744.211•Ordinanza d’esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie
744.211Federal Council Ordinance20 lug 1951
(Ordinanza sulle filovie)
del 6 luglio 1951 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 20 della legge federale del 29 marzo 19501sulle imprese filoviarie,
decreta:
L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie. Le competenze di tale Ufficio sono determinate dalla legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie, dalla legislazione sulle ferrovie e da quella sugli impianti elettrici.
Le disposizioni della legislazione sulle ferrovie e quelle della legislazione sugli impianti elettrici, in particolare l’ordinanza del 23 novembre 19832sulle ferrovie, si applicano per analogia all’edificazione e alla manutenzione degli impianti fissi delle imprese filoviarie.
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19573sulle ferrovie e dell’ordinanza del 2 febbraio 20004sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applicano per analogia alla procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una linea filoviaria (impianto filoviario) come pure alla procedura applicabile alle costruzioni e agli impianti di terzi (impianti secondari).
L’ordinanza del 23 novembre 19836sulle ferrovie si applica all’edificazione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti elettrici dei veicoli, segnatamente delle parti collegate galvanicamente alla linea di contatto.
L’impresa deve disporre di veicoli di riserva o delle parti di ricambio necessari per garantire il regolare svolgimento dell’esercizio. Essi devono essere ispezionati periodicamente a fondo e sottoposti a manutenzione. Per quanto concerne la parte elettrica, lo stato dell’isolazione deve essere costantemente verificato.
Per ogni filobus o rimorchio, l’impresa deve tenere un controllo in cui sono indicati:
Le imprese filoviarie devono essere esercitate conformemente alle disposizioni della concessione e alle prescrizioni della legislazione
ferroviaria e della legislazione sugli impianti elettrici.
I regolamenti d’esercizio e le disposizioni d’applicazione corrispondenti delle imprese filoviarie, come pure le loro modificazioni o gli ulteriori complementi devono essere sottoposti allo stato di progetto all’Ufficio federale per approvazione. Lo stesso dicasi delle istruzioni concernenti il servizio e la manutenzione degli impianti elettrici.
Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 199816sugli emolumenti dell’UFT.
La presente ordinanza entra in vigore il 20 luglio 1951.
RS 744.21 ↩
RS 742.141.1 ↩
RS 742.101 ↩
RS 742.142.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
RS 742.141.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
Abrogata dal n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
Nuova espr. giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 ott. 1957, in vigore dal 1° nov. 1957 (RU 1957 865). ↩
Introdotto dal n. II 6 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 22 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). ↩
RS 742.102 ↩
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