(OETV 1)
del 19 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr),
ordina:
1 Disposizioni generali
1.1 Campo d’applicazione
1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto).
1.1.1.1 Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 19 giugno 19952concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
1.1.1.2 I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV.
1.1.2 Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli:
1.1.2.1 I veicoli di trasporto che non dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore.
1.1.2.2 I veicoli giusta l’articolo 1 capoverso 2 OETV.
1.1.2.3 I veicoli che dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all’approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all’OETV.
1.1.2.4 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell’allegato 5 della Convenzione internazionale dell’8 novembre 19683sulla circolazione stradale.
1.1.2.54 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli su rotaia, i veicoli agricoli e forestali, i trattori e i loro rimorchi come anche i veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 25 km/h.
1.1.2.5.15 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE.
1.1.2.5.26 I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l’articolo 27 della direttiva 2007/ 46/CE.
1.1.2.5.3 I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell’uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste.
1.1.37 I veicoli non contemplati dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell’OETV; ai trattori e ai loro rimorchi si applica l’ordinanza del 16 novembre 2016^8^concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2).
1.2 Esigenze generali
1.2.19 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE menzionate ai numeri 2.4–2.14 (atti normativi UE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti UNECE10).
1.2.1.111 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 OETV da organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 199512concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]).
1.2.1.213 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all’allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell’Accordo del 21 giugno 199914tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile.
1.2.1.315 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV16.
1.2.217 L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’OATV18.
1.2.319 Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere.
1.3 …
1.4 .
1.5 Classificazione dei veicoli
1.5.1 Classe M
Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote:
1.5.1.1 Classe M1
Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente;
1.5.1.2 Classe M2
Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t;
1.5.1.3 Classe M3
Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t.
1.5.2 Classe N
Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote:
1.5.2.1 Classe N1
Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t;
1.5.2.2 Classe N2
Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t;
1.5.2.3 Classe N3
Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t;
1.5.3 Classe O
Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale):
1.5.3.1 Classe O1
Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t;
1.5.3.2 Classe O2
Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t;
1.5.3.3 Classe O3
Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t;
1.5.3.4 Classe O4
Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t;
1.5.3.5 Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest’ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso.
2 Esigenze tecniche
2.120 Gli atti normativi UE o i regolamenti UNECE menzionati ai numeri 2.4–2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione.
2.1a 21 Laddove nei regolamenti UNECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti.
2.222 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti UNECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch,23e i regolamenti UNECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
2.324 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti UNECE sono indicate nell’allegato 2 OETV25.
2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro
2.6 Trasmissione
2.7 Assi/Sospensione
2.8 Ruote/Pneumatici
2.9 Sterzo
2.10 Freni
2.11 Carrozzeria
2.12 Abitacolo
2.13 Dispositivo d’illuminazione
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari
3 Disposizioni penali e finali
3.1 Disposizioni penali
Si applicano le disposizioni penali dell’articolo 219 OETV.
3.2 Esecuzione
Si applicano le disposizioni d’esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.
3.3 Disposizioni transitorie
3.3.1 I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1° ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV81vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.
3.3.2 Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f82e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1° luglio 1995 nel quadro della procedura d’approvazione del tipo.
3.3.383 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.
3.4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.