Ordinanza del DATEC concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti

747.201.55OEmSONDepartmental Ordinance16 lug 2001

(OEmSON)1

del 2 luglio 2001 (Stato 1° maggio 2025)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,

visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 19852
sull’esame del tipo dei natanti,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per gli esami del tipo e altri atti ufficiali.3

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
  1. Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.
  2. Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
  3. La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.
Art. 3 Spese
  1. Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.
  2. Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.4
Art. 4 Emolumenti per prestazioni amministrative

Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:

franchi
a. verbale dell’esame tecnico b. certificato tipo c. registrazione nel certificato tipo50.–
70.–
40.–
Art. 5 Emolumenti per l’esame tecnico
  1. L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:
franchi
a. fino a 10 m di lunghezza b. oltre 10 m di lunghezza150.–
180.–
  1. Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:
franchi
a. per le imbarcazioni con motore entrobordo b. per il controllo40.–
1. dell’illuminazione 2. della protezione delle acque 3. degli impianti sanitari 4. degli impianti fissi per il carburante 5. delle cisterne fisse delle acque nere40.–
40.–
40.–
40.–
40.–
c. per la misurazione del rumore in esercizio d. per la misurazione delle vele250.–
1. fino a 15 m2di superficie velica 2. oltre 15 m2di superficie velica100.–
150.–
  1. Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:
franchi
a. del numero delle persone b. della potenza propulsiva c. del bordo libero d. della stabilità40.–
40.–
40.–
40.–
  1. Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.
  2. Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.
Art. 6
Art. 7 Emolumenti per gli altri atti ufficiali
  1. Gli emolumenti per gli altri atti ufficiali sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.
  2. Per altri atti ufficiali s’intendono le prestazioni che vanno oltre il volume ordinario dell’esame, in particolare esami di documenti, accertamenti tecnici e tempi di viaggio sotto forma di forfait per il percorso.
  3. Gli emolumentivariano tra 100 e 200 franchi per ora di lavoro. Il loro ammontaredipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro.
Art. 8 Riduzione o esenzione

Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:

  1. l’atto ufficiale è nel suo interesse;
  2. il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.
Art. 9 Decisione sugli emolumenti
  1. Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.
  2. .5
Art. 10 Scadenza e termine di pagamento
  1. L’emolumento è esigibile:
    1. al momento della comunicazione scritta all’assoggettato;
    2. in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.
  2. Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.
Art. 11 Riscossione
  1. Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.
  2. La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.
Art. 12 Prescrizione
  1. Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.
  2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 5 agosto 19976concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie
  1. Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.
  2. Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.
Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC dell’8 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 553).

  2. RS 747.201.5

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

  5. Abrogato dalla cifra V n. 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

  6. [RU 1997 2017]

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