del 15 dicembre 1903 (Stato 15 dicembre 1903)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
viste le officiali del Governo del Cantone di Vaud dell’8 ottobre 1901 e 27 marzo 1902;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1902;
in virtù dell’articolo 23 della Costituzione federale1,
decreta:
Art. 1
- È assicurato al Cantone di Vaud un sussidio federale per la sistemazione dei laghi della Vallata di Joux.
- Questo sussidio è fissato nella somma di franchi 350 000 per una volta tanto.
Art. 2 a 4
Art. 5
Il Cantone di Vaud si obbliga verso la Confederazione a mantenere il livello dei laghi fra le quote m 1005 e m 1008,5. Il regolamento per la manovra delle chiuse della presa d’acqua e degli emissari, nonchè qualsiasi modificazione al detto regolamento, dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 6
Il Consiglio federale sorveglia l’esecuzione dei lavori approvati e sovvenuti col presente regolamento e assume la superiore vigilanza sul loro mantenimento, nonchè sulla manovra di tutte le chiuse che servono a regolare le condizioni di scolo dei laghi della Vallata di Joux.
Art. 7
Art. 8
Questo decreto non avendo una portata generale, entra immediatamente in vigore.
Art. 9
Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.