747.201.2•Ordinanza sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale
747.201.2ONCAFFederal Council Ordinance1 apr 2006
(ONCAF)
del 1° marzo 2006 (Stato 1° giugno 2022) (Stato 1° giugno 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 56 capoverso 2bisdella legge federale del 3 ottobre 19751sulla navigazione interna (LNI),2
ordina:
È considerata licenza di condurre natanti federale la licenza di condurre natanti cantonale che reca il segno figurativo e verbale ufficiale della Confederazione Svizzera.
Le unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale (unità amministrative):
Le unità amministrative sono responsabili della manutenzione dei loro battelli. Incaricano le aziende specializzate di tutti i lavori di manutenzione. I crediti devono essere iscritti nel preventivo dell’unità amministrativa competente.
Gli esami di conduttore sono svolti da periti d’esame militari.
Nel caso d’incidenti e nei casi di danno, il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è competente per la liquidazione dei danni e la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 19–22 dell’ordinanza del 23 febbraio 200517concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.
L’ordinanza del 6 dicembre 198218su i battelli dell’amministrazione federale e i loro conduttori è abrogata.
L’istruzione in materia di radar è riconosciuta con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1995. Su richiesta, l’UCNEs rilascia un brevetto radar.
(art. 13a )
111 Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel presente allegato. 112 I conduttori dei battelli sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni. 113 L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i battelli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei battelli e dei gruppi elettrogeni.
121 L’allegato non si applica:
131 L’allegato non si applica a trasporti di:
141 L’allegato non si applica ai trasporti di carburante che serve alla propulsione del battello o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti o trasportati in modo sufficientemente sicuro.
151 L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):
210 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID19.
(aperto)
410 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.
(aperto)
(aperto)
710 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.
(aperto)
(aperto)
831 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato. 832 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili. 833 L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto.
RS 747.201 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306). ↩
RS 747.201.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016 (RU 2016 409). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Nuova espr.giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 747.201.1 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). ↩
RS 514.31 ↩
[RU 1982 2248] ↩
Il testo del RID (appendice C della Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia; COTIF;RS 0.742.403.12 ) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all’indirizzo www.otif.org > Marchandises dangereuses ↩
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