742.140.01•Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria
742.140.01Departmental Ordinance1 gen 2016
del 22 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 21 giugno 20131sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF);
visto l’articolo 57 capoverso 1bisdella legge federale del 20 dicembre 19572sulle
ferrovie (Lferr),3
ordina:
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016.
(art. 1 cpv. 1)
1. Gli importi nell’anno t sono calcolati come segue:
It=VI x Indice LFIF t
Legenda:
VI: valore iniziale corrispondente a 2582,90 milioni di franchi secondo l’articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale (Cost.)4e a 348,13 milioni secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost., calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 1 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20195;
Indice LFIFt: stato dell’indice secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFIF nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.
2. L’indice LFIFtsi ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:
a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:
Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del prodotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola. b. Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:
La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicembre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.
(art. 1 cpv. 2)
1. Il conferimento nell’anno t è calcolato come segue:
It=VI x Indice Lferr t
Legenda:
VI: valore iniziale corrispondente a 544,50 milioni di franchi secondo l’articolo 57 capoverso 1 Lferr, calcolato per il 2021 secondo il metodo di cui all’allegato 2 della presente ordinanza nella versione del 1° gennaio 20196;
Indice LFIFt: stato dell’indice secondo l’articolo 57 capoverso 1bisLferr nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2.
2. L’indice Lferrtsi ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre cifre dopo la virgola:
a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t:
Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) del prodotto interno lordo reale, non rettificati, pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola. b. Indice parziale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) nell’anno t:
La fonte è l’IPC pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (dicembre 2020 = 100). Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre dopo la virgola.
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