725.111.31•Ordinanza del DATEC concernente l’acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata
725.111.31Departmental Ordinance1 gen 2008
del 4 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 33 dell’ordinanza del 7 novembre 20071sulle strade nazionali (OSN);
visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20072concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin),
ordina:
Il calcolo della quota di partecipazione della Confederazione alle spese d’acquisto di terreni per rilottizzazione si fonda sull’articolo 38 della legge federale dell’8 marzo 19603sulle strade nazionali (LSN).
Nel calcolo della quota di partecipazione della Confederazione alle spese d’acquisto di terreni espropriati le indennità stabilite dalla Commissione di stima o dal Tribunale federale oppure mediante transazione sono considerate spese d’acquisto di terreni.
All’USTRA va fornita la prova che nel calcolo della quota di partecipazione della Confederazione le tasse cantonali a carattere fiscale secondo l’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19855concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata non sono prese in considerazione oppure sono rimborsate più tardi.
La quota di partecipazione della Confederazione cui il Cantone ha diritto è esigibile al momento del trasferimento della proprietà o dell’utilizzazione dei fondi cantonali, nell’ambito del credito che la Confederazione mette annualmente a disposizione del Cantone.
Nel calcolo della quota di partecipazione della Confederazione vanno considerati i necessari lavori di manutenzione e di miglioramento suscettibili d’accrescere il valore del fondo. Qualora le spese per lavori di miglioramento superino la somma di 10 000 franchi, prima dell’avvio dei lavori i Cantoni devono chiedere l’autorizzazione dell’USTRA.
I fondi acquistati per la costruzione di strade nazionali possono essere alienati, prima del completamento dei lavori di costruzione e di eventuali rilottizzazioni, unicamente se la riserva di terreno è sufficiente o se il fondo non s’adatta manifestamente più a una permuta. L’alienazione deve essere autorizzata dall’USTRA.
Dopo il completamento dei lavori di costruzione e di eventuali rilottizzazioni, i Cantoni possono alienare i fondi che non sono stati utilizzati e che non saranno necessari al futuro ampliamento della rete delle strade nazionali, oppure ascriverli al conto degli immobili cantonali. I fondi non alienati o non ascritti diventano di proprietà della Confederazione conformemente all’articolo 45 OSN.
Le indennità dovute per danni causati alle colture e alle foreste in connessione con la costruzione di strade nazionali sono stabilite secondo le vigenti direttive della Lega svizzera dei contadini per la valutazione dei danni alle colture e della Società forestale svizzera per quelli cagionati alle foreste. Fatti salvi casi particolari, le pretese eccedenti i saggi stabiliti nelle citate direttive non sono prese in considerazione nel calcolo della quota di partecipazione della Confederazione.
La presente ordinanza è applicabile per analogia anche ai comuni urbani che costruiscono strade nazionali sul loro territorio (art. 34 OSN).
L’ordinanza del DATEC del 1° maggio 19688concernente l’acquisto di terreni per la costruzione delle strade nazionali è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
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