721.831•Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d’acqua
721.831ODAFederal Council Ordinance1 gen 1918
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}(ODA)1
del 12 febbraio 1918 (Stato 1° gennaio 1986)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione degli articoli 49, 51 e 74 capoverso 2 della legge federale del 22 dicembre 19162sull’utilizzazione delle forze idrauliche (detta qui di seguito «legge»);
sulla proposta del suo Dipartimento dell’interno,
ordina:
È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d’acqua fra la presa e la restituzione nel corso d’acqua pubblico.
Se la presa e la restituzione dell’acqua si trovano in diversi corsi d’acqua dello stesso bacino idrografico e l’acqua viene restituita in un punto del corso d’acqua pubblico che si trova più a monte della confluenza naturale dei corsi d’acqua in questione (utilizzati), è da comprendere nei salto utilizzabile il dislivello del pelo d’acqua fra il punto di restituzione e la confluenza, in quanto questo salto non possa essere razionalmente utilizzato in un altro impianto.
Se la presa e la restituzione dell’acqua si trovano in corsi d’acqua appartenenti a diversi bacini idrografici, nel calcolo del salto bisognerà tener conto di una simile derivazione.
Per i corsi d’acqua introdotti artificialmente nei bacini d’accumulazione o nel canale d’adduzione di un impianto, è da calcolarsi come salto utilizzabile anche il dislivello del pelo d’acqua tra il punto di derivazione dal corso d’acqua pubblico e il bacino d’accumulazione o il canale d’adduzione.
Nelle istallazioni di pompe che servono a produrre della forza, nelle quali la presa e la restituzione dell’acqua non coincidono, va considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d’acqua fra la presa e la restituzione nel corso d’acqua pubblico; non si tien conto dell’altezza di sollevamento impiegata fuori del corso d’acqua pubblico nè dell’altezza del salto ottenuta.
Se il salto utilizzabile di cui dispone un impianto viene aumentato in seguito all’eliminazione di ostacoli che si trovavano nel corso d’acqua pubblico, il salto così accresciuto è da calcolarsi in quanto possa essere utilizzato nell’impianto come è previsto nella concessione.
Se al concessionario d’un diritto d’acqua acquisito prima del 25 ottobre 1908 viene accordato un aumento del salto previsto nella concessione, si dovrà tener conto di questo aumento di forza nel calcolo del canone annuo, giusta le prescrizioni di quest’ordinanza.
La presa d’acqua si trova:
Il punto di restituzione si trova, nelle officine con salto rigurgitato (impianti con sbarramento) e nelle officine con derivazione, nel corso d’acqua pubblico all’imboccatura del canale di scarico.
Se la portata realmente utilizzata sorpassa quella concessa, è la prima che serve di base ai calcolo.
Nei bacini d’accumulazione naturali o artificiali, la portata utilizzabile può essere determinata osservando le variazioni di livello dell’acqua nel bacino oppure misurando la portata artificiale (deflusso durante l’esercizio nel canale di scarico) e quella naturale (sfioratore o deflusso nel letto naturale).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). ↩
RS 721.80 . Ora: LF sull’utilizzazione delle forze idriche. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 6 ott. 1986 (RU 1986 1789). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). ↩
Introdotto dal n.I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121). ↩
Abrogati dal n. I dell’O del 6 ott. 1986, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789). ↩