(LFOSTRA)
del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2018)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 86 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152,
decreta:
Art. 1 Fondo
- Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
- La legge federale del 7 ottobre 20053sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.
Art. 2 Scopo
- I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell’ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’economia efficienti.
- Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.
- L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:
- includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;
- dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;
- tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico;
- includa la protezione dell’ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti;
- includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.
Art. 3 Conto del Fondo
- Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.
- Il conto economico riporta almeno:
a. come ricavi:
1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
2. i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte della Confederazione;
b. come spese:
1. i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19854concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d’agglomerato) secondo l’articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4,
2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.
- Il bilancio riporta:
- tra gli attivi: l’attivo circolante e l’attivo fisso;
- tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.
- Il conto degli investimenti riporta almeno:
- gli investimenti per le strade nazionali in costruzione;
- gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.
Art. 4 Conferimenti
- Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Costituzione federale.
- Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un adeguamento dell’imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all’articolo 86 capoverso 2 Cost.
Art. 5 Prelievi
- L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue:
a. strade nazionali:
1. esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di adeguamento,
2. potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità (fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente,
3. completamento;
b. contributi per misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato.
- I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all’esercizio e alla manutenzione delle stesse.
- Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l’anno in corso.
Art. 6 Limite di spesa
Per i prelievi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio federale propone di volta in volta all’Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.
Art. 7 Crediti d’impegno
Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d’impegno per:
- le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;
- i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.
Art. 8 Rendiconto
Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale:
- sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali;
- sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in programma;
- sullo stato di attuazione del programma nell’ambito del traffico d’agglomerato e sulle fasi successive previste.
Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione
- Il Fondo non può indebitarsi. Sono fatti salvi i prefinanziamenti secondo l’articolo 8a LUMin5.
- Il Fondo costituisce una riserva adeguata.
- I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati.
Art. 10 Approvazione del conto del Fondo e contezza della pianificazione finanziaria
- Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all’approvazione dell’Assemblea federale.
- Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all’Assemblea federale insieme al preventivo.
Art. 11 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 12 Disposizioni transitorie
- All’entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la legge del 6 ottobre 20066sul fondo infrastrutturale sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest’ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Prima della ripartizione, l’accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1bis.7
1bis. Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue:
a. 2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
b. 2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
c. 2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019.8
1ter. Se il decreto federale del 30 settembre 20169concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.10
- All’entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.
- I crediti d’impegno per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato stanziati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–c del decreto federale del 4 ottobre 200611concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo.
- Il credito d’impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 201612concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-merato.
- Fatti salvi i capoversi 4–6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato13.
- Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 199614sull’imposizione degli oli minerali (n. 1 dell’allegato) come segue:
- l’articolo 12 capoverso 2, nell’anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell’importo di 500 milioni di franchi;
- l’articolo 12f , contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all’entrata in vigore dell’articolo 12 capoverso 2.
- Pone in vigore la modifica dell’articolo 5 LUMin15(n. 5 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
- Pone in vigore la modifica dell’articolo 2 della legge del 19 marzo 201016sul contrassegno stradale (n. 6 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201817
(art. 11)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I
La legge del 6 ottobre 200618sul fondo infrastrutturale è abrogata.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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