748.111.1•Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
748.111.1OSSFederal Council Ordinance1 mag 2005
(OSS)
del 23 marzo 2005 (Stato 1° novembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 40 capoverso 1
della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea (LNA);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952;
in esecuzione degli articoli 1 e 3 lettera c della Convenzione del 7 dicembre 19443relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),4
ordina:
La presente ordinanza stabilisce le misure per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero e per l’applicazione delle norme sulla navigazione aerea. Essa disciplina inoltre le competenze.
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
In caso di violazione della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea, l’UFAC adotta le necessarie misure penali o amministrative.
In caso di violazione delle norme sulla navigazione aerea o della sovranità sullo spazio aereo, le Forze aeree adottano le misure necessarie. In casi gravi informano la Direzione del diritto internazionale pubblico.
Sono abrogate:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005.
(art. 4 cpv. 2)
| N. | Tipo di autorizzazione | Condizioni e limitazioni | Previa intesa | Informazione simultanea |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sorvoli e atterraggi di persone, compresi militari non armati nonché trasporti di materiale diverso da armi, munizioni e altro materiale bellico con aeromobili da trasporto | – | DDPS/MAA/FA | |
| 2. | Autorizzazioni annuali per sorvoli e atterraggi di persone, compresi militari non armati nonché trasporti di materiale diverso da armi, munizioni e altro materiale bellico, per voli d’istruzione e voli a scopo umanitario | 1. Le autorizzazioni annuali possono essere rilasciate, se il numero di voli lo giustifica. 2. L’autorizzazione è rilasciata soltanto per gli aeromobili menzionati nella domanda. | – | DDPS/MAA/FA DFAE/ DDIP |
| 3. | Sorvoli e atterraggi di aeromobili da trasporto, che non possono essere autorizzati secondo il numero 1, segnatamente per misure di mantenimento della pace | DDPS/MAA/FA DFAE/DDIP | SG-DDPS (Sipol) | |
| 4. | Trasporti di armi, munizioni o altro materiale bellico | 1. Sono rilasciate soltanto autorizzazioni singole. 2. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono disponibili le relative autorizzazioni per l’importazione, l’esportazione o il transito e i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti conformemente alle prescrizioni tecniche dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO)19. | DEFR/SECODDPS/MAA/FA DFAE/DDIP | – |
| 5. | Sorvoli e atterraggi di aeromobili militari stranieri appartenenti a determinate categorie, come gli aeromobili di ricognizione e gli aeromobili da combattimento non armati, segnatamente per la partecipazione ad airshow, lo scambio di piloti o la partecipazione a gare | 1. Sono rilasciate soltanto autorizzazioni singole. 2. Le domande devono contenere i dati previsti dalla Pubblicazione svizzera d’informazioni aeronautiche (AIP)20, capitolo GEN 1.2 1, numero 5. | – | DDPS/MAA/FA |
| 6. | Sorvoli e atterraggi di aeromobili militari stranieri appartenenti a determinate categorie, come gli aeromobili di ricognizione e gli aeromobili da combattimento non armati, segnatamente per scopi d’allenamento | 1. Sono rilasciate soltanto autorizzazioni singole. 2. Le domande devono contenere i dati previsti dalla Pubblicazione svizzera d’informazioni aeronautiche (AIP), capitolo GEN 1.2 1, numero 5. | DDPS/MAA/FA DFAE/DDIP | – |
| 7. | Autorizzazioni annuali per sorvoli non armati e atterraggi, indipendentemente dal tipo di aeromobile, che avvengono da parte dell’ONU, dell’OSCE e degli Stati membri dell’OSCE nel quadro di attività dell’OSCE quali misure a carattere diplomatico e misure per il mantenimento della pace come l’esecuzione di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e nel quadro dell’accordoOpen Sky 21 | Le autorizzazioni annuali possono essere rilasciate, se il numero di voli lo giustifica. | DDPS/MAA/FA DFAE/DDIP | SG-DDPS (Sipol) |
RS 748.0 ↩
RS 510.10 ↩
RS 0.748.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7561). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 701). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7561). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Gli allegati non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati od ottenuti presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna. ↩
RS 0.748.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
[RU 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253] ↩
[RU 1989 2360, 2001 511] ↩
Le prescrizioni tecniche possono essere consultate online sul sito dell’UFAC all’indirizzowww.bazl.admin.ch>Documentazione>Basi legali oppure presso l’UFAC e i servizi d’informazione degli aeroporti nazionali nelle lingue francese o inglese. ↩
L’AIP (Aeronautical Information Publication) può essere ottenuta, dietro pagamento, presso Skyguide, Casella postale 23, 8602 Wangen bei Dübendorf;www.skyguide.choppure può essere consultata gratuitamente presso l’UFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen. ↩
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