741.511•Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali
741.511OATVFederal Council Ordinance1 ott 1995
(OATV)
del 19 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2bisdella legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr),2
ordina:
Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:
Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un’approvazione del tipo se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e se:18
Il rilascio dell’approvazione del tipo compete all’Ufficio federale.
L’Ufficio federale può attribuire un codice ai titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli (art. 72b dell’ordinanza del 27 ottobre 197631sull’ammissione alla circolazione [OAC]).
Se tipi uguali sono messi in circolazione sotto marche diverse, è rilasciata l’approvazione del tipo per ogni singola marca.
L’Ufficio federale rifiuta l’approvazione del tipo qualora l’oggetto non corrisponda alle prescrizioni svizzere oppure non dia tutte le garanzie di sicurezza
La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:
Le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale sono riconosciute ove le prescrizioni applicate siano di valore equivalente a quelle svizzere39. Il richiedente deve fornire la prova contemporaneamente all’iscrizione.
I documenti sono conservati dall’Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell’approvazione del tipo.
Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:
L’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 151stabilisce il luogo dell’esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l’esame può essere eseguito ad esempio anche dall’importatore o dal fabbricante.
Se in occasione dell’esame tecnico è accertato che l’oggetto sottoposto a esame non corrisponde o corrisponde soltanto parzialmente alle prescrizioni svizzere, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1comunica i vizi per scritto al richiedente.
Se l’Ufficio federale constata che un tipo approvato non dà tutte le garanzie di sicurezza, può ordinare un richiamo o, in casi gravi, un divieto di vendita.
È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:64
Gli articoli 98–104 OAC67sono abrogati.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.
(art. 3 e 4 cpv. 7)
Sottostanno all’approvazione del tipo i veicoli e oggetti seguenti, fabbricati in serie:
1.1 Gli autoveicoli e i loro telai, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, i ciclomotori, i rimorchi e i loro telai. 1.2 Fanno eccezione: – filobus; – veicoli militari giusta l’ordinanza dell’11 febbraio 200468sulla circolazione stradale militare (OCSM), se sono previste deroghe all’OETV69; – veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici; – rimorchi agricoli e forestali; – rimorchi a slitta; – monoassi e loro rimorchi; – carri a mano provvisti di motore; – ciclomotori leggeri; – sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.
Per l’uso internazionale, il richiedente può chiedere in qualsiasi momento un’approvazione del tipo UNECE, se l’oggetto è stato esaminato secondo la regolamentazione UNECE e la Svizzera ha ratificato il corrispondente regolamento. 2.1 Luci e accessori: – dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV; – scritte illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV; – luci di circolazione diurna di ciclomotori veloci di cui all’articolo 18 lettera a OETV; – luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV; – luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e sedie a rotelle motorizzate; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2. 2.2 Dispositivi di segnalazione: – segnale di veicolo fermo (triangolo); – indicatori di direzione lampeggianti; – avvisatori acustici obbligatori e facoltativi. Fanno eccezione: – indicatori di direzione lampeggianti di velocipedi; – sistemi di avviso acustico volti ad assicurare l’udibilità dei veicoli (art. 82 cpv. 1bisOETV). 2.3 Altri sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli: – silenziatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; – catalizzatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; – tachigrafi giusta l’articolo 100 OETV; – carta da stampa per tachigrafi digitali; – dischi per tachigrafi analogici; – carte per tachigrafi digitali; – sensori di movimento per tachigrafi digitali; – equipaggiamento esterno per la connessione dei tachigrafi a un sistema di navigazione satellitare; – equipaggiamento di tachigrafi digitali per il collegamento radio per l’individuazione precoce di abusi e manipolazioni; – contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo; – dispositivi antisdrucciolevoli riconosciuti come catene per la neve; – dispositivi di sicurezza per fanciulli giusta l’articolo 3a capoverso 4 dell’ordinanza del 13 novembre 196270sulle norme della circolazione stradale; – dispositivi obbligatori di limitazione della velocità; – caschi di protezione per conducenti di motoveicoli e ciclomotori; – cinture di sicurezza dei veicoli a motore; – cabine di protezione, telai di protezione e archetti di protezione su veicoli a motore agricoli e forestali; – ancoraggi per le cinture di sicurezza; – impianti di radiocomunicazione; – componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo.
(art. 17c cpv. 1)
DTC Dynamic Test Center AG
Route Principale 127
2537 Vauffelin
Fakt GmbH
Grüntenstrasse 3–5
D-87751 Heimertingen
Rappresentato da:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 Salez
Istituto federale di metrologia (METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern
Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel
Automobiltechnische Abteilung
Abgasprüfstelle
Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau
Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Basilea
Swiss Safety Center AG
Industry Services
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Eurofins Electric & Electronic
Product Testing AG
Luppmenstrasse 3
8320 Fehraltorf
EMC-TESTCENTER AG
Moosäckerstrasse 77
8105 Regensdorf
QUINEL AG
Elsihof 3
6035 Perlen
RS 741.01 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
RS 930.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O dell’11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 3 dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). Di detta mod. é tenuto in tutto il testo. ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501). Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
RS 741.41 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
RS 741.51 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 , in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
OETV del 19 giu. 1995 (RS 741.41 ), OETV 1 del 19 giu. 1995 (RS 741.412 ), OETV 2 del 19 giu. 1995 (RS 741.413 ), OETV 3 del 2 set. 1998 (RS 741.414 ). VediRU 1998 2501. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
RS 946.512 ↩
RS 0.946.526.81 ↩
RS 0.741.411 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
RS 741.41 ↩
Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). ↩
RS 741.51 ↩
RS 510.710 ↩
RS 741.41 ↩
RS 741.11 ↩
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