747.223.1•Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza
747.223.1RNCLegislation From Committees1 apr 1976
(Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)1
del 17 marzo 19762(Stato 1° maggio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19753sulla navigazione interna;
visto l’articolo 5 della Convenzione del 1° giugno 19734per la navigazione
sul Lago di Costanza;
approvando il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza adottato
il 13 gennaio 1976 dalla Commissione internazionale della navigazione,
ordina:5
La presente ordinanza si applica:
Nella presente ordinanza:
Ove insorga un pericolo imminente, i conduttori devono prendere ogni provvedimento dettato dalle circostanze, anche qualora siano costretti a derogare alle norme della presente ordinanza.
Qualora per l’esercizio di una nave sia necessaria un’ammissione (art. 14.01) o una licenza (art. 2.01 cpv. 3) o per il governo di una nave sia necessaria una licenza di condurre (art. 12.02) o una licenza per la navigazione a mezzo radar (art. 6.12 cpv. 1 lett. a), i documenti devono trovarsi a bordo. I documenti devono essere presentati a richiesta degli organi dell’autorità competente.
Costatato che un ostacolo mette in pericolo la navigazione, il conduttore deve informarne senza indugio il posto di polizia più vicino.
Le navi in servizio non devono produrre rumore, fumo, gas di scarico o odori più di quanto occorra a una nave in stato di marcia regolare e adoperata secondo le norme.
Se la sicurezza della navigazione è in pericolo, il conduttore di una nave incagliata o affondata deve mostrare i segnali indicati negli articoli 3.08 e 3.11 e prendere immediatamente le misure necessarie per far sparire il pericolo. Se ciò non è possibile, deve avvisarne senza indugio il posto di polizia più vicino.
I conduttori e i sorveglianti degli impianti galleggianti devono osservare gli ordini dati dagli organi dell’autorità competente per la sicurezza e la fluidità della navigazione, come anche evitare pericoli e svantaggi che possono derivare da questa.
In certi casi particolari, segnatamente in occasione delle manifestazioni di cui all’articolo 11.05, in caso di lavori nell’acqua o sulle rive o in caso di pericolo di piena, l’autorità competente può emanare prescrizioni di carattere temporaneo il fine di garantire la sicurezza e la fluidità della navigazione, come anche di evitare pericoli o svantaggi che possono derivare da questa.
Secondo le norme della presente ordinanza, l’autorità competente, a domanda, riserva la priorità alle navi passeggeri che navigano in corso regolare secondo un orario pubblicato. Qualora la sicurezza e la fluidità della navigazione lo richiedano, essa può, a domanda, riservare tale priorità ad altre navi, eccettuate quelle da diporto.
I conduttori e i sorveglianti di impianti galleggianti devono fornire l’assistenza necessaria agli organi dell’autorità competente incaricati di vigilare sull’applicazione delle norme della presente ordinanza.
Le navi in cui alla lettera b debbono portare, indipendentemente dalla loro lunghezza, il nome e l’indirizzo del proprietario o di chi è autorizzato a disporne.19 2. L’obbligo di cui al capoverso 1 primo periodo è considerato adempiuto qualora la nave porti contrassegni ufficiali attribuitile dall’autorità competente per altre idrovie di una parte contraente dell’Accordo del 1° giugno 197320concernente la navigazione sul lago di Costanza. 3. Riguardo all’attribuzione del contrassegno per una nave non soggetta ad ammissione è rilasciato un documento (licenza); si applicano quindi l’articolo 14.02, escluse le lettere f, g, i e l, e l’articolo 14.07.21
I contrassegni di cui all’articolo 2.01 devono essere apposti in modo ben leggibile in caratteri latini e cifre arabe. I caratteri e le cifre devono essere alti almeno 8 centimetri. La loro larghezza e lo spessore dei tratti devono essere proporzionati all’altezza. I caratteri e le cifre devono essere di colore chiaro su fondo scuro oppure di colore scuro su fondo chiaro.
Su navi motorizzate con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale di testa d’albero o la luce circolare possono essere collocati lateralmente all’asse mediano della nave, qualora non sia possibile collocarli lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere disposto sull’asse mediano della nave o il più vicino possibile all’asse lungo il quale sono collocati lateralmente il fanale di testa d’albero o la luce circolare . 3. A notte buia e con aria tersa, la portata dei fanali deve essere di:
| a. per il fanale bianco chiaro | 4 km (2,2 miglia nautiche) |
|---|---|
| b. per il fanale rosso o verde | 3 km (1,6 miglia nautiche) |
| c. per il fanale bianco ordinario | 2 km (1,1 miglia nautiche) |
| d. per il fanale rosso o verde ordinario | 1,5 km (0,8 miglia nautiche) |
| 1. per fanali laterali o fanali laterali combinati | 1,85 km (1 miglio nautico) |
|---|---|
| 2. per il fanale di testa d’albero, il fanale di poppa e la luce bianca circolare | 3,7 km (2 miglia nautiche) |
| 3. in caso di fanale di testa d’albero tricolore | |
| – per il settore di babordo e di tribordo | 1,85 km (1 miglio nautico) |
| – per il settore del fanale di poppa | 3,7 km (2 miglia nautiche) |
b. su navi con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m:
| 1. per i fanali laterali, i fanali laterali combinati, i fanali di poppa e tutti i settori del fanale di testa d’albero tricolore | 3,7 km (2 miglia nautiche) |
|---|---|
| 2. per il fanale di testa d’albero | 5,55 km (3 miglia nautiche) |
c. su navi con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m:
| 1. per i fanali laterali e i fanali di poppa | 3,7 km (2 miglia nautiche) |
|---|---|
| 2. per il fanale di testa d’albero | 9,25 km (5 miglia nautiche) |
È vietato far uso di lampade e riflettori:
Le navi a vela motorizzate con posizionamento dei fanali secondo la lettera a possono portare un fanale di testa d’albero tricolore invece dei fanali laterali e del fanale di poppa.
5. Di notte e con scarsa visibilità, le navi non motorizzate portano una luce bianca circolare.
6. Di notte e con scarsa visibilità, le navi a vela che navigano soltanto a vela portano:
Le navi prioritarie devono portare, oltre ai fanali prescritti nell’articolo 3.06, una luce circolare verde chiaro collocata in luogo appropriato e almeno a un metro sopra il fanale di testa d’albero (fanale di prua) di cui all’articolo 3.06 capoverso 1 lettera a.
Di giorno, le navi prioritarie devono portare un pallone verde.
Le navi e gli impianti galleggianti le cui ancore sono gettate in modo da presentare un pericolo per la navigazione devono portare due bandiere bianche sovrapposte in modo da essere visibili da ogni lato. Qualora la sicurezza della navigazione lo esiga, gli ancoraggi devono essere inoltre segnalati con boe gialle.
Le navi del servizio ufficiale di sicurezza possono mostrare un fuoco blu a luce intermittente quando si trovano in servizio urgente. Con l’autorizzazione delle autorità competenti, anche le navi dei vigili del fuoco, quelle del servizio contro l’inquinamento dagli olii e quelle del servizio pubblico di salvataggio possono mostrare un fuoco blu a luce intermittente quando si trovano in servizio urgente.
I segnali acustici previsti nella presente ordinanza (allegato A) devono essere emessi in suoni di altezza costante. Per suono breve si intende un suono della durata di circa un secondo, per suono prolungato un suono della durata di circa quattro secondi. L’intervallo fra due suoni consecutivi deve essere di circa un secondo.
In caso di poca visibilità, i porti e gli imbarcaderi possono emettere i segnali acustici seguenti:
È vietato far uso di segnali acustici diversi da quelli previsti nella presente ordinanza o di far uso dei segnali menzionati, in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Il conduttore deve regolare la velocità in modo da poter in ogni momento soddisfare ai propri obblighi in materia di navigazione. Tuttavia, la velocità non deve superare i 40 km/h.
Ogni nave deve scostarsi dalla rotta dei battelli recanti la luce intermittente blu prevista all’articolo 3.12. Ove occorra bisogna fermarsi.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6.04 e senza pregiudizio per l’articolo 6.03, in caso di incrocio e di sorpasso:
Se due navi a vela s’avvicinano vicendevolmente in modo da non poter escludere un pericolo d’urto, devono, in deroga all’articolo 6.04 capoversi 2 e 3 scostarsi l’una dall’altra come segue:
Le navi che devono scostarsi da altre navi devono lasciare a quest’ultime lo spazio necessario per continuare la rotta e per manovrare.
Se una nave in stato d’emergenza vuol chiedere soccorso deve:
Il trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose è
vietato.
L’articolo 8.01 non si applica al trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose:
Nella misura in cui si tratta di sostanze che non possono inquinare le acque e che sono trasportate con veicoli a motore su chiatte da traghetto autorizzate a trasportare merci pericolose, l’articolo 8.01 non si applica al trasporto di merci pericolose:
Salvo nei casi di forza maggiore, le navi con passeggeri a bordo non devono rimorchiare o farsi rimorchiare né navigare accoppiate.
Il numero massimo dei passeggeri deve essere indicato in un luogo ben visibile.
Le prescrizioni del presente capo s’applicano:
Nei casi di cui agli articoli 10.04 capoverso 3 e 10.05 capoverso 1 seconda frase ogni nave deve aspettare il passaggio di una nave passeggeri prioritaria giusta l’articolo 1.15.
È vietato l’impiego di sci nautici o attrezzi analoghi, tavole da onda nonché farsi trascinare con corpi galleggianti non manovrabili.
Le navi devono arrestarsi se in seguito a diminuzione della visibilità vi è pericolo per la navigazione.
Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei canali e in prossimità dei ponti.
La pesca al traino fatta da diverse navi facenti rotta di fronte o in fila indiana è vietata.
Le prescrizioni concernenti la circolazione sono applicabili agli idroplani nella misura in cui non si applica il diritto concernente la navigazione aerea.
Le corse di velocità, le feste nautiche e qualsiasi altra manifestazione che può causare concentrazione di navi o intralciare la navigazione devono essere approvate dall’autorità competente. L’approvazione non è concessa se vi è da temere che la manifestazione pregiudichi considerevolmente la navigazione, la sicurezza delle persone, la qualità delle acque, la pesca o l’ambiente e che tali inconvenienti non possano essere evitati o compensati mediante oneri o condizioni.
Lo spostamento di navi non costruite in modo rispondente alle prescrizioni della presente ordinanza e di impianti galleggianti (trasporti speciali) deve essere approvato dall’autorità competente. L’approvazione va rifiutata, se vi è da temere che il trasporto speciale pregiudichi considerevolmente la navigazione, la sicurezza delle persone, la qualità delle acque, la pesca o l’ambiente e che tali inconvenienti non possano essere evitati o compensati mediante oneri o condizioni.
Per condurre navi il cui organo di propulsione ha una potenza superiore a 4,4 kW, oppure navi a vela la cui superficie velica è superiore a 12 m2, è necessario un permesso.
Categoria A: navi motorizzate non rientranti nelle categorie B e C;
Categoria B: navi passeggeri;
Categoria C: navi mercantili e apparecchi galleggianti muniti di mezzi meccanici di propulsione;
Categoria D: navi a vela. 2. Per condurre navi a vela dotate di motore di potenza superiore a 4,4 kW, occorre inoltre una licenza della categoria A.45 3. La licenza di condurre della categoria B o C è parimente valida per le navi della categoria A. 4. La licenza di condurre può essere rilasciata a determinate condizioni e con taluni oneri. Essa può segnatamente essere limitata a taluni tipi di navi e a taluni settori della via navigabile per ogni categoria. 5. Per la conduzione di navi di tipo speciale (art. 14.01 cpv. 6 primo periodo) occorre presentare, senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 1, un attestato di idoneità specifico.46 6. Per condurre una nave passeggeri con un numero massimo consentito di dodici persone è sufficiente la licenza di condurre rispettivamente della categoria A e D. In deroga all’articolo 12.03 capoverso 1 lettera a, il titolare della licenza di condurre deve avere almeno 21 anni.47
| per la licenza della | categoria A: | 18 anni, |
|---|---|---|
| categoria B: | 21 anni, | |
| categoria C: | 21 anni, | |
| categoria D: | 14 anni; |
2. Le condizioni di idoneità richieste a norma del capoverso 1 lettera b sono adempiute se il candidato dispone di un’idoneità mentale e fisica sufficiente e se, in base alla sua condotta precedente, si può presumere che rispetterà le prescrizioni e agirà in modo da evitare danni ad altre persone. In caso di dubbi sulla sua idoneità mentale o fisica, può essere richiesto un certificato medico. I candidati che intendono ottenere una licenza della categoria B sono obbligati a presentare un certificato medico.49
Se il titolare di una licenza di condurre cambia domicilio per recarsi da uno Stato costiero sul lago di Costanza nell’altro Stato costiero, o da uno Stato non costiero in uno Stato costiero diverso da quello che ha rilasciato la licenza di condurre, è tenuto a far rinnovare la sua licenza di condurre presso l’autorità competente secondo la legislazione nazionale.
La licenza di condurre può essere revocata o limitata nella misura in cui le condizioni di rilascio previste nell’articolo 12.03 capoverso 1 lettera b non sono più adempiute. Questa disposizione si applica parimenti se il titolare ha navigato sotto notevole influsso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti oppure se ha violato gravemente i propri doveri di conduttore.
Tenuto conto delle norme della tecnica di costruzione navale, le navi devono avere una galleggiabilità sufficiente per il loro uso.
La stabilità e il bordo libero delle navi devono essere sufficienti per tutte le condizioni di carico corrispondenti al loro uso; le navi passeggeri e mercantili devono recare dei marchi di immersione.
Ciascuna nave deve essere dotata di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e tale da garantire una buona manovrabilità.
Il livello di pressione acustica delle navi, misurato secondo la norma EN ISO 2922:2000 sulla misurazione del rumore aereo generato da navi per navigazione interna e portuale58, non deve superare 72 dB (A). Sono riconosciuti altri procedimenti di misurazione che consentono di misurare il livello di pressione acustica in modo almeno altrettanto preciso, che offrono lo stesso livello di protezione e che raggiungono gli stessi obiettivi. Su richiesta dell’autorità competente occorre esibire la documentazione comprovante l’equivalenza del procedimento adottato.
Il posto del timoniere deve essere collocato in modo che il conduttore possa vigilare il canale come anche, nel caso di navi passeggeri, gli impianti necessari per accostare e per partire.
Gli apparecchi radar devono essere del tipo ammesso dall’autorità competente e adeguati alla navigazione sul lago di Costanza.
I motori a miscela carburante-olio-lubrificante possono essere usati solo se il carburante non contiene più del 2 per cento di olio (miscela 1:50). .62
Se per un motore sono già state effettuate perizie d’omologazione di questo tipo, le disposizioni dei regolamenti su cui si basano tali perizie si applicano per la domanda, la marcatura del motore, il certificato d’omologazione concernente i gas di scarico e per la procedura di verifica della produzione.
7. Su navi per il trasporto a scopo professionale possono essere messi in esercizio esclusivamente motori a combustione interna con uno dei seguenti certificati di omologazione concernenti i gas di scarico o certificati di omologazione:
Se si trasformano motori con certificato di omologazione secondo la lettera e, f o g, un laboratorio di controllo tecnico o l’autorità che ha rilasciato il certificato di omologazione deve attestare che le modifiche previste non influenzeranno i gas di scarico del motore e che la validità del certificato non si estingue. La relativa attestazione deve essere presentata all’autorità competente per l’ammissione.
Sono eccettuati da questa disposizione i motori per i quali si può provare che al 1° maggio 2022 erano già in esercizio su navi per il trasporto a scopo professionale o depositati nel magazzino dell’impresa di navigazione e notificati all’autorità competente.
I motori a combustione interna che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 13.11a capoverso 7 possono essere sostituiti solo con motori che raggiungono almeno i valori limite del grado 2 delle prescrizioni sui gas di scarico.
Su tutti i motori a combustione interna che servono alla propulsione e alla produzione di energia elettrica (generatori), in occasione dell’ispezione periodica di cui all’articolo 14.04 capoverso 1 deve essere effettuata la manutenzione e il controllo di tutte le componenti dei gas di scarico. Manutenzione e controllo devono essere eseguiti nel semestre precedente l’ispezione periodica e deve esserne inviata conferma scritta all’autorità.
I tubi di scarico dei motori devono essere stagni ai gas e istallati in modo da escludere qualsiasi pericolo d’incendio e qualsiasi altro pregiudizio alla salute; ove occorra, essi devono essere isolati o raffreddati.
Gli impianti elettrici o a gas liquido devono soddisfare alle norme della tecnica.
Gli impianti di riscaldamento, delle cucine e quelli frigoriferi, compresi i loro accessori, devono essere in stato di buon funzionamento.
I motori che impiegano carburante con un punto di combustione fino a 55°C non possono essere istallati a bordo di navi passeggeri.
La potenza totale dei motori delle navi da diporto deve essere adeguata al loro genere di costruzione.
I giubbotti di salvataggio conformi alle norme «EN ISO 12402-4, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 – Requisiti di sicurezza», «EN ISO 12402-3, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 – Requisiti di sicurezza» o «EN ISO 12402-2, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 – Requisiti di sicurezza»78sono riconosciuti se presentano la spinta idrostatica minima in funzione del peso corporeo di chi lo indossa.
4. Sulle navi di cui al capoverso 3 deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto con un’adeguata spinta idrostatica per ciascuna persona a bordo di peso corporeo inferiore a 40 chilogrammi.79
5. Sulle navi di cui al capoverso 3 che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie sufficientemente grande da adibire al deposito degli attrezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, le persone che si trovano a bordo devono avere a disposizione o indossare un equipaggiamento di aiuto al galleggiamento conforme alla norma «EN ISO 12402-5, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento Parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) – Requisiti di sicurezza»80. Tale disposizione si applica in particolare a:
6. Le navi da diporto con un motore di potenza superiore a 30 kW e le navi a vela con zavorra fissa devono essere dotate, oltre che degli attrezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, di un apparecchio di lancio di detti attrezzi con una spinta idrostatica di almeno 100 N e una sagola galleggiante di almeno 10 metri di lunghezza.82
Se sono accertate deficienze, l’autorità competente può limitare o vietare l’impiego della nave, ritirare il documento d’ammissione o la nave stessa dalla circolazione finché è provato che le deficienze sono state eliminate.
L’autorità competente può revocare il documento d’ammissione se la nave non è più rispondente alle prescrizioni. Analogamente avviene se i proprietari o le persone che possono disporre della nave non si conformano, nonostante intimazioni dell’autorità competente, all’invito di presentarsi all’ispezione o a produrre i documenti d’ammissione.
Queste persone devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.
3. L’ammissione alla prova e al trasferimento può essere usata soltanto:
4. Il titolare del documento d’ammissione deve tener sufficientemente conto degli elevati rischi connessi con le corse a fini di prova e di trasferimento.
Le navi utilizzate a fine statale o per l’idrologia o l’idrografia come anche le navi di salvataggio sono dispensate dall’applicazione delle prescrizioni dei capitoli V a VII, X, XI e XIII a XV nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti lo richiede assolutamente. Le navi della polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini98, della vigilanza della pesca non sono inoltre tenute, nelle condizioni summenzionate, ad applicare le prescrizioni dell’articolo 3.06 purché non ne risulti pregiudizio per la sicurezza della navigazione.
La presente modificazione si applica ai veicoli muniti di motori di nave che sono ammessi, per la prima volta, dopo il 1° gennaio 1993 in virtù dell’ordinanza per la navigazione sul lago di Costanza.
I requisiti contenuti nell’articolo 13.20 capoversi 3 e 6 relativi alla spinta idrostatica degli attrezzi di salvataggio si applicano unicamente agli attrezzi di salvataggio su navi ammesse per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
| Segnale acustico | Significato | Articolo | |
|---|---|---|---|
| – un suono breve | «Accosto a dritta» | 4.02 | (1) |
| – – due suoni brevi | «Accosto a sinistra» «L’incrocio deve avvenire a dritta» | 4.02 6.04 10.04 | (1) (4) (1) |
| – – – tre suoni brevi | «Batto a ritroso» | 4.02 | (1) |
| – – – – quattro suoni brevi | «Sono incapace di manovrare» | 4.02 | (1) |
| — un suono prolungato | «Attenzione» o «Avanzo in linea retta» «Segnale di uscita da un porto» «Segnale di foschia delle navi, eccettuate quelle prioritarie» «Segnale di passaggio di ponti» | 4.02 6.10 6.14 10.05 | (1) (2) (1) (1) |
| — — due suoni prolungati | «Segnale di foschia delle navi prioritarie» | 6.14 | (2) |
| — — — tre suoni prolungati | «Segnale d’entrata in un porto delle navi prioritarie, dei convogli rimorchiati e delle navi in difficoltà» | 6.10 | (2) |
| — — — —^ ^serie di suoni prolungati | «Segnale delle navi in pericolo» | 6.16 |
| – – – – – – due suoni brevi tre volte il minuto o rintocchi continui di campana | «Segnale di foschia dei porti, degli imbarcaderi e degli impianti avvertitori di nebbia» | 4.03 |
|---|
Generalità1. Eccettuate le boe gialle secondo la lettera G, i segnali devono avere la forma prevista nell’allegato. La loro lunghezza dal lato più piccolo rispettivamente il loro diametro, dev’essere almeno di 0,80 m. 2. Il retro di un segnale, se non reca indicazioni, dev’essere colorato in bianco. 3. Di note, il segnali possono essere illuminati. 4. Le boe gialle per la segnalazione dei limiti delle superfici d’acqua devono avere un diametro di almeno 40 cm. Le boe poste alle estremità o agli angoli devono avere un diametro più lungo di 20 cm rispetto a quello delle altre boe. 5. Per la segnalazione dei limiti delle superfici d’acqua, invece delle boe gialle possono essere impiegati anche palloni gialli con un diametro di almeno 40 cm su pali.
| A.1 | Divieto di passaggio o superficie d’acqua sbarrata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Per ogni nave | |||||||
| Due segnali luminosi | |||||||
| b. Per le navi motorizzate | |||||||
| A.2 | Divieto di sorpasso | ||||||
| A.3 | Divieto di incrociare e sorpassare | ||||||
| A.4 | Divieto di stazionare | ||||||
| A.5 | Divieto d’ancorare | ||||||
| A.6 | Divieto d’ormeggiare | ||||||
| A.7 | Divieto di virare | ||||||
| A.8 | Divieto di cagionare urti d’onda o risucchi | ||||||
| A.9 | Divieto di navigare fuori dei limiti indicati | ||||||
| A.10 | Sci nautico vietato | ||||||
| A.11 | Divieto di usare le tavole a vela | ||||||
| A.12 | Divieto per navi a vela | ||||||
| A.13 | Divieto di balneazione |
| B.1 | Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia | |
|---|---|---|
| B.2 | Obbligo di fermarsi in determinate condizioni | |
| B.3 | Obbligo di non superare una velocità indicata (in km/h) | |
| B.4 | Obbligo di emettere un segnale acustico | |
| B.5 | Obbligo di osservare una prudenza particolare |
| C.1 | Altezza del passaggio limitata | |
|---|---|---|
| C.2 | Larghezza del passaggio limitata | |
| C.3 | L’idrovia si restringe; il numero indicato sul segnale rappresenta, i metri, la distanza dalla riva, cui devono tenersi le navi |
| D.1 | Passaggio raccomandato dei ponti a. Nei due sensi | ||
|---|---|---|---|
| b. Solo nel senso dal quale il segnale è visibile | o | ||
| D.2 | Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato in «verde» |
| E.1 | Autorizzazione di stazionare | |
|---|---|---|
| E.2 | Autorizzazione di ancorare | |
| E.3 | Fine di un divieto o di un obbligo | |
| E.4 | Sci nautico autorizzato | |
| E.5 | Tavole a vela autorizzate | |
| E.6 | Segnalazione del pescaggio minimo di 2 m Quando il livello dell’acqua corrisponde a 2,5 m sulla scala di Costanza, il pescaggio minimo nel luogo segnalato, verso il largo, è di 2 m. Il numero recato sul segnale corrisponde a quello dell’indicazione sistematica delle varie carte per la navigazione sul lago di Costanza. | |
| E.7 | Segnalazione di bassifondi e ostacoli | |
| E.8 | Gli ostacoli alla navigazione e gli sbarramenti possono anche essere segnalati con una luce bianca lampeggiante o intermittente. |
I segnali principali possono essere completati con tavole, targhe o iscrizioni completive, segnatamente nel modo seguente:
| Esempio: | |
|---|---|
| Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m |
| Esempio: | |
|---|---|
| Autorizzazione di stazionare |
| Esempio: | |
|---|---|
| Arresto per la dogana |
H.1 Segnale d’avvertimento di vento forte Fuoco arancio intermittente, circa 40 volte il minuto. L’avviso di vento forte segnala la possibilità di forti raffiche di vento, di velocità compresa tra i 25 e i 33 nodi (a partire dal grado 6 della scala Beaufort). H.2 Segnale d’avvertimento di tempesta Fuoco arancio intermittente, circa 90 volte il minuto. L’avviso di tempesta segnala l’arrivo di forti raffiche di vento, di velocità pari o superiore a 34 nodi (a partire dal grado 8 della scala Beaufort).
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
RS 747.201 ↩
RS 0.747.223.11 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 (RU 2002 284283). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Direttiva 2013/53/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90. ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 (RU 2004 20812079). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1962, GU L 400 del 12.11.2021, p. 16. ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 (RU 2004 20812079). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
RS 0.747.208 . L’allegato all’ADN non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o sul sito Internet:www.bav.admin.ch> Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN 2021). ↩
RS 0.741.621 . Gli allegati all’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o sul sito Internet:www.astra.admin.ch> Area tecnico-amministrativa > Veicoli e merci pericolose > Merci pericolose > Diritto internazionale (ADR 2021 volume I e II). Gli stampati possono essere ottenuti presso l’UFCL, Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna. ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 20812079). ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 gen. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
RS 0.747.223.11 ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Per. introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
RS 0.747.208 . L’allegato all’ADN non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o consultato al sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > ADN 2021. ↩
RS 0.741.621 . Gli allegati dell’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati gratuitamente presso l’Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o consultati al sito Internet: www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Veicoli e merci pericolose > Merci pericolose > Diritto internazionale. ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Il testo della risoluzione può essere consultato al seguente indirizzo Internet: https://unece.org > Our work > Transport > Inland Water Transport > Legal Instruments and Resolutions > ICC Resolution No. 40. ↩
Direttiva 2017/2397/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53. ↩
Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 12.09 cpv. 2. ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. b della presente O. ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283). ↩
Per. 2 abrogato dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 4 giu. 1991, approvata dal CF il 9 dic. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 8382). ↩
Regolamento (CE) n. 595/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009,relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.6.2009, pag. 1, nella versione del regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202. ↩
Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p. ↩
Regolamento (UE) 2016/1628del Parlamento europeo e del Consiglio, del14 settembre 2016,relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53, nella versione del regolamento (UE) 2020/1040, GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1. ↩
Il regolamento UNECE n. 49 serie 06 può essere consultato gratuitamente presso la United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) al sito Internet: www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60. ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Il programma può essere può essere consultato online o richiesto al sito ww.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
L’elenco dei filtri antiparticolato stilato dall’Ufficio federale dell’ambiente e dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può essere consultato al sito Internet: www.bafu.admin.ch> Temi A-Z > Filtri antiparticolato. ↩
La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207211). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p. ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659). ↩
Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976984). ↩
Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 (RU 2002 284283). Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p. ↩
Introdotto dall’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 (RU 2005 57396681). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283). ↩
Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004v 1° mag. 2004 (RU 2004 20812079). ↩
Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253). ↩
Abrogati dall’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681). ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 1. ↩
In Svizzera corrisponde a «preparati». ↩
Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 2. ↩
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"title": "Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC) ",
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