(OEmSON)1
del 2 luglio 2001 (Stato 1° maggio 2025)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,
visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 19852
sull’esame del tipo dei natanti,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per gli esami del tipo e altri atti ufficiali.3
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
- Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.
- Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
- La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.
Art. 3 Spese
- Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.
- Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.4
Art. 4 Emolumenti per prestazioni amministrative
Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:
Art. 5 Emolumenti per l’esame tecnico
- L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:
- Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:
- Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:
- Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.
- Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.
Art. 6
Art. 7 Emolumenti per gli altri atti ufficiali
- Gli emolumenti per gli altri atti ufficiali sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.
- Per altri atti ufficiali s’intendono le prestazioni che vanno oltre il volume ordinario dell’esame, in particolare esami di documenti, accertamenti tecnici e tempi di viaggio sotto forma di forfait per il percorso.
- Gli emolumentivariano tra 100 e 200 franchi per ora di lavoro. Il loro ammontaredipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro.
Art. 8 Riduzione o esenzione
Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:
- l’atto ufficiale è nel suo interesse;
- il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.
Art. 9 Decisione sugli emolumenti
- Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.
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Art. 10 Scadenza e termine di pagamento
- L’emolumento è esigibile:
- al momento della comunicazione scritta all’assoggettato;
- in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.
- Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.
Art. 11 Riscossione
- Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.
- La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.
Art. 12 Prescrizione
- Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.
- La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 agosto 19976concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie
- Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.
- Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.