(LSCA)1
del 21 giugno 1991 (Stato 1° agosto 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19884,
decreta:
Sezione 1: Scopo
Art. 1
La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).
Sezione 2: Competenza e provvedimenti
Art. 2 Competenza
La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.
Art. 3 Provvedimenti
- I Cantoni limitano l’entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l’articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 19915sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.
- Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.
- I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.
Art. 4 Esigenze
- Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.
- Gli interventi sui corsi d’acqua soddisfano le esigenze di cui all’articolo 37 della legge del 24 gennaio 19916sulla protezione delle acque.
- In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.
Art. 5 Acque intercantonali
- I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.
- Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.
Sezione 3: Prestazioni finanziarie della Confederazione
Art. 6 Indennità per l’acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene
- Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.
- Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.
- Essa accorda indennità in particolare per:
- l’elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
- misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d’intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d’emergenza;
- misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;
- misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.
- Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.
- Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all’acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.
- Il contributo per le misure può essere incrementato:
- fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;
- fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.
Art. 7 Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l’informazione
- Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
- la formazione continua di specialisti;
- progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;
- l’informazione al pubblico.
- Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:
- istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;
- associazioni professionali e di categoria nazionali;
- Cantoni;
- enti di diritto pubblico;
- gestori di impianti.
- Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.
- Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.
Art. 8
Art. 9 Condizioni per la concessione di contributi
- Le indennità di cui all’articolo 6 sono accordate se le misure:
- si basano su una pianificazione integrale;
- adempiono le esigenze legali; e
- presentano un rapporto costi-benefici favorevole.
- Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti:
- sono di interesse nazionale;
- adempiono le esigenze legali; e
- sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.
- Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.
Art. 10 Stanziamento dei mezzi
- L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegno7quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.
- I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.
- I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.
Sezione 4: Esecuzione e vigilanza
Art. 11 Confederazione
- Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
- Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.
- Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.
- L’Ufficio federale dell’ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.8
Art. 12 Cantoni
- I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.
- Essi emanano le necessarie disposizioni.
- Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.
Art. 12a Informazione e consulenza
La Confederazione e i Cantoni provvedono all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.
Sezione 5: Studi di base
Art. 13 Confederazione
- La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:
- la protezione contro le piene;
- le condizioni idrologiche.
- Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.
- Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.
- I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.
Art. 14 Cantoni
I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.
Art. 15 Ripartizione delle spese
I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell’interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell’interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni9(Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.
Sezione 6: Procedura
Art. 16 Protezione giuridica
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 17 Espropriazione
- Se l’esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d’espropriazione o conferirlo a terzi.
- Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193010sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.11
- La legislazione federale sull’espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente
.12
Art. 19
Art. 20 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199313