Ordinanza sui requisiti di sicurezza per le teleferiche con movimento continuo

743.121.1Departmental Ordinance1 mag 1986

(Ordinanza sulle teleferiche a movimento continuo)1

dell’11 aprile 1986 (Stato 15 maggio 2004)

Entrata in vigore il 1° maggio 1986

Footnotes

  1. Non pubblicata nella RU (RU 1987 902; 2004 3027). Può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch). Disponibile sul sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Ordinanze del DATEC e dell’UFT > Ordinanza sulle funivie a movimento continuo.

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