del 28 settembre 2001 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni,
visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 19792sulla segnaletica stradale (OSStr),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22a OSStr) e di zone d’incontro (art. 22b OSStr).
Art. 2 Principio
In tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle velocità massime consentite, occorre tenere presente che le strade devono poter essere praticate da tutti i tipi di veicoli ammessi alla circolazione in quel tratto.
Art. 3
Sezione 2: Misure di diritto della circolazione e configurazione dello spazio stradale
Art. 4 Misure di diritto della circolazione
- Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:
- lo richiede la sicurezza stradale; o
- la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi.3
- L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.
Art. 5 Configurazione dello spazio stradale
- I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona devono essere chiaramente riconoscibili. Le entrate e le uscite dalla zona devono essere evidenziate in modo vistoso affinché ne risulti l’effetto di una porta.
- Il carattere di zona può essere evidenziato mediante demarcazioni speciali conformi alle pertinenti norme tecniche.
- Per l’osservanza della velocità massima consentita, se necessario occorre adottare altri provvedimenti, come la posa di elementi morfologici o di moderazione del traffico.
Sezione 3: .
Art. 6
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 7 Abrogazione di istruzioni
Le istruzioni del 1° maggio 19844concernenti le strade residenziali e le istruzioni del 3 aprile 19895concernenti la segnaletica per zone delle regolamentazioni del traffico sono abrogate.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.