742.144.1•Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie
742.144.1ORFFFederal Council Ordinance1 gen 2016
(ORFF)
del 4 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoversi 2–5, 7 capoverso 4, 7a capoverso 2 e 11
della legge federale del 24 marzo 20001
concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF);
visti gli articoli 12, 16 capoverso 2 e 39 capoversi 1 e 1bisdella legge federale
del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
L’UFT fissa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze l’indice di rincaro applicato al credito d’impegno per il versamento dei contributi e degli aiuti finanziari.
L’UFT svolge rilevamenti sull’evoluzione del rumore ferroviario.
L’ordinanza del 14 novembre 20017concernente il risanamento fonico delle ferrovie è abrogata.
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Per i provvedimenti di risanamento fonico approvati in prima istanza prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto anteriore.
(art. 5 cpv. 2)
L’efficacia dei provvedimenti complementari è valutata secondo criteri uniformi su tutta la rete a scartamento normale.
Nel calcolo dei costi annui, occorre tenere conto della durata di utilizzazione prevista (ammortamenti), dei costi del capitale (interessi) ripartiti in modo omogeneo su tutta la durata del risanamento nonché degli eventuali costi di manutenzione. Il gestore dell’infrastruttura presenta le ipotesi relative ai costi nella propria domanda di approvazione dei piani.
1. I benefici di un provvedimento di risanamento fonico complementare corrispondono alla differenza non ponderata dell’esposizione al rumore con e senza tale provvedimento, moltiplicata per il numero di persone interessate.
2. Per determinare i benefici si considerano unicamente gli edifici esposti a un superamento dei valori limite la cui autorizzazione è passata in giudicato prima del 1° gennaio 1985 nonché le particelle urbanizzate prima del 1° gennaio 1985. I benefici sono stabiliti per piano.
3. La determinazione dei locali sensibili al rumore (art. 1 cpv. 2 OIF9) avviene in linea di massima sul posto.
4. La determinazione del numero di persone incluse nel calcolo avviene sul posto in funzione dell’uso a cui sono destinati i locali sensibili al rumore:
1. Come valore indicativo per la determinazione di un’efficacia sufficiente dei provvedimenti complementari di applica la seguente formula: costi d’investimento per ∑ (∆dB(A) × persone): 3000 franchi (prezzi ottobre 1998).
2. Per i ponti in acciaio si deve tenere conto in misura particolare della percezione a distanza e dell’effetto di disturbo del rimbombo del ponte.
(art. 7 cpv. 2)
La rugosità media della superficie dei binari è calcolata secondo la seguente formula:
4 dB ≤ Lλ,CA≤ 10 dB
Il livello di rugosità Lλ,CAè dato dallo spettro di rugosità misurato R(λ), da uno spettro di correzione Λ(λ), da un filtro di contatto C(λ) e dal livello di valutazione A per la pressione sonora Abew(f(λ, v)).
RS 742.144 ↩
RS 814.01 ↩
RS 814.41 ↩
RS 814.41 ↩
Regolamento (UE) n. 1304/2014della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE, GU L 356 del 12 dicembre 2014, pag. 421. ↩
RS 616.1 ↩
[RU 2001 2990, 2005 1053] ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2015 5691. ↩
RS 814.41 ↩
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