701•Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni sulla Conferenza tripartita (CT)
701Agreements Between Confederation And Cantons30 dic 2020
del 28 ottobre 2020 (Stato 30 dicembre 2020)
La Conferenza tripartita:
Gli enti responsabili della Conferenza tripartita sono la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni. Sono rappresentati dai seguenti organi o organizzazioni:
La Conferenza tripartita:
Gli enti responsabili garantiscono un’equa rappresentanza degli spazi urbani e degli spazi rurali nelle proprie delegazioni.
4.2.1 Il plenum è l’organo supremo della Conferenza tripartita. 4.2.2 Il plenum si compone di delegazioni politiche degli enti responsabili. Il Consiglio federale può farsi rappresentare dal Cancelliere della Confederazione. 4.2.3 Nel plenum ogni ente responsabile ha a disposizione otto seggi; le delegazioni delle città e dei Comuni dispongono complessivamente di otto seggi. 4.2.4 Il plenum si riunisce almeno due volte all’anno.
4.3.1 Il comitato dei presidenti delle delegazioni si riunisce quando necessario e discute in particolare gli affari del plenum. 4.3.2. Il comitato dei presidenti delle delegazioni si compone del presidente e dei capi delle delegazioni; le delegazioni delle città e dei Comuni hanno ciascuna un seggio.
4.4.1 Il presidente dirige il plenum e il comitato dei presidenti delle delegazioni. 4.4.2 Il presidente è un rappresentante della CdC. 4.4.3 Se un consigliere federale partecipa a una riunione, ne assume la copresidenza.
4.5.1 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito si occupa degli affari correnti e prepara le riunioni del plenum. 4.5.2 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito si compone di delegazioni degli enti responsabili. Ogni ente responsabile ha a disposizione sei seggi; le delegazioni delle città e dei Comuni dispongono complessivamente di sei seggi. 4.5.3 Il presidente del gruppo di lavoro tecnico tripartito è un rappresentante della CdC. 4.5.4 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito può istituire sottogruppi di lavoro incaricandoli di affrontare questioni specifiche. I rappresentanti delle cerchie coinvolte e interessate possono partecipare a determinati progetti. 4.5.5 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito si riunisce almeno due volte all’anno.
Il segretariato della Conferenza tripartita è assicurato dalla CdC. I servizi del segretariato sono disciplinati in una convenzione sulle prestazioni tra la Conferenza tripartita e la CdC.
5.1 Il plenum e il comitato dei presidenti delle delegazioni sono convocati dal presidente. Una delegazione può richiedere la convocazione di una seduta straordinaria. 5.2 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito e i sottogruppi di lavoro sono convocati dai rispettivi presidenti. 5.3 Il plenum, il comitato dei presidenti delle delegazioni e il gruppo di lavoro tecnico tripartito si impegnano a giungere a posizioni consensuali. 5.4 Ogni delegazione può sottoporre per discussione al plenum gli affari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1. Il plenum valuta la necessità di agire e decide l’iter da seguire. 5.5 Le priorità tematiche della Conferenza tripartita vengono definite di volta in vota in un programma pluriennale approvato dagli enti responsabili. 5.6 La Conferenza tripartita evita sovrapposizioni di competenze con altri attori, quali le conferenze intercantonali dei direttori e le sezioni dell’Unione delle città svizzere.
6.1 Le indennità per i rappresentanti degli enti responsabili sono di competenza di questi ultimi. 6.2 I costi per l’organizzazione delle sedute ordinarie e per il segretariato della Conferenza tripartita nonché i costi dei progetti sono assunti dagli enti responsabili. I costi non possono superare un tetto annuale massimo di 350 000 franchi. 6.3 La chiave di ripartizione dei costi è la seguente: Confederazione: 40 per cento; Cantoni (CdC): 40 per cento; città (UCS): 10 per cento; Comuni (ACS): 10 per cento. 6.4 In casi eccezionali la chiave di ripartizione può essere modificata per tenere conto di interessi specifici. 6.5 Le domande di crediti supplementari vanno presentate il prima possibile per permettere agli enti responsabili di tenerne conto nel bilancio e nel piano finanziario ordinari. Sono fatte salve le decisioni degli organi finanziari degli enti responsabili.
7.1 La presente Convenzione entra in vigore il giorno della sua firma. 7.2 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 21 dicembre 20161tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni sulla Conferenza tripartita (CT). Berna, 30 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga In nome dei Cantoni: Il presidente della Conferenza dei Governi cantonali, Christian Rathgeb, presidente del Governo grigionese In nome delle città: Il presidente dell’Unione delle città svizzere, Kurt Fluri, consigliere nazionale e sindaco di Soletta In nome dei Comuni: Il presidente dell’Associazione dei Comuni svizzeri, Hannes Germann, consigliere agli Stati
[RU 2017 91] ↩
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