Ordinanza sui requisiti di sicurezza delle funivie

743.121.6Departmental Ordinance1 ago 1991

(Ordinanza sulle funivie)1

del 17 giugno 1991 (Stato 15 maggio 2004)

Entrata in vigore il 1° agosto 1991

Footnotes

  1. Non pubblicata nella RU (RU 1996 2611; 2004 3033). Può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch). Disponibile sul sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Ordinanze del DATEC e dell’UFT > Ordinanza sulle funicolari.

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