Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua

721.100Federal Act1 gen 1993

(LSCA)1

del 21 giugno 1991 (Stato 1° agosto 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale2;3

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19884,

decreta:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).

Sezione 2: Competenza e provvedimenti

Art. 2 Competenza

La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.

Art. 3 Provvedimenti
  1. I Cantoni limitano l’entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l’articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 19915sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.
  2. Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.
  3. I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.
Art. 4 Esigenze
  1. Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.
  2. Gli interventi sui corsi d’acqua soddisfano le esigenze di cui all’articolo 37 della legge del 24 gennaio 19916sulla protezione delle acque.
  3. In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.
Art. 5 Acque intercantonali
  1. I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.
  2. Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.

Sezione 3: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 6 Indennità per l’acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene
  1. Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.
  2. Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.
  3. Essa accorda indennità in particolare per:
    1. l’elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
    2. misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
    3. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d’intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d’emergenza;
    4. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;
    5. misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.
  4. Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.
  5. Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all’acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.
  6. Il contributo per le misure può essere incrementato:
    1. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;
    2. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.
Art. 7 Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l’informazione
  1. Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
    1. la formazione continua di specialisti;
    2. progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;
    3. l’informazione al pubblico.
  2. Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:
    1. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;
    2. associazioni professionali e di categoria nazionali;
    3. Cantoni;
    4. enti di diritto pubblico;
    5. gestori di impianti.
  3. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.
  4. Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.
Art. 8
Art. 9 Condizioni per la concessione di contributi
  1. Le indennità di cui all’articolo 6 sono accordate se le misure:
    1. si basano su una pianificazione integrale;
    2. adempiono le esigenze legali; e
    3. presentano un rapporto costi-benefici favorevole.
  2. Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti:
    1. sono di interesse nazionale;
    2. adempiono le esigenze legali; e
    3. sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.
  3. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.
Art. 10 Stanziamento dei mezzi
  1. L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegno7quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.
  2. I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.
  3. I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.

Sezione 4: Esecuzione e vigilanza

Art. 11 Confederazione
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
  2. Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.
  3. Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.
  4. L’Ufficio federale dell’ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.8
Art. 12 Cantoni
  1. I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.
  2. Essi emanano le necessarie disposizioni.
  3. Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.
Art. 12a Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

Sezione 5: Studi di base

Art. 13 Confederazione
  1. La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:
    1. la protezione contro le piene;
    2. le condizioni idrologiche.
  2. Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.
  3. Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.
  4. I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.
Art. 14 Cantoni

I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.

Art. 15 Ripartizione delle spese

I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell’interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell’interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni9(Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.

Sezione 6: Procedura

Art. 16 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 17 Espropriazione
  1. Se l’esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d’espropriazione o conferirlo a terzi.
  2. Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193010sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.11
  3. La legislazione federale sull’espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

.12

Art. 19
Art. 20 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199313

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430;FF 2023 858).

  2. RS 101

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430;FF 2023 858).

  4. FF 1988 1149

  5. RS 814.20

  6. RS 814.20

  7. Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333).

  8. Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430;FF 2023 858).

  9. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

  10. RS 711

  11. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

  12. Le mod. possono essere consultate allaRU 1993 234.

  13. DCF del 13 gen. 1993.

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