747.312.4•Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
747.312.4Federal Council Ordinance1 feb 2008
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"title": "Ordinanza del 14 dicembre 2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima",
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}del 14 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 19531sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera,2
ordina:
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.
Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti (OgeEm).
Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.
Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm5, anche i costi delle pubblicazioni.
Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolumenti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.
Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 della legge sulla navigazione marittima):
| 1. | rilascio a titolari che non lavorano su una nave svizzera | 150 |
|---|---|---|
| 2. | sostituzione del libretto | 50 |
| Fr | ||
|---|---|---|
| 1. | Esame delle condizioni circa l’immatricolazione d’uno yacht | 500 |
| 2. | Immatricolazione d’uno yacht | 300 |
| 3.6 | Rilascio di un certificato di bandiera di una durata di validità di cinque anni | 750 |
| 4. | Proroga di un certificato di bandiera, per ogni anno | 150 |
| 5. | Esame delle condizioni d’ammissione di un’imbarcazione | 300 |
| 6.7 | Rilascio di un’attestazione di bandiera di una durata di validità di cinque anni | 500 |
| 7. | Proroga di un’attestazione di bandiera, per ogni anno | 100 |
| 8.8 | Modifica o rilascio di un duplicato di un certificato di bandiera o di un’attestazione di bandiera | 100 |
| 9. | Rilascio di un certificato di cancellazione o di un altro tipo di attestazione | 100 |
| 10. | Riconoscimento di un ente esaminatore di cui all’articolo 19 capoverso 2 | 3000 |
| 1. | Intavolazione di una nave nel registro, comprese l’apertura del foglio e la prima iscrizione della proprietà della nave, come pure iscrizione di un trapasso della proprietà di una nave | Per tonnellata di stazza netta, 1.50 fr., ma al massimo 10 000 franchi |
|---|---|---|
| 2. | In caso di permuta, l’emolumento di cui al numero 1 è calcolato separatamente per ciascun oggetto | |
| 3. | Iscrizione di trasferimenti successori | ½ dell’emolumento secondo il numero 1, ma al massimo 5000 franchi |
| Fr. | ||
|---|---|---|
| 1. | Radiazione di una nave dal mastro nei casi previsti dall’articolo 36 della legge sulla navigazione marittima9o dall’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 192310sul registro del naviglio | 200 |
| 2. | Comunicazioni previste dall’articolo 39 della legge sulla navigazione marittima e dagli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoversi 2 e 3 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio, per ogni comunicazione | 20 |
| 1. | Ipoteche per un valore fino a 1 milione di franchi | 1 ‰ della somma garantita dall’ipoteca |
|---|---|---|
| 2. | Ipoteche per un ammontare superiore a 1 milione di franchi | 1 ‰ su 1 milione di franchi, ½ ‰ sul resto dell’ipoteca, ma al massimo 5000 franchi |
| Fr. | ||
|---|---|---|
| 1. | Per ogni iscrizione menzionata come segue: | 50 |
| a. annotazione di diritti personali, limitazioni del diritto di disporre e iscrizioni provvisorie; b. menzione; c. usufrutto; d. modifica del pegno, del grado o del credito garantito, cancellazione dell’ipoteca, modificazione della descrizione della nave, cancellazione o modificazione d’iscrizioni conformemente alle lettere a–c; e. cambiamento del nome della nave o del proprietario (senza trasferimento della proprietà); f. costituzione, modificazione o cancellazione di un’ipoteca di un usufrutto sul credito garantito di un’ipoteca o di un posto vacante; | ||
| 2. | Estratti del registro e certificati, per ogni nave | 30 |
| 3. | Avvisi di: | |
| a. assunzione di debito mandati ai creditori, per avviso b. atti di disposizione nel registro del naviglio, per avviso | 20 20 |
Le iscrizioni seguenti sono gratuite:
| Fr. | ||
|---|---|---|
| 1. | Proroga della validità di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 2 della legge sulla navigazione marittima): per anno o frazione d’anno di validità | 200 |
| 2. | Modificazioni di un atto di validità (art. 43 cpv. 2 della legge sulla navigazione marittima) | 100 |
| 3. | Attestazione relativa a un rapporto del capitano o a un estratto dai giornali di bordo, per ogni copia attestata | 30 |
| 4. | Stesura del processo verbale in caso di relazione di mare (art. 120 della legge sulla navigazione marittima) a. originale: se questa formalità necessita: | |
| – meno di un’ora | 60 | |
| – più di un’ora, l’emolumento è calcolato | secondo il tempo impiegato | |
| b. copie legalizzate, per copia | 30 | |
| 5. | Timbratura di un nuovo giornale di bordo, per ogni libro | 20 |
| Fr. | ||
|---|---|---|
| 1. | Iscrizione di un capitano o di un cambiamento di capitano nel ruolo d’equipaggio | 30 |
| 2. | Arruolamento, cessazione del rapporto d’arruolamento e trasferimento (art. 65 della legge sulla navigazione marittima), per marittimo | 10 |
| 3. | Se, su domanda della direzione della nave, l’arruolamento di cui al numero 2 è fatto a bordo, è riscosso un emolumento supplementare per il viaggio (andata e ritorno) secondo il tempo impiegato. |
Le prestazioni seguenti sono gratuite:
L’ordinanza del 30 ottobre 198512sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.
Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.
RS 747.30 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566). ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567). ↩
RS 172.041 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I della O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 566). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 747.11 ↩
RS 747.11 ↩
RU 1985 1897, 1993 1890, 2006 4705cifra II n. 74 ↩