732.441•Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
732.441ORCNFederal Council Ordinance1 gen 2022
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}(ORCN)
del 25 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoverso 3, 9 capoversi 2 e 4, 12 capoverso 2 e 31 capoverso 1 della legge del 13 giugno 20081sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),2
ordina:
(art. 8 cpv. 2 LRCN)
L’ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg,
2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.
(art. 8 cpv. 3 LRCN)
La somma di copertura prevista nel contratto concluso conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LRCN si compone di un importo di base e di un importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
L’importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio ammonta al 10 per cento dell’importo di base.
(art. 9 cpv. 4 LRCN)
(art. 12 LRCN)
(art. 12 LRCN)
L’esercente di un impianto nucleare svizzero risponde per i danni nucleari derivanti dal trasporto di sostanze nucleari da o verso un impianto nucleare svizzero, sempre che tali sostanze si trovino su territorio svizzero nel momento in cui accade l’incidente nucleare.
Se il trasporto di sostanze nucleari avviene esclusivamente all’interno del territorio svizzero, il certificato secondo l’articolo 4 lettera d della Convenzione di Parigi19non è necessario.
Il Fondo per danni nucleari (Fondo) è privo di personalità giuridica, ma finanziariamente autonomo.
L’UFE è il servizio competente secondo l’articolo 31 capoverso 2 LRCN.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022
(art. 8 cpv. 1)
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:
| Contributo alla Confederazione = |
|---|
dove:
| S | = | supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione; |
|---|---|---|
| L | = | limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1 (1200 milioni di euro); |
| L | = | limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5; |
| L | = | sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1; |
| = | sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2; | |
| pParte1 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
| pParte2 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completa-mente dalla copertura privata; |
| pParte3 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
| pParte4 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
| P | = | premio per la copertura del danno nucleare secondo l’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4−6 della Convenzione del 29 luglio 196025sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c). |
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
(art. 9 cpv. 1)
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:
| Contributo alla Confederazione = |
|---|
dove:
| S | = | supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione; |
|---|---|---|
| L | = | limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1; |
| L | = | limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5; |
| L | = | sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1; |
| = | sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2; | |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; | |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata; | |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici; | |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; | |
| qParte1 | = | probabilità di accadimento, nell’ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
| P | = | premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 196026sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c). |
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:
| Contributo alla Confederazione = |
|---|
dove:
| S | = | supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione; |
|---|---|---|
| L | = | limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro); |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; | |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata; | |
| = | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; | |
| qParte1 | = | probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro). |
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
RS 732.44 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
RS 221.229.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812). ↩
Conv. del 29 lugl. 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Prot. addizionale del 28 gen. 1964, dal Prot. del 16 nov. 1982 e dal Prot. del 12 feb. 2004 (FF 2007 5027). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812). ↩
FF 2007 5027 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). ↩
RS 221.302 ↩
RS 614.0 ↩
[RU 1983 1898; 1985 1981; 1987 1484n. III; 1997 2497; 2001 322; 2003 2478; 2007 4477n. IV 21; 2015 315] ↩
La mod. può esere consultata allaRU 2021 860. ↩
RS 0.732.44 ↩
RS 0.732.44 ↩