741.622•Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
741.622OSASFederal Council Ordinance1 lug 2001
(Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
del 15 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1
della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 7 capoverso 1 e 31 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20252
sul trasporto di merci,3
ordina:
La presente ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone, le cose e l’ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose (addetti alla sicurezza).
Nella presente ordinanza si intende per:
Le imprese devono comunicare all’autorità esecutiva, spontaneamente ed entro 30 giorni dalla designazione, i nomi degli addetti alla sicurezza e i settori specificati nel documento comprovante l’istruzione.
Le imprese devono curarsi di comunicare al personale dell’azienda i nomi degli addetti alla sicurezza, come pure i loro compiti e le loro funzioni.
Gli addetti alla sicurezza devono possedere una formazione e aver superato i relativi esami.
Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l’istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 2008/68/CE28della sezione 1.8.3 ADR29o della sezione 1.8.3 RID30.
È punito con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa:31
È punito con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12.
Gli attestati di formazione e i documenti comprovanti l’istruzione per la classe 3 numeri ONU 1202, 1203 e 1223 rilasciati prima del 1° gennaio 2009 valgono anche per il numero ONU 3475 e il carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.
(art. 5 cpv. 1)
Sono esenti dall’obbligo di designare addetti alla sicurezza:
RS 741.01 ↩
RS 742.41 ↩
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 dell’O del 19 nov. 2025 sul trasporto merci, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 776). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). ↩
RS 741.621 ↩
RS 742.401.6 ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6539). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). ↩
RS 0.741.621 ↩
Il RID (All. I al CIM –RS 0.742.403.1 ) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. ↩
RS 0.741.621 ↩
Il RID (All. I al CIM –RS 0.742.403.1 ) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089). ↩
RS 941.411 ↩
RS 814.501.261 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). ↩
RS 0.741.621 ↩
Il RID (All. I al CIM -RS 0.742.403.1 ) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2006 5365). ↩
RS 0.741.621 ↩
Il RID (All. I al CIM -RS 0.742.403.1 ) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch ↩
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13. ↩
RS 0.741.621 ↩
Il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, COTIF;RS 0.742.403.1 ) nella versione modificata dal Protocollo di modifica del 3 giugno 1999, non è pubblicato nella RU. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). ↩
RS 0.741.621 ↩
Il RID (All. I al CIM –RS 0.742.403.1 ) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ) con effetto dal 1° gen. 2019. ↩
RS 741.621 ↩
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