730.010.1•Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità
730.010.1OGOEDepartmental Ordinance1 gen 2018
(OGOE)
del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo** 5 dell’ordinanza del 1° novembre 20171sull’energia (OEn),
ordina:
Non possono essere registrati gli impianti con:
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Le disposizioni di cui all’allegato 1 si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2019.
Se deve essere rinnovata la certificazione dei dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–g per un impianto per il quale sussiste un contratto di finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne16, tale rinnovo può essere eseguito sia da un auditor sia da una persona di cui all’articolo 2 capoverso 2bis.
Le disposizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e all’allegato 1 della presente ordinanza nella versione del 20 novembre 202417si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2025.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
(art. 1 e 8)
1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:
| Categorie principali obbligatorie | Sottocategorie |
|---|---|
| Energie rinnovabili | |
| – Forza idrica | |
| – Altre energie rinnovabili | |
| Energia solare | |
| Energia eolica | |
| Biomassaa | |
| Rifiuti urbani b Geotermia | |
| – Elettricità che beneficia di misure di promozionec | |
| Energie non rinnovabili | |
| – Energia nucleare | |
| – Vettori energetici fossili | |
| Petrolio | |
| Gas naturale | |
| Carbone | |
| Rifiuti urbanid | |
| a Biomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas. b Quote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento. c Secondo l’art. 19 della legge (rimunerazione per l’immissione di elettricità). d Quote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento. |
1.2 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero. 1.3 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/200118. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l’organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro. 1.4 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 19 LEne19viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota. 1.5 Ogni categoria contiene l’indicazione delle quote di elettricità prodotta in Svizzera e all’estero. 1.6 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.
2.1 Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale anno civile. 2.2 L’etichettatura deve riferirsi ai dati dell’anno civile precedente. 2.3 L’etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3, emesse per l’elettricità prodotta nell’anno civile precedente.
(art. 9)
I
1L’ordinanza del 24 novembre 200620sulla garanzia di origine è abrogata.
2L’ordinanza del DATEC del 15 aprile 200321sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore è abrogata.
II
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
.22
RS 730.01 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). ↩
RS 730.0 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829). ↩
RS 734.27 ↩
Introdotto da n. I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829). ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2025. ↩
RS 734.71 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). ↩
RS 730.0 ↩
RU 2024 702 ↩
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82. ↩
RS 730.0 ↩
[RU 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657] ↩
[RU 2003 769] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2017 6939. ↩
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