732.112.2•Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari
732.112.2Departmental Ordinance1 ago 2009
del 17 giugno 2009 (Stato 1° febbraio 2019)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041sull’energia nucleare,
ordina:
Nella presente ordinanza s’intendono per: a.2 incidente base di progetto: incidente nel quale, grazie a un comportamento secondo progettazione dei sistemi di sicurezza, non si verifica nessun rilascio inammissibile di sostanze radioattive e nessuna irradiazione inammissibile di persone. L’insieme degli incidenti base di progetto può essere suddiviso nelle seguenti categorie: 1. incidenti di categoria 1: incidenti non causati da eventi naturali con una frequenza minore o uguale a 10-1e maggiore di 10-2all’anno, 2. incidenti di categoria 2: incidenti non causati da eventi naturali con una frequenza minore o uguale a 10-2e maggiore di 10-4all’anno, nonché incidenti causati da eventi naturali con una frequenza di 10-3all’anno, 3. incidenti di categoria 3: incidenti non causati da eventi naturali con una frequenza minore o uguale a 10-4e maggiore di 10-6all’anno, nonché incidenti causati da eventi naturali con una frequenza di 10-4all’anno; b. incidente che supera la base di progetto: incidente che, in relazione all’evento iniziatore o al tipo e numero di ulteriori fallimenti, supera la base di progetto, così che non può essere escluso che sostanze radioattive vengano rilasciate in dosi pericolose; c. concetto di difesa in profondità: concetto di sicurezza che ingloba misure di protezione distribuite su vari livelli successivi e indipendenti tra loro, le quali, nel caso di deviazioni da condizioni d’esercizio normali, impediscono conseguenze radiologiche inammissibili nell’ambiente e attenuano i rilasci in quantità pericolose; d. funzioni di sicurezza fondamentali: le funzioni di sicurezza fondamentali per garantire la sicurezza nucleare sono: 1. il controllo della reattività, 2. il raffreddamento dei materiali nucleari e delle scorie radioattive, 3. il contenimento delle sostanze radioattive, 4. la limitazione dell’esposizione alle radiazioni. e. analisi d’incidente: esame del comportamento dell’impianto nucleare nel caso d’incidente con l’ausilio di metodi analitici. L’analisi d’incidente comprende un’analisi deterministica e un’analisi probabilistica dei decorsi d’incidente. Tramite l’analisi deterministica d’incidente si deve dimostrare che le misure di protezione adottate consentono di coprire in modo efficiente un ampio spettro di incidenti e che, di conseguenza, sono soddisfatte le funzioni di sicurezza fondamentali. A titolo complementare, con l’analisi probabilistica di sicurezza si deve dimostrare che le misure di protezione adottate contro gli incidenti sono sufficientemente affidabili ed equilibrate. f. effetti estesi: effetti originati all’interno o all’esterno dell’impianto che, a causa della loro grande estensione spaziale, possono danneggiare diverse strutture o installazioni.
Il richiedente o il titolare della licenza deve dimostrare per tutti gli incidenti ipotizzati che:
Il richiedente o il titolare della licenza per centrali nucleari con reattori ad acqua leggera deve dimostrare per gli incidenti di categoria 1 che in ogni momento:
1. guaina della barra di combustibile,
2. circuito di raffreddamento del reattore (nessuna attivazione dell’equipaggiamento per la protezione dalla sovrappressione),
3. contenitore primario.
Il richiedente o il titolare della licenza deve dimostrare per gli incidenti di categoria 2 che in ogni momento:
1. guaina della barra di combustibile,
2. contenitore primario.
Il richiedente o il titolare della licenza deve dimostrare per gli incidenti di categoria 3 che:
Nel caso di nuove ipotesi di pericolo o di modifica delle ipotesi di pericolo su cui poggia la licenza di costruzione, il titolare della licenza deve procedere a un’analisi deterministica d’incidente e a un’analisi probabilistica di sicurezza basate sulle nuove ipotesi, nonché valutare le relative conseguenze sulla sicurezza dell’impianto e, in particolare, sul rischio complessivo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "732.112.2",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444",
"documentDate": "2009-06-17",
"inForceSince": "2009-08-01"
},
"content": {
"number": "732.112.2",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444",
"fedlexMetadata": {
"id": "732.112.2",
"hash": "f3a6c7c7540ccee68cf21669acd892b56a93414238d37ed2b77ba106e04f15e5",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "732.112.2",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:57.179Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-444-20190201-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444",
"documentDate": "2009-06-17",
"inForceSince": "2009-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des UVEK vom 17. Juni 2009 über die Gefährdungsannahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-444-20190201-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-444-20190201-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DATEC del 17 giugno 2009 sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-444-20190201-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/444/20190201/it/xml"
}
}