Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro

741.213.3Departmental Ordinance1 gen 2002

del 28 settembre 2001 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni,

visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 19792sulla segnaletica stradale (OSStr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22a OSStr) e di zone d’incontro (art. 22b OSStr).

Art. 2 Principio

In tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle velocità massime consentite, occorre tenere presente che le strade devono poter essere praticate da tutti i tipi di veicoli ammessi alla circolazione in quel tratto.

Art. 3

Sezione 2: Misure di diritto della circolazione e configurazione dello spazio stradale

Art. 4 Misure di diritto della circolazione
  1. Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:
    1. lo richiede la sicurezza stradale; o
    2. la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi.3
  2. L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.
Art. 5 Configurazione dello spazio stradale
  1. I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona devono essere chiaramente riconoscibili. Le entrate e le uscite dalla zona devono essere evidenziate in modo vistoso affinché ne risulti l’effetto di una porta.
  2. Il carattere di zona può essere evidenziato mediante demarcazioni speciali conformi alle pertinenti norme tecniche.
  3. Per l’osservanza della velocità massima consentita, se necessario occorre adottare altri provvedimenti, come la posa di elementi morfologici o di moderazione del traffico.

Sezione 3: .

Art. 6

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Abrogazione di istruzioni

Le istruzioni del 1° maggio 19844concernenti le strade residenziali e le istruzioni del 3 aprile 19895concernenti la segnaletica per zone delle regolamentazioni del traffico sono abrogate.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Footnotes

  1. RS 741.01

  2. RS 741.21

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2163).

  4. Non pubblicate nella RU.

  5. Non pubblicate nella RU.

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