(Ordinanza del DFF sulle officine per tachigrafi)
del 3 novembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 220 capoverso 1^bis^dell’ordinanza del 19 giugno 1995^1^concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per l’installazione, l’esame successivo e la riparazione di dispositivi di limitazione della velocità e tachigrafi;
- gli obblighi dei titolari dell’autorizzazione;
- il rilascio e la revoca dell’autorizzazione nonché il rifiuto del rinnovo dell’autorizzazione;
- la vigilanza sui titolari dell’autorizzazione.
Sezione 2: Condizioni per l’autorizzazione
Art. 2 Condizioni
Le officine che installano, sottopongono a esame successivo e riparano dispositivi di limitazione della velocità e tachigrafi devono:
- avere sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- disporre delle installazioni, degli strumenti di controllo e dei software necessari nonché di personale sufficientemente istruito secondo l’articolo 5;
- garantire l’esecuzione accurata dei lavori necessari; e
- dimostrare in modo credibile che eventuali conflitti d’interesse non si ripercuotono sull’adempimento dei propri obblighi, qualora esse siano detentrici di almeno un veicolo equipaggiato con un dispositivo di limitazione della velocità o un tachigrafo.
Art. 3 Esigenze per gli strumenti di controllo
- Gli strumenti di controllo devono essere appropriati e usuali sul mercato.
- Prima della loro messa in esercizio, e in seguito ogni due anni, devono essere sottoposti a un esame per controllarne il buon funzionamento.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) designa i servizi competenti per l’esame del buon funzionamento.
- L’officina è responsabile del rispetto dei termini.
Art. 4 Esigenze per i piombi
- L’officina deve disporre dei piombi prescritti dall’articolo 100 capoversi 2–4 OETV.
- I piombi devono essere conservati sotto chiave.
- L’officina deve tenere un elenco dei piombi utilizzati e di quelli ancora disponibili.
- Deve poter presentare in qualsiasi momento tale elenco per consultazione.
- L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni:
- il numero del piombo;
- per i piombi già utilizzati: la data del montaggio in un veicolo e il numero di telaio del veicolo.
- Le indicazioni relative ai piombi montati nei veicoli possono essere cancellate dall’elenco dopo tre anni.
Art. 5 Requisiti per il personale
Le persone che installano, sottopongono a esame successivo e riparano dispositivi di limitazione della velocità e tachigrafi devono:
- aver seguito e superato con successo i corsi specifici dei fornitori degli apparecchi; e
- disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per effettuare lavori agli impianti elettrici nei veicoli.
Sezione 3: Procedura di autorizzazione
Art. 6 Presentazione della domanda
- Un’officina deve chiedere l’autorizzazione per l’installazione, l’esame successivo e la riparazione di dispositivi di limitazione della velocità e tachigrafi presentando domanda all’UDSC.
- La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- la ditta, l’indirizzo e il numero IDI dell’officina richiedente;
- i dati di contatto di una persona di riferimento;
- gli apparecchi per i quali è presentata la domanda;
- l’elenco delle installazioni e dei software disponibili nonché degli strumenti di controllo, compresa la data dell’ultimo esame successivo;
- il nome e l’indirizzo dei collaboratori istruiti secondo l’articolo 5;
- la comunicazione dei conflitti d’interesse.
Art. 7 Esame della domanda
- L’UDSC esamina la domanda di autorizzazione.
- Può richiedere ulteriori documenti.
- Può verificare sul posto se le installazioni, gli strumenti di controllo e i software necessari sono disponibili e se soddisfano le esigenze poste dall’articolo 3.
Art. 8 Rilascio dell’autorizzazione
- Se le condizioni sono soddisfatte, l’UDSC rilascia l’autorizzazione.
- L’autorizzazione è valida cinque anni.
- L’autorizzazione è rinnovata per cinque anni se l’officina paga l’emolumento per il rinnovo entro il termine.
- Se intende rinunciare all’autorizzazione, l’officina deve informare l’UDSC prima della scadenza dell’autorizzazione.
Art. 9 Numero d’identificazione e sigillo
- L’UDSC assegna all’officina un numero che permette un’identificazione inequivocabile.
- Mette a disposizione dell’officina il sigillo. Quest’ultimo rimane di proprietà dell’UDSC.
Art. 10 Pubblicazione dell’elenco dei titolari dell’autorizzazione
- L’UDSC pubblica un elenco delle officine che dispongono di un’autorizzazione per l’installazione, l’esame successivo e la riparazione di dispositivi di limitazione della velocità e tachigrafi.
- L’elenco è aggiornato almeno una volta all’anno e contiene, per ogni officina, l’identificativo del sigillo ad essa consegnato nonché i numeri delle carte dell’officina rilasciate per i suoi collaboratori.
Art. 11 Emolumenti
Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione l’UDSC riscuote un emolumento secondo l’ordinanza del 4 aprile 2007^2^sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Sezione 4: Obblighi dei titolari dell’autorizzazione
Art. 12 Utilizzo e conservazione del sigillo
- I titolari dell’autorizzazione possono utilizzare il loro sigillo solo per apporre i piombi prescritti a dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi e raccordi.
- Il sigillo deve essere conservato sotto chiave.
Art. 13 Cambiamento della situazione
- Se vi è un cambiamento della situazione di un titolare dell’autorizzazione che potrebbe ripercuotersi sull’adempimento delle condizioni per l’autorizzazione, egli deve comunicarlo immediatamente all’UDSC.
- Nella comunicazione il titolare dell’autorizzazione deve illustrare:
- le ripercussioni del cambiamento e i conseguenti rischi; e
- le misure che intende adottare o ha adottato per ridurre questi rischi.
Art. 14 Comunicazione di cambiamenti relativi al personale
Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’UDSC se il personale istruito secondo l’articolo 5:
- lascia l’impresa o entra a far parte dell’impresa; o
- non ha superato un corso specifico richiesto.
Sezione 5: Vigilanza
Art. 15 Controlli
- L’UDSC effettua controlli presso i titolari dell’autorizzazione al fine di verificare le condizioni per l’autorizzazione.
- Durante gli orari d’apertura i controlli possono essere effettuati senza preavviso.
Art. 16 Nuovo esame delle condizioni per l’autorizzazione
- Se le informazioni di cui all’articolo 13, i controlli di cui all’articolo 15 o altri indizi lasciano supporre che le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte, l’UDSC procede a un nuovo esame di tali condizioni.
- Se il nuovo esame genera al titolare dell’autorizzazione costi, questi ultimi non gli sono rimborsati.
Art. 17 Misure in caso di mancato adempimento delle condizioni per l’autorizzazione
- Se il titolare dell’autorizzazione non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione, l’UDSC lo invita a proporre misure per adempiere nuovamente tali condizioni nonché un termine per la loro attuazione.
- L’attuazione delle misure proposte e il termine necessitano dell’approvazione dell’UDSC.
- Se l’UDSC non rilascia l’approvazione o se le misure concordate non hanno successo, l’UDSC ordina misure e stabilisce un termine per la loro attuazione.
Sezione 6: Revoca dell’autorizzazione e rifiuto del rinnovo
Art. 18 Revoca e mancato rinnovo dell’autorizzazione
- L’UDSC revoca l’autorizzazione o rifiuta il suo rinnovo se il titolare dell’autorizzazione:
- viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che gli sono stati assegnati; o
- non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione.
- Qualora siano state adottate misure secondo l’articolo 17, l’UDSC può revocare l’autorizzazione solo se il termine per la loro attuazione è scaduto senza successo.
Art. 19 Restituzione del sigillo
Il titolare dell’autorizzazione deve restituire il sigillo all’UDSC spontaneamente e senza indugio se:
- l’UDSC revoca l’autorizzazione o rifiuta il suo rinnovo;
- l’officina cessa la propria attività.
Sezione 7: Protezione dei dati
Art. 20
- I collaboratori dell’UDSC competenti per il rilascio dell’autorizzazione alle officine e per la vigilanza sui titolari dell’autorizzazione trattano, ai fini della verifica delle condizioni per l’autorizzazione, i dati di cui all’articolo 6 capoverso 2 e i dati relativi ai risultati dei controlli secondo l’articolo 15 capoverso 1.
- I dati secondo l’articolo 6 capoverso 2 e i dati relativi ai risultati dei controlli secondo l’articolo 15 capoverso 1 devono essere conservati fino a cinque anni dopo la scadenza dell’autorizzazione.
- I dati non più necessari e i dati il cui termine di conservazione è scaduto devono essere proposti per archiviazione all’Archivio federale.
Sezione 8: Entrata in vigore
Art. 21
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.