Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000

742.100Federal Act6 dic 1987

del 19 dicembre 19861(Stato 1° settembre 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale2;3
visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 19854,

decreta:

Art. 1

La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.

Art. 2

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti:

  1. 5 Vauderens–Siviriez;
  2. Mattstetten–Rothrist;
  3. 6 Muttenz–Liestal (escl. la stazione di Liestal);
  4. 7
Art. 3
  1. Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenzario.
  2. Nel rapporto di gestione, informa l’Assemblea federale sullo stato d’attuazione del progetto.
  3. Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d’assieme sull’ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento.8
Art. 3a
  1. La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.9 1bis. Il finanziamento è retto dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 199810relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari.11
  2. I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.
  3. Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.
Art. 4
  1. Il presente decreto12, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
  2. Esso13entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare.
  3. Esso14ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000.

Data dell’entrata in vigore: 6 dicembre 198715

Footnotes

  1. FF 1987 I 44

  2. Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4773;FF 2004 4695).

  4. FF 1986 I 169

  5. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219;FF 2007 6933).

  6. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219;FF 2007 6933).

  7. Abrogata dal n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219;FF 2007 6933).

  8. Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4773;FF 2004 4695).

  9. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4773;FF 2004 4695).

  10. RS 742.140

  11. Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769774;FF 1996 IV 551).

  12. Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione,RS 101 ).

  13. Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione,RS 101 ).

  14. Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione,RS 101 ).

  15. DCF del 28 gen. 1988.

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