Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

734.24Federal Council Ordinance1 gen 1993

(Ordinanza ESTI)1

del 7 dicembre 1992 (Stato 1° giugno 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3, 3a, 3b e 21 numero 2 della legge del 24 giugno 19022sugli impianti elettrici,3

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Sezione 1: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 1 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
  1. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) è l’organo di controllo e di vigilanza degli impianti elettrici che non sono di competenza dell’Ufficio federale dei trasporti.4
  2. L’Ispettorato è un servizio speciale dell’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica (Electrosuisse), con una propria contabilità. I dettagli sono regolati in una convenzione tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ed Electrosuisse.5
  3. L’Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del DATEC6. Il DATEC decide in merito alle contestazioni relative alla convenzione.7
Art. 2 Compiti
  1. All’Ispettorato incombono i seguenti compiti:
    1. vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici e controllo degli stessi;
    2. approvazione degli impianti elettrici a corrente forte;
    3. approvazione degli impianti elettrici a corrente debole conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19948sulla corrente debole;
    4. partecipazione alle procedure di espropriazione;
    5. autorizzazione dei prodotti a bassa tensione;
    6. vigilanza e controllo nel settore dei prodotti e degli impianti a bassa tensione, nonché nel settore della sicurezza tecnica degli impianti elettrici a corrente debole;
    7. inchiesta e rilevamento statistico degli incidenti e dei danni in relazione con gli impianti elettrici;
    8. collaborazione alla legislazione sugli impianti elettrici;
    9. compilazione di statistiche tecniche sugli impianti elettrici;
    10. 9 … .10
  2. L’Ispettorato appoggia il DATEC nell’adempimento di altri compiti in relazione con gli impianti elettrici.11
  3. L’Ispettorato segue l’evoluzione nel settore dell’elettrotecnica a livello nazionale che internazionale. Con l’accordo del DATEC, esso può partecipare a programmi internazionali e rappresentare la Svizzera in seno ad organismi internazionali di elettrotecnica. Esso può contribuire, con una partecipazione non superiore al 6 per cento delle sue entrate, alle attività nazionali ed internazionali di normalizzazione nel settore della sicurezza degli impianti e dei prodotti dell’elettrotecnica.
Art. 3 Finanziamento
  1. L’Ispettorato è economicamente autonomo. Esso finanzia la propria attività grazie al prelevamento di tasse.
  2. Il DATEC esercita la vigilanza finanziaria.
  3. I dettagli sono regolati nella convenzione tra il DATEC ed Electrosuisse12.
Art. 4 Segreto d’ufficio

Gli organi ed i funzionari di Electrosuisse sono tenuti al segreto d’ufficio in merito agli affari di servizio di cui vengono a conoscenza in relazione con l’attività svolta dall’Ispettorato.

Art. 5

Sezione 2: Tasse

Art. 6 Attività soggette a tassazione
  1. L’Ispettorato percepisce una tassa per le attività secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a–f.13
  2. Le spese sono calcolate separatamente.
  3. Sono considerate spese:
    1. i costi di viaggio e di trasporto;
    2. le indennità ai testimoni;
    3. le tasse addebitate all’Ispettorato;
    4. i costi per prestazioni effettuate da terzi;
    5. i costi per l’acquisizione di documenti;
    6. le spese in contanti, quali i costi di trasmissione e comunicazione.14
Art. 7 Obbligo delle tasse
  1. È tenuto al pagamento delle tasse colui che è all’origine di una attività dell’Ispettorato soggetta a tassazione.
  2. Per quanto concerne le attività dell’Ispettorato nell’ambito dell’alta vigilanza sugli impianti elettrici, è tenuto al pagamento delle tasse il proprietario dell’impianto oppure colui che mette in circolazione prodotti elettrici.15
  3. L’obbligo di tassazione per le attività dell’Ispettorato esercitate in relazione con le procedure di espropriazione è fissato nella decisione di espropriazione.
  4. Le spese sono a carico della persona tenuta al pagamento della tassa.
  5. L’Ispettorato può differire, ridurre o condonare la tassa se la persona tenuta al pagamento è indigente o per altri motivi importanti.16
Art. 7a Anticipo
  1. In casi giustificati, in particolare in caso di domicilio all’estero o di ritardo nei pagamenti, l’Ispettorato può esigere dal richiedente un anticipo fino all’ammontare presunto della tassa.
  2. L’Ispettorato stabilisce un termine per il versamento dell’anticipo.
  3. Se l’anticipo non viene pagato entro il termine impartito, l’Ispettorato fissa un breve termine supplementare. Trascorso infruttuoso anche questo termine, l’Ispettorato non entra nel merito della domanda.
Art. 8 Progetti
  1. Le tasse per l’approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo i costi di costruzione presunti dell’impianto:
    1. fino a     100 000 franchi   385 franchi + 15 ‰ dei costi di costruzione;
    2. fino a  1 000 000 franchi 1585 franchi + 3,0 ‰ dei costi di costruzione;
    3. fino a  2 000 000 franchi 3785 franchi + 0,8 ‰ dei costi di costruzione;
    4. fino a  3 000 000 franchi 4185 franchi + 0,6 ‰ dei costi di costruzione;
    5. oltre   3 000 000 franchi  2,0 ‰ dei costi di costruzione.17
  2. Questa tassa è comprensiva del collaudo. 2bis. L’Ispettorato riduce le tasse di cui al capoverso 1, se risulta che le entrate derivanti dalle tasse riscosse sono superiori al dispendio causato dal trattamento delle domande di approvazione dei progetti.18
  3. Per l’eventuale verifica dei calcoli di resistenza meccanica e per il calcolo e la misura dei campi elettromagnetici viene percepita una tassa speciale in funzione del tempo impiegato.
  4. Il richiedente allega al progetto una stima dei costi di costruzione. L’Ispettorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima dei costi di costruzione.19
  5. Se un progetto provoca un aumento considerevole delle spese, sia a causa di procedure particolarmente complicate di ricorso, sia per il gran numero di ricorsi o per altre circostanze straordinarie, l’Ispettorato può percepire un supplemento di tassa non superiore al 100 per cento della tassa di cui al capoverso 1. Detto supplemento viene calcolato in base al tempo effettivo impiegato.
  6. Per le procedure di approvazione che si estendono su un periodo superiore ad un anno, l’Ispettorato può esigere il pagamento di acconti annuali – commisurati al dispendio provocato – sulle tasse di cui al capoverso 1.
  7. Per le domande d’approvazione dei piani respinte o stralciate, la tassa è calcolata in funzione del dispendio.20
Art. 9 Altre disposizioni e decisioni
  1. Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato.21
  2. Se l’Ispettorato funge da istanza di ricorso, i costi della procedura di ricorso sono stabiliti conformemente all’ordinanza del 10 settembre 196922sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Art. 10 Altre attività
  1. Le tasse per altre attività dell’Ispettorato sono calcolate in base al tempo impiegato, a cui si aggiunge un supplemento sino al 20 per cento al massimo.
  2. I calcoli si effettuano sulla base delle tariffe applicate normalmente nell’economia privata.
Art. 11 Scadenze

L’ammontare delle tasse e delle spese deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è passata in giudicato, a meno che non sia stato deciso altrimenti. In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse moratorio pari al 5 per cento.

Art. 12 Esazione
  1. Le decisioni, passate in giudicato, attinenti le tasse e le spese valgono come sentenza esecutiva giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188923sulla esecuzione e sul fallimento.
  2. L’Ispettorato si occupa dell’incasso delle tasse e delle spese ed è parte in una eventuale procedura di esecuzione.
Art. 13 Prescrizione
  1. Il credito relativo alla tassa si prescrive in 5 anni contati a decorrere dalla scadenza.
  2. La prescrizione viene interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale si esige il credito dal debitore.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione del diritto in vigore

L’ordinanza del 24 ottobre 196724sull’Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte è abrogata.

Art. 15 Modificazione del diritto in vigore

25

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

  2. RS 734.0

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

  4. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

  6. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Per. 2 introdotto dal n. 14 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

  8. RS 734.1

  9. Abrogata dal n. II 3 dell’all. 3 all’O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

  10. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

  11. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

  12. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  13. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

  14. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

  15. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54).

  16. Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1365).

  17. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

  18. Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5801).

  19. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

  20. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

  21. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

  22. RS 172.041.0

  23. RS 281.1

  24. [RU 1967 1585; 1977 1945; 1986 1062; 1989 2126,1476 art. 34 n. 1; 1989 1834art. 42 n. 1]

  25. Le mod. possono essere consultate allaRU 1992 2499.

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