721.821•Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche
721.821OIFIFederal Council Ordinance15 nov 1995
(OIFI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 22 capoversi 3 a 5 della legge federale del 22 dicembre 19161sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
La presente ordinanza disciplina il versamento di indennità per compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell’utilizzazione delle forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela di un paesaggio d’importanza nazionale meritevole di protezione.
Ha diritto a indennità di compensazione la comunità che subisce perdite sotto forma di canoni annui per i diritti d’acqua.
Se la protezione conformemente all’articolo 5 non è adempiuta adeguatamente, può essere sospeso il versamento delle indennità di compensazione e ordinato un rimborso parziale o totale dei pagamenti già effettuati. È salva l’attuazione giuridica dell’obbligo di protezione.
Se le disposizioni della presente ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità di compensazione devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate. Se, entro un anno da una riduzione, la comunità avente diritto non dichiara di rinunciare alle indennità, l’obbligo di protezione conformemente all’articolo 12 resta applicabile immutato.
La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN17, che hanno assunto efficacia giuridica tra il 1° gennaio 1987 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, non esclude indennità di compensazione se la domanda è presentata entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1995.
1Le domande che non sono ancora state oggetto di una decisione al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, sono trattate in base al nuovo diritto. In questo caso, il prezzo dell’energia «non qualificata» è fissato a 8 ct./kWh e la probabilità economica di realizzazione dell’impianto è calcolata in base alla formula previgente:
2Le procedure nelle quali l’indennizzo delle perdite è stato formalmente garantito in base a una pubblicazione dei progetti di contratto, sono trattate conformemente al diritto previgente.
3Se le domande sono respinte in virtù della presente modifica, le comunità interessate devono essere adeguatamente indennizzate per le spese sopportate a causa della presentazione e del trattamento della loro domanda. L’Ufficio federale stabilisce le indennità.
Le indennità di compensazione garantite al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2007 della presente ordinanza sono versate in base al diritto anteriore. L’articolo 18 non è applicabile.
(art. 6 cpv. 1)
Il calcolo dell’ammontare delle perdite si basa sulla seguente formula:
P = 1,25 * CM * PER
| Legenda: | |||
|---|---|---|---|
| P | = | perdite (in franchi) | |
| 1,25 | = | costante per compensare tutte le agevolazioni, al di là del canone annuo, che spettano a una comunità che concede l’utilizzazione della forza idrica | |
| CM | = | canone annuo mancante (in franchi) | |
| PER | = | probabilità economica di realizzazione dell’impianto, basata sull’economicità dello stesso. Quest’ultima risulta dal rapporto tra il valore dell’energia prodotta e i suoi costi di produzione. |
(art. 6 cpv. 1 lett. a)
Il calcolo del canone annuo si basa sulla seguente formula:
CA = PLM * AMC
| Legenda: | ||
|---|---|---|
| CA | = | canone annuo (in franchi) |
| PLM | = | potenza lorda media (in kilowatt) secondo le indicazioni del richiedente |
| AMC | = | aliquota massima del canone annuo per kilowatt di potenza lorda (in franchi) |
(art. 6 cpv. 1 lett. c)
Per il calcolo si applicano le seguenti formule:
PER = 1 – (1 – w)*3
| J*=* | Indice gennaio anno di riferimento 101,6 |
|---|
F = 1 + Q1+ Q2+ Q3+ Q4
Limitazioni:
| Se w è inferiore o uguale a 2/3, ne consegue che | PER = 0 |
|---|---|
| Se w è uguale o superiore a 1, ne consegue che | PER = 1,0 |
| Legenda: | ||
|---|---|---|
| Indicazioni del richiedente: | ||
| C | = | produzione media prevista per un anno (in mio kWh) |
| G | = | costi annuali per esercizio, manutenzione, ammortamento, interessi, imposte, tasse sui diritti d’acqua, amministrazione ed eventuale approvvigionamento d’energia mediante pompaggio (in mio fr.) |
| Valori ausiliari: | ||
| H | = | prezzo dell’energia non qualificata; per l’anno di base 2000 (gennaio) sono stati fissati 6 ct./kWh. |
| J | = | fattore di rincaro (base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’energia elettrica per l’artigianato, l’industria e i servizi del gennaio 2000 con un indice di 101,6). |
| Valori di calcolo: | ||
| e | = | costi di produzione dell’energia per kWh (in ct. per kWh) |
| f | = | fattore per la qualità dell’energia |
| Q | = | supplemento di qualità per l’aliquota della produzione invernale |
| Q | = | supplemento di qualità per il miglioramento dell’offerta nei periodi a forte consumo |
| Q | = | supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’inverno |
| Q | = | supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’estate |
| w | = | quoziente economico |
| PER | = | probabilità economica di realizzazione |
| Supplemento di qualità | Formula di calcolo | Valore ausiliario | Indicazioni del richiedente | Limitazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | supplemento di qualità per l’aliquota della produzione invernale | d: aliquota della produzione invernale (in %) | B: produzione media prevista nel semestre invernale (in mio kWh) C: produzione media prevista per un anno (in mio kWh) | Q Q | se d è inferiore o uguale al 25 % se d è uguale o superiore all’80 % | |
| Q | supplemento di qualità per il miglioramento dell’offerta nei periodi a forte consumo | b: capacità d’accumulazione riferita alla potenza massima d’esercizio | F: volume utile del (dei) bacino(i) d’accumulazione (in MWh) A: potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori (in MW) | Q Q | se b è inferiore o uguale a 3 ore se b è uguale o superiore a 51 ore | |
| Q | supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’inverno Q3 si applica se Q2 è superiore a 0, vale a dire se l’impianto dispone di un bacino a breve durata | se c è inferiore o uguale a 800 ore: se c è superiore a 800 ore: | c: ore d’esercizio virtuali d’inverno | B: produzione media prevista nel semestre invernale (in mio kWh) A: potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori (in MW) | Q Q | se c è inferiore o uguale a 200 ore se c è uguale o superiore a 1500 ore |
| Q | supplemento di qualità per la copertura della potenza di punta d’estate Q | a: ore d’esercizio virtuali d’estate | E: produzione media prevista nel semestre estivo (in mio kWh) A: potenza massima disponibile ai morsetti dei generatori (in MW) | Q Q | se a è inferiore o uguale a 600 ore se a è uguale o superiore a 2400 ore |
RS 721.80 ↩
RS 451 ↩
RS 814.20 ↩
RS 451 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). ↩
Abrogati dal n. I 10 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). ↩
RS 451 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753). ↩
RS 814.011 ↩
RS 616.1 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. IV 18 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). ↩
RS 451 ↩
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