748.127.2•Ordinanza del DATEC concernente il personale di manutenzione d’aeromobili
748.127.2OPMADepartmental Ordinance1 ott 2000
(OPMA)
del 25 agosto 2000 (Stato 1° aprile 2025)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,
visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea (LNA);
visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19732
sulla navigazione aerea (ONA),
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per:
L’UFAC può rifiutare il rilascio di una licenza o di un’autorizzazione personale se vi è motivo di temere che il richiedente, nello svolgere la propria attività, comprometta la sicurezza. Esso può obbligare il richiedente a fornire indicazioni complementari, in particolare circa il suo stato di salute o eventuali precedenti penali.
L’iscrizione agli esami di capacità dev’essere indirizzata all’UFAC o a un organo designato da quest’ultimo.
L’UFAC emana, sotto forma di un regolamento d’esame, direttive concernenti l’esecuzione degli esami di capacità (Comunicazioni tecniche, art. 29).
Il titolare di una licenza o di un’autorizzazione personale non può esercitare l’attività alla quale è abilitato se le sue attitudini risultano compromesse da una malattia o sovraffaticamento, o se si trova sotto l’influsso di bevande alcooliche, stupefacenti o medicinali.
In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può pronunciare la revoca temporanea o definitiva di una licenza o di un’autorizzazione personale o limitarne il campo d’applicazione e i relativi diritti, in particolare se:
Se un meccanico o un tecnico avionico intende eseguire e certificare lavori di manutenzione su aeromobili con motori a reazione o motori a turboelica e su elicotteri, nella sua licenza deve essere menzionato il relativo tipo di aeromobile. Questa menzione è rilasciata se la persona:
L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di:
L’ordinanza dell’8 luglio 198531concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
(art. 29)
RS 748.0 ↩
RS 748.01 ↩
RS 0.748.127.192.68 ↩
La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta presso l’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.ufac.admin.ch). ↩
Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio. ↩
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175). ↩
RS 748.215.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 36114075). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
RS 748.215.1 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 36114075). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611). ↩
RS 748.215.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175). ↩
Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). ↩
[RU 1985 1548; 1993 2311; 1995 123,4892art. 9] ↩
[RU 2000 2407] ↩
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