747.321.71•Ordinanza dell’USNM sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi
747.321.71Federal Office Ordinance1 apr 2007
(Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)1
del 20 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM),
visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19532sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
visto l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 marzo 19713sugli yacht marittimi svizzeri,4
ordina:
Per l’ottenimento simultaneo di una licenza di navigazione d’altura per entrambe le categorie di natanti si deve fornire, per una categoria, un’attestazione della pratica di cui all’articolo 7 e, per l’altra, un’attestazione della pratica di cui all’articolo 8.
Tutti i documenti presentati per ottenere una licenza di navigazione d’altura sono confidenziali. Solo l’autorità o l’ente esaminatore, i loro esperti e l’USNM sono autorizzati a prenderne visione.
Le modifiche riguardanti l’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle devono essere autorizzate dall’USNM.
La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.
Le Direttive interne del maggio 1982 sul riconoscimento di nuove autorità o enti esaminatori secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri per i certificati di capacità per governare yacht marittimi svizzeri («B-Schein») sono abrogate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.
(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2a cpv. 1)
1. Gli esami per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura sono giudicati da esperti dell’autorità o dell’ente esaminatore riconosciuto titolari della licenza di navigazione d’altura.
2. Gli istruttori non possono essere impiegati come direttori o esperti degli esami.
3. L’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle allestito dall’autorità o dall’ente esaminatore è subordinato all’approvazione dell’USNM.
4. L’esame teorico comprende le seguenti materie:
| – Gruppo 1 | A: Navigazione, conduzione dell’imbarcazione B: Manovre C: Meteorologia D: Diritto marittimo E: Medicina di bordo |
|---|---|
| – Gruppo 2 | F: Esercizi sulle maree |
| – Gruppo 3 | G: Esercizi di carteggio nautico |
5. Le domande per le categorie «natanti a vela con o senza motore» e «natanti motorizzati» sono identiche.
6. Per le materie da A–E vengono poste esclusivamente le domande figuranti nell’elenco delle domande d’esame (inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle), autorizzate dall’USNM; per le materie F e G sono poste esclusivamente domande analoghe a quelle del modello.
7. L’esame è scritto. Può essere applicato il sistema della scelta multipla. I calcoli e le annotazioni sulle carte per risolvere gli esercizi dei gruppi 2 e 3 fanno parte della risposta e vanno consegnati.
8. A ogni domanda sono attribuiti punti in relazione alla sua importanza o difficoltà.
9. L’esame teorico è superato se il candidato ottiene almeno il 75 per cento del punteggio massimo per ogni materia.
10. In caso di risultato insufficiente in una o più materie, il candidato può, entro il termine di un anno, ripetere l’esame solo nel gruppo in cui non ha raggiunto la sufficienza, versando in tal caso una tassa d’esame parziale.
11. Per l’esame, il candidato dispone di sette ore al massimo. La ripartizione del tempo fra i gruppi 1, 2 e 3 è stabilita dalla singola autorità o ente esaminatore.
12. Le risposte illeggibili o incomplete non sono prese in considerazione.
13. Ad eccezione del materiale per scrivere o disegnare, del formulario per il calcolo del carteggio e dei documenti distribuiti all’esame, non possono essere usati altri documenti o strumenti (in particolare non sono ammessi apparecchi radio, telefoni, calcolatrici programmabili e computer).
14. Il responsabile dell’esame può ordinare l’allontanamento immediato di un candidato che faccia uso di documenti o strumenti non autorizzati. In simili casi, l’esame è considerato non superato. Durante o dopo l’esame la direzione dell’esame non accetta nessuna discussione con i candidati in merito ai risultati dell’esame.
15. Le date e le sedi delle sessioni ordinarie d’esame sono stabilite dall’autorità o dall’ente esaminatore.
16. Le autorità o gli enti esaminatori possono emanare modalità proprie necessarie allo svolgimento dell’esame.
17. Le tasse sono stabilite come segue:
| franchi | |
|---|---|
| Esame | 300 |
| Esame parziale | 200 |
| Primo rilascio della licenza | 250 |
| Cambio/duplicato/adeguamento della licenza | 150 |
| Estensione della licenza | 200 |
18. Le tasse devono essere pagate al momento dell’iscrizione. Non vengono rimborsate se il candidato non si presenta all’esame o non lo supera.
19. Su richiesta di singoli candidati, l’autorità o l’ente esaminatore può organizzare sessioni straordinarie d’esame. I candidati possono essere obbligati ad assumere la totalità delle spese supplementari che ne risultano.
20. A seconda delle conoscenze specialistiche richieste, la tariffa oraria per oneri straordinari ammonta a 100–200 franchi.
(art. 6 cpv. 1 lett. a)
1 Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi sono menzionate sull’attestato di navigazione. 2 Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con sicurezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate da un conducente idoneo e confermate nell’attestato di navigazione con l’apposizione della firma: 2.1 conoscenze generali sugli yacht, sul loro uso, sulla collocazione dell’equipaggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e delle vele; 2.2 conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni; 2.3 valutazione delle condizioni meteorologiche e del moto ondoso; 2.4 navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea; 2.5 manovre di ancoraggio e ormeggio; 2.6 manovre all’interno di un porto; 2.7 manovra uomo in mare.
(art. 6 cpv. 1 lett. a)
1 Il conducente è responsabile della tenuta del libro di bordo. 2 Il libro di bordo va redatto regolarmente durante la navigazione e deve contenere le indicazioni seguenti: 2.1 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario; 2.2 dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera; 2.3 nome, indirizzo e nazionalità del conducente; 2.4 genere, numero, data, luogo ed ente che ha rilasciato la licenza di navigazione d’altura del conducente; 2.5 generalità delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventualmente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d’imbarco e di sbarco (luoghi e date); 2.6 arrivo e partenza dai porti (luoghi e date); 2.7 rapporti di navigazione (vento e condizioni meteorologiche, rotte e correzioni, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore, posizioni successive dell’imbarcazione); 2.8 tabella dei quarti; 2.9 eventi e osservazioni importanti quali incidenti, avarie e altro. 3 Le iscrizioni nel libro di bordo devono descrivere la navigazione in modo comprensibile. 4 Il libro di bordo deve essere firmato dal conducente. 5 Per quanto riguarda la pratica della navigazione che deve essere acquisita ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza, la tenuta del libro di bordo deve essere effettuata a mano.
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1)
1 Il conducente e il candidato devono confermare con la loro firma che il candidato ha percorso le distanze richieste in qualità di membro dell’equipaggio e ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre. 2 L’attestato di navigazione deve inoltre contenere: 2.1 cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del membro dell’equipaggio; 2.2 date delle crociere, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di scalo e d’arrivo; 2.3 distanza in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza cinque Beaufort; 2.4 dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera; 2.5 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario; 2.6 cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di navigazione d’altura del conducente; 2.7 attestati di navigazione compilati dal candidato sulla base del libro di bordo con almeno tre iscrizioni giornaliere; 2.8 indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, manovre di ancoraggio e ormeggio.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
RS 747.30 ↩
RS 747.321.7 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 15 lug. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
Introdotta dal n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
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Introdotta dal n. I dell’O dell’USNM del 4 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7553). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 15 lug. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2365). ↩
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