742.412•Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
742.412RSDFederal Council Ordinance1 gen 2013
(RSD)
del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 31 capoverso 1
della legge del 21 marzo 20251sul trasporto di merci;
visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,3
ordina:
Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20014sugli addetti alla sicurezza.
Le autorità competenti ai sensi del RID sono:
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
L’UFT esegue la presente ordinanza.
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
(art. 3 cpv. 2)
Si applicano le prescrizioni del RID 20258.
(art. 5 cpv. 1)
| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale |
|---|---|
| 1.1.4.4 | I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20029concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). |
| 2.2.1.2 | Gli esplosivi che sono destinati all’impiego su pendii a rischio valanga e che devono essere trasportati pronti per l’uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni: – il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto; – gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto avviene nell’ambito di una corsa di servizio al di fuori dell’orario pubblicato; – oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l’esecuzione del trasporto stesso; – i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell’ordinanza del 27 novembre 200010sugli esplosivi. |
| 4.1.4.1 P200 (9) | I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico completo ogni cinque anni. |
| 5.3.1.2 5.3.6 | Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità. Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID. |
| 5.3.1.3 | Se alle casse mobili al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente» sono apposti pannelli color arancio e questi non sono visibili all’esterno del carro, devono essere apposti pannelli color arancio anche su entrambe le fiancate del carro. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. |
| 5.3.1.5 5.3.6 | Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate. Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID. |
| 5.4.1.1.1 | Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue: Ad eccezione delle materie e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto. |
| 6 | I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitoricisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X RSD, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6). Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni dei capitoli 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 SDR relative alla costruzione, all’uso e ai controlli . La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia. |
(art. 5 cpv. 1)
In aggiunta alle deroghe elencate nell’allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:
| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale |
|---|---|
| 1.10.3 | Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili. |
| 3.3 | La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). |
| 3.4.13 a) | Le prescrizioni non sono applicabili. |
| 5.2.1.8 | Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti materie pericolose per l’ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili. |
| 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 | Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle prescrizioni riguardanti la caratterizzazione. Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di container, grandi container, CGEM, container-cisterna e cisterne mobili con il marchio «materia pericolosa per l’ambiente» secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili. |
| 5.4 | Le prescrizioni non sono applicabili. |
| 6.5.4.4.1 b) | Le prescrizioni relative all’ispezione non sono applicabili agli IBC e ai container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). |
| 6.5.4.4.2 b) | Gli IBC e i container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202) devono essere sottoposti a una appropriata prova di tenuta ad intervalli non superiori a cinque anni. |
| 6.8.2 | Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni dell’Accordo del 30 settembre 195711relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). |
| 6.8.2.4.3 | Le prescrizioni del RID e dell’ADR relative ai controlli intermedi non sono applicabili alle cisterne destinate al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). |
| 7.5.3 | Le prescrizioni non sono applicabili. |
(art. 12)
I
L’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 199612concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata.
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
.13
RS 742.41 ↩
RS 172.010 ↩
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 dell’O del 19 nov. 2025 sul trasporto merci, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 776). ↩
RS 741.622 ↩
RS 0.742.403.1 ↩
RS 0.742.403.12 ↩
RS 930.111.4 ↩
Il contenuto del RID 2025 (all. dell’appendice C alla Conv. relativa ai transporti internazionali ferroviari nel tenore del Prot. di mod. del 3 giu. 1999, COTIF;RS 0.742.403.12 ) è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all’indirizzo www.otif.org > Textes de référence > RID 2025. ↩
RS 741.621 ↩
RS 941.411 ↩
RS 0.741.621 ↩
[RU 1996 3436, 2008 5747all. n. 195995] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2012 6541. ↩
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