Paese
Colonna C: Paesi che sono considerati Paesi in sviluppo meno progrediti
(art. 6)
Colonna D: Sospensioni delle preferenze tariffali
(art. 5 cpv. 4; art. 2 cpv. 1 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali)
Allegato 2
(art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 8 cpv. 3)
Elenco delle preferenze
Allegato 2a
Allegato 3
(art. 10)
Riduzione tariffale per le merci delle voci di tariffa 1006.4020 e 1701.1100/9999
Le aliquote di dazio per le merci della voce di tariffa 1006.4020 (rotture di riso, per l’alimentazione di animali) e le merci delle voci di tariffa 1701.1100/9999 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido) vengono ridotte nel modo seguente:
Voce di tariffa 1006.4020 (rotture di riso):
1° aprile 2007 – riduzione del 55 % dell’aliquota normale
1° settembre 2008 – riduzione dell’80 % dell’aliquota normale
1° settembre 2009 – riduzione completa
Voci di tariffa 1701.1100/9999 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido):
1° aprile 2007 – riduzione del 75 % dell’aliquota normale
1° luglio 2008 – riduzione dell’80 % dell’aliquota normale
1° luglio 2009 – riduzione completa