del 14 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 19531sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera,2
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Assoggettamento
Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti e supplementi
- Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni sono calcolati secondo le corrispondenti aliquote.
- Qualora non sia definita un’aliquota o sia occasionato un soprappiù eccezionale di lavoro all’autorità, l’emolumento ammonta a 75 franchi per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora.4
- Per le decisioni e le prestazioni che su richiesta sono eseguite urgentemente o fuori dall’orario normale di lavoro, gli Uffici e le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino al 30 per cento dell’emolumento.
Art. 5 Esborsi
Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm5, anche i costi delle pubblicazioni.
Art. 6 Riduzione o condono di emolumenti
Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolumenti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.
Sezione 2: Emolumenti dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima
Art. 7 Emolumento di bandiera per le navi svizzere
- Una volta all’anno le navi svizzere pagano all’Ufficio svizzero della navigazione marittima un emolumento di bandiera forfettario che copre tutte le prestazioni ordinarie dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima per le navi svizzere.
- L’emolumento forfettario annuale è riscosso la prima voltapro rata temporis al momento della registrazione, poi all’inizio di ogni anno civile. L’emolumento è determinato in funzione dell’età della nave. Per determinare l’età della nave fa stato la data in cui la chiglia è stata impostata. L’emolumento forfettario annuale ammonta:
a. per le navi, escluse le navi passeggeri:
1. di età inferiore a cinque anni: a 10 000 franchi,
2. di età superiore o uguale a cinque anni: a 12 000 franchi;
b. per le navi passeggeri:
1. di età inferiore a cinque anni: a 13 000 franchi,
2. di età superiore o uguale a cinque anni: a 15 000 franchi.
- Se una nave è sottoposta a più di un fermo nell’arco di tre anni, a causa del soprappiù eccezionale di lavoro l’emolumento forfettario annuale aumenta di 2000 franchi nei due anni successivi.
- Un ulteriore soprappiù eccezionale di lavoro, segnatamente in seguito a fermi che comportano un’ispezione straordinaria da parte dello Stato di bandiera, a casi di pirateria o ad avarie, è calcolato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.
- Nel caso in cui una persona fisica, una società commerciale o una persona giuridica registri una nave per uno scopo previsto dall’articolo 35 capoverso 1 della legge sulla navigazione marittima, gli emolumenti forfettari annuali possono, su domanda, essere ridotti o condonati.
Art. 8 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni
Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 della legge sulla navigazione marittima):
Art. 8a Emolumenti per prestazioni di servizi di cui all’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi
Sezione 3: Emolumenti riscossi dall’Ufficio svizzero del registro del naviglio
Art. 9 Intavolazione e iscrizione del trapasso della proprietà
Art. 10 Emolumenti di radiazione
Art. 11 Iscrizione e aumento d’ipoteche
Art. 12 Altre iscrizioni, estratti del registro e avvisi
Art. 13 Iscrizioni gratuite
Le iscrizioni seguenti sono gratuite:
- radiazioni di menzioni (art. 19 e 20 della LF del 28 set. 192311sul registro del naviglio);
- radiazione di una nave per ordine del Consiglio federale;
- blocco del registro per ordine del Consiglio federale;
- tutte le iscrizioni, modificazioni e radiazioni d’ufficio, eccetto i casi di cui all’articolo 36 della legge sulla navigazione marittima e all’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio.
Sezione 4: Emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Art. 14 Navi
Art. 15 Equipaggio
Art. 16 Prestazioni gratuite
Le prestazioni seguenti sono gratuite:
- ricevimento delle comunicazioni di arrivo e di partenza di una nave ed esame dei documenti di bordo (art. 59 della legge sulla navigazione marittima);
- vidimazione dei giornali di bordo dopo esame;
- vidimazione dei contratti di arruolamento, in quanto essa sia fatta in occasione delle formalità di arruolamento;
- arbitrato in caso di contestazioni concernenti l’esecuzione del contratto d’arruolamento (art. 81 della legge sulla navigazione marittima);
- ricevimento dei reclami di marittimi e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
- intervento in casi di reati commessi a bordo;
- domande alle autorità locali dirette a conseguire l’arresto di un marittimo o per l’assistenza giudiziaria di uno Stato straniero (art. 59 della legge sulla navigazione marittima);
- presa in consegna e amministrazione di valori e oggetti appartenenti a un marittimo ricoverato in ospedale;
- attestazione sui certificati di servizio;
- esame di documenti per il rilascio di un libretto di navigazione e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
- trascrizione di marittimi in un nuovo ruolo d’equipaggio;
- attestazione o legalizzazione di un certificato di nazionalità o di iscrizione;
- attestazione di un certificato per la partenza di una nave;
- rimpatrio di marittimi (art. 82 cpv. 3 della legge sulla navigazione marittima) dovuto a malattia, infortunio o arresto, fino a un tempo impiegato di quattro ore;
- attestazioni e comunicazioni agli Uffici federali.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 ottobre 198512sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.
Art. 18 Disposizione transitoria
Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.